Applicabilità dell’art.657 co 2 c.p.p.: l’interpretazione della Corte

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L’art. 657, co. 2, c.p.p. è applicabile anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 657, co. 2)

Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto 

Il condannato aveva chiesto, a modifica di un ordine di esecuzione, la rideterminazione della pena da eseguire.

In particolare, a seguito della pronuncia di una sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima, che aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che veniva rideterminata in anni 19 e mesi otto di reclusione, era divenuta irrevocabile la sentenza, pronunciata in sede di rinvio, da parte della Corte di Appello di Palermo che, dal canto suo, aveva riconosciuto la continuazione con i reati giudicati in un’altra sentenza sempre pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo.

Più nel dettaglio, l’ordine di esecuzione aveva erroneamente individuato la pena già espiata in anni due di reclusione, e non nella maggior pena espiata di anni 15 e mesi due di reclusione.

Ciò posto, la Corte di Appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta osservando che la carcerazione, che la difesa chiedeva di imputare all’esecuzione in atto, risultava sofferta prima della consumazione dei reati cui si riferiva la condanna in esecuzione.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento emesso in sede di esecuzione penale proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, deducendo, quale unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione, rilevandosi, in particolare, che la pena inflitta per il reato continuato doveva essere considerata come pena unica e quindi la pena di anni 15 e mesi due di reclusione, inflitta con la precedente condanna di cui alla sentenza 28 febbraio 2011, era stata inclusa nella condanna alla pena di anni 19 e mesi otto di reclusione, di cui alla successiva sentenza in data 16 maggio 2019.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era stimato manifestamente infondato e ne veniva, perciò, dichiarata l’inammissibilità.

Infatti, una volta fatto presente che il ricorso sosteneva che l’unicità della pena del reato continuato rimane tale anche ai fini della determinazione, in executivis, della pena da scontare, gli Ermellini rilevavano come l’argomentazione svolta dalla difesa fosse stata manifestamente infondata per violazione della norma di cui all’art. 657 cod. proc. pen., nella parte in cui disciplina la fungibilità della pena scontata sine titulo, atteso che, a loro avviso, l’assunto difensivo si risolveva nell’argomento secondo il quale il limite alla fungibilità della pena, di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non opera nel caso di pena, sofferta sine titulo, inflitta per un reato unito nel vincolo della continuazione.

A sostegno delle ragioni volte a ritenere tale doglianza infondata, i giudici di piazza Cavour – una volta dedotto che la norma di cui all’art. 657 cod. proc. pen. pone il principio della fungibilità dei periodi di carcerazione subiti per altro reato, per misura cautelare ovvero per esecuzione della condanna, nel computo della pena detentiva da eseguire e che, al comma 4, viene posto il limite secondo il quale sono computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del reato cui si riferisce la condanna da porre in esecuzione – osservavano come la giurisprudenza abbia precisato che il dettato di cui al comma 2 dell’art. 657 cod. proc. pen. – la cui lettera si riferisce ai casi di condanna revocata, di amnistia impropria e di indulto – si applica anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, che può porre la questione della fungibilità, o meno, di pena espiata (Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000), rilevandosi al contempo come sul punto sia

consolidata la giurisprudenza nell’affermare che, nel caso di riconoscimento in executivis della continuazione, occorre procedere alla scissione del reato continuato, considerando separatamente ciascuna condanna inflitta per reato poi unito nel vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009; Sez. 1, n. 8109 del 11/2/2010; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017; Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019) fermo restando che la giurisprudenza ha altresì chiarito come il reato continuato costituisca una particolare ipotesi di concorso di reati, dovendo essere considerato unitariamente solo in relazione alla determinazione della pena con la precisazione che, da un lato, comunque, la considerazione unitaria è consentita solo se determina effetti favorevoli al reo (Sez. U., n. 3286/09 del 27.11.2008), dall’altro, dall’applicazione di tali principi non discende che il reato continuato, come pluralità ovvero unità di reati, sia sottoposto unicamente al criterio del favor rei, di tal che solo la valutazione del tipo di effetti sulla posizione giuridica del reo condizioni la natura giuridica del reato continuato visto che la consolidata affermazione della giurisprudenza è nel senso che reato continuato realizza una particolare modalità di concorso di reatì, che, ai fini della determinazione della pena, è considerato, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., unitariamente.

Oltre a ciò, si notava come sia stato altresì chiarito che, nella considerazione di aspetti specifici, che non trovino espressa disciplina normativa, la valutazione unitaria del reato continuato è consentita solo ove determini effetti favorevoli al reo (Sez. 1, n. 13003 del 10/03/2009), essendo quindi necessario considerare la specifica disciplina del computo delle pene nella fase esecutiva al fine di verificare se sia consentita una considerazione, in favorem rei, unitaria del reato continuato e, da questo punto di vista, i dati rilevanti sono la data di consumazione di ciascun reato e la relativa pena inflitta con la sentenza di condanna ovvero rideterminata a seguito di riconoscimento in executivis della continuazione.

Da ciò se ne faceva conseguire come sia ricavabile una chiara indicazione nel senso che il reato continuato va considerato come concorso di reati con conseguente rilievo della data di consumazione di ciascun reato e della porzione di pena inflitta per ciascun reato.

Veniva dunque confermato, alla stregua di siffatte considerazioni, l’orientamento secondo il quale, anche nel caso di riconoscimento della continuazione, ai fini del computo della pena da eseguire, si deve considerare ciascun reato, la relativa data di consumazione e la relativa porzione di pena inflitta ed espiata.

Una volta precisato, dunque, che ai fini della determinazione della pena da scontare, il reato continuato va considerato come concorso dì reati, ad avviso del Supremo Consesso, l’ordinanza impugnata aveva esattamente applicato il principio secondo il quale, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., vengono in rilievo solo la data di commissione del reato, cui si riferisce la condanna in esecuzione, e le date che definiscono il periodo di carcerazione sofferta sine titulo (Sez. 1, 18/02/1994; Sez. 1, 11/05/2006; Sez. 1, 14/09/2017), deponendo in tal senso il dato letterale della norma che limita il computo per fungibilità alla detenzione subita “dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire”, senza dar rilevo alla data in cui viene pronunciato il provvedimento che accerta la ingiustizia della detenzione.

4. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che l’art. 657, co. 2, c.p.p. il quale, come è noto, prevede che il “pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso”, è applicabile anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis.

Difatti, in tale decisione, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, si afferma per l’appunto che il dettato di cui al comma 2 dell’art. 657 cod. proc. pen. si applica anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, che può porre la questione della fungibilità, o meno, di pena espiata, precisandosi al contempo che, anche nel caso di riconoscimento della continuazione, ai fini del computo della pena da eseguire, si deve considerare ciascun reato, la relativa data di consumazione e la relativa porzione di pena inflitta ed espiata.

E’ quindi sconsigliabile intraprendere, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, una linea argomentativa con cui, al contrario, si sostenga l’inapplicabilità di tale disposizione legislativa nel caso in cui sia stata riconosciuta la continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen..

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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