Cosa occorre ai fini della legittimità del sequestro probatorio

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 (Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 253 e ss.)

     Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto

Il Tribunale del Riesame di Frosinone confermava un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino.

In particolare, tale procedimento traeva origine da un controllo effettuato dalla Polizia Stradale nel corso del quale sulla autovettura condotta dall’indagato erano stati rinvenuti, in un vano ricavato all’interno del veicolo, due involucri contenenti mazzette di banconote di vario taglio per una somma complessiva di € 51.950,00, che veniva sottoposta a sequestro dalla Polizia Giudiziaria, sequestro convalidato dal Pubblico Ministero.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, eccependo che, fin dall’atto di riesame, si era rilevato come fosse stato semplicemente asserito il rapporto qualificato tra le cose in sequestro ed il reato e che il Tribunale non aveva in alcun modo tracciato il rapporto di pertinenzialità tra l’automobile, il denaro ed il reato, vista l’impossibilità di individuare il reato presupposto del delitto di cui all’art. 648 bis cod.pen.

Oltre a ciò, il difensore lamentava inoltre come fosse totalmente assente nel decreto impositivo l’individuazione del delitto presupposto rispetto al quale le somme reimpiegate costituirebbero provento.

Detto questo, la difesa rilevava infine come, con riferimento alle finalità probatorie di vincolo patrimoniale, le stesse non fossero state specificate con riferimento al veicolo sottoposto a sequestro tenuto conto altresì del fatto che, sempre con riferimento al denaro, e dunque ai rilievi relativi ai numeri seriali e alle impronte dattiloscopiche, non si era tenuto conto della natura fungibile del bene sicchè, non potendosi tracciare il nesso di derivazione diretta del reato, ad avviso del ricorrente, ben si poteva trattare di somme altre ed ulteriori, proprio in ragione della tipologia del bene.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo, gli Ermellini rilevavano come, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, rilevandosi al contempo che tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n.5876 del 28/01/2004), era stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010).

Orbene, ciò premesso, ad avviso del Supremo Consesso, non si poteva ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale che, dal canto suo, aveva evidenziato, quanto alla sussistenza del reato presupposto, che l’avere nascosto una somma di denaro all’interno di un vano la cui apertura era comandata elettricamente con all’interno anche chicchi di caffè, notoriamente impiegati nel narcotraffico, costituiva evenienza utile a legittimare nuove indagini mentre, quanto al sequestro probatorio del denaro, che era stata delegata l’esecuzione di accertamenti tecnici sulle banconote per risalire, anche attraverso il loro numero seriale o la presenza di impronte papillari, alla loro provenienza.

Era quindi evidente, per la Corte di legittimità, il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato, dovendosi infatti ribadire che la somma di denaro costituente corpo di reato è assoggettabile al sequestro probatorio anche in assenza di rilevanza probatoria in sé di detto compendio, a condizione che, nella motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, sia specificato il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato per cui si procede.

Era stata quindi correttamente applicata, per i giudici di piazza Cavour, la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso. (Sez. 2, Sentenza n. 51200 del 29/10/2019).

Precisato ciò, quanto al veicolo, era rilevato come nessuna censura fosse stata proposta con l’istanza di riesame per cui il motivo era reputato inammissibile atteso che, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza.

Il ricorso era, pertanto, dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e la parte che lo aveva proposto era condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di E. 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito cosa occorre ai fini della legittimità del sequestro probatorio.

Difatti, in tale pronuncia, è affermato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso.

Quindi, tale pronuncia deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se un sequestro probatorio sia stato legittimamente disposto (o meno).

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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