Ordinaria diligenza ed illecito amministrativo: quando si configura la buona fede?

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Per lo scarico fognario abusivo non è punibile il condominio se lo stato di ignoranza dei condomini sulla sussistenza dei presupposti dell’illecito amministrativo non era superabile con l’ordinaria diligenza

Riferimenti normativi: art. 3 della legge n. 689/1981

Precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. II, Sentenza n. 6018 del 28/02/2019

Indice

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

1. La vicenda

Un Comune ingiungeva ad un condominio il pagamento di una rilevante sanzione amministrativa per la condotta di scarico abusivo di acque reflue al di fuori della rete fognaria. Il condominio proponeva opposizione, davanti al Tribunale, eccependo l’intervenuta prescrizione dell’illecito e, comunque, invocando l’insussistenza della condotta contestata. Il Tribunale dava torto ai condomini respingendo l’opposizione. Secondo la Corte di Appello però il condominio nulla doveva a titolo di sanzione per l’illecito amministrativo contestato atteso che i condomini incolpevolmente non erano a conoscenza dell’illegittimità del proprio scarico. I giudici di secondo grado facevano presente infatti che, all’epoca del rilascio della licenza di abitabilità, nell’anno 1962, vi era un tratto della rete fognaria pubblica effettivamente funzionante, nel quale il Condominio convogliava gli scarichi reflui; successivamente (nel 1980), nell’ambito di lavori di rinnovazione della rete fognaria comunale, era stato realizzato un nuovo tratto fognario in sostituzione e accanto a quello preesistente, che era mantenuto come scaricatore per troppopieno; per effetto dell’entrata in vigore di una legge regionale, lo scarico era divenuto irregolare a causa dell’intervento realizzato nel 1980; il condominio avrebbe dovuto presentare domanda di autorizzazione allo scarico in pubbliche fognature esistenti entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale legge, adempimento non eseguito. Tuttavia, secondo la Corte non vi erano elementi per sostenere che i condomini fossero consapevoli delle radicali modifiche apportate dal Comune nel tratto fognario interessato. La questione veniva sottoposta all’attenzione della Cassazione atteso che il Comune riteneva che i condomini fossero a conoscenza dell’illegittimità del proprio scarico.

2. La questione

Per lo scarico fognario abusivo il condominio è punibile anche se i condomini ignorano incolpevolmente l’illecito amministrativo? 


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3. La soluzione

La Cassazione ha dato ragione al condominio. Come precisano i giudici supremi la Corte di Appello ha riconosciuto nella condotta omissiva del condominio gli estremi dell’illecito amministrativo contestato di scarico di acque reflue senza l’autorizzazione prescritta dalla legge. In altre parole – ad avviso della Cassazione – i giudici di secondo grado hanno evidenziato che, ai sensi della legge regionale, il condominio avrebbe dovuto presentare domanda di autorizzazione allo scarico in pubbliche fognature esistenti entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale legge. Tuttavia i condomini non sono stati ritenuti colpevoli dell’illecito per mancanza di dolo o colpa. La Cassazione infatti ha evidenziato che con motivazione esaustiva i giudici di secondo grado hanno messo in rilievo non solo l’esistenza di uno stato di ignoranza sulla sussistenza dei presupposti dell’illecito ma anche l’incolpevolezza di tale ignoranza, non superabile dalla collettività condominiale con l’uso dell’ordinaria diligenza.

4. Le riflessioni conclusive 

La sentenza in commento appare condivisibile se si considera che la valutazione in ordine all’onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l’esistenza della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione. Del resto, rispetto alla natura abusiva dello scarico fognario condominiale, la Corte con motivazione chiara ha messe in rilievo come difettasse la componente soggettiva dell’illecito ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981. La volontarietà dell’infrazione, dolosa o colposa, è stata negata in ragione del sopravvenuto mutamento del tratto fognario attuato dal Comune nel 1980. Va ricordato che il Comune ha l’onere, in qualità di proprietario e di custode, di sorveglianza delle fognature, affinché non si producano danni a terzi secondo il principio del “neminem ledere” ex art. 2043 c.c., ma anche secondo l’obbligo del custode ex art. 2051 c.c. Infatti vi sono casi in cui la rottura di fognature o condotte idriche comunali vanno a danneggiare le cantine dei condomini e le parti comuni dei condomini. Di detti danni sarà, pertanto, chiamata a rispondere la Pubblica Amministrazione, qualora non abbia vigilato correttamente.

Infine merita di essere ricordato che i condomini sono incolpevoli, ad esempio, anche nel caso di immissione nella fognatura di un soggetto privato esterno qualora la situazione sia stata realizzata dal costruttore prima della nascita del condominio. Pertanto, il costruttore deve essere condannato a tenere indenne il condominio delle spese occorrenti alla restituzione in pristino dei luoghi, cioè alla rimozione dell’allaccio abusivo.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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