Rimessione del processo, cosa deve intendersi per “grave situazione locale”

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(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 45)

     Indice

  1. La richiesta di rimessione del processo
  2. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 
  3. Conclusioni

1. La richiesta di rimessione del processo

Era proposta una istanza di rimessione del processo pendente a carico dello stesso istante dinanzi al Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., a lui ascritto, in concorso.

2. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La richiesta di rimessione in questione era ritenuta inammissibile.

A tal proposito si faceva innanzitutto presente che, secondo un indirizzo interpretativo espresso dalla Suprema Corte in termini del tutto consolidati, «l’istituto della rimessione del processo, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, è regolato da norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui II pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell’art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un’incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante» (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014).

>>>Leggi anche: In materia di rimessione del processo, cosa deve intendersi per “grave situazione locale”<<<

Ciò posto, gli Ermellini osservavano altresì che, con specifico riferimento alla individuazione delle “grave situazione locale”, è stato ulteriormente precisato che, per quest’ultima, «deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa» (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017) rilevandosi al contempo che, sotto altro profilo, si è inteso per di più porre in evidenza che «i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del P.M. e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell’ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale» (Sez. 6, ord. n. 15741 del 28/03/2013).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour evidenziavano come, a loro avviso, il ricorrente non avesse fornito sufficiente indicazioni in ordine alle gravi situazioni locali, esterne alle dinamiche processuali, il cui accertamento era indispensabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 segg. cod. proc. pen. anche per la successiva ma altrettanto necessaria verifica in ordine al nesso causale, che deve sussistere tra tali situazioni e le vicende giudiziarie oggetto del processo di cui si chiede la rimessione; in altri termini, ad avviso del Supremo Consesso, l’istante non aveva indicato , in termini di apprezzabile concretezza, le gravi situazioni locali esterne alle vicende processuali che, alla luce di quanto in precedenza esposto, non solo costituiscono un presupposto ineliminabile per l’operatività della rimessione, ma devono anzi assumere connotazioni di abnormità e consistenza tali da determinare un legittimo sospetto sull’imparzialità del giudice.

Le considerazioni fin qui svolte imponevano quindi, per la Corte di legittimità, una declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa deve intendersi per “grave situazione locale” in materia di rimessione del processo.

Difatti, fermo restando che, come è noto, l’art. 45, co. 1, cod. proc. pen. dispone che, in “ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11” cod. proc. pen., in tale pronuncia, si afferma, sulla scorta di un pregresso e costante orientamento nomofilattico, che, per “grave situazione locale”,  deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.

Questo provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di tale situazione per potere chiedere la rimessione del processo a norma dell’art. 45 e ss. del codice di procedura penale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale, non può che essere positivo.

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