Quando gli interessi usurari sono emendabili dal giudice

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Il giudice è tenuto ad accertarli per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto ed applicare per  quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia previsto dalla legge.

 

Il fatto.

Il cliente di una banca chiese l’accertamento  dell’illegittimità  ed  illiceità per usurarietà  sopravvenuta del pattuito tasso d’interessi corrispettivi relativi al mutuo. Tribunale e Corte di Appello rigettavano la domanda, sul presuppostio che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono  promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del  loro pagamento. Il cliente ricorreva in Cassazione.

 

La decisione.

Si registrano, in seno alla Suprema Corte, diversità di opzioni interpretative, formatesi anche  successivamente  all’entrata   in  vigore  della  norma  d’interpretazione autentica introdotta dall’art. l, comma  l, del d.l. n. 394 del 2000 convertito nella legge n. 241  del 2001, ritenuta costituzionalmente legittima dalla  sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002.  Nell’art. l sopra citato, è affermato che s’intendono  usurari gli interessi che superano il limite legale nel momento in cui sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento. Una delle opzioni interpretative esclude che, all’esito  dell’interpretazione autentica intervenuta ex art. l d. n.  394 del 2000 convertito nella 1. n. 241 del 2001, il  superamento, in corso di  esecuzione del rapporto, del tasso soglia degli interessi corrispettivi, originariamente convenuti in modo legittimo, possa determinare ex art. 1339 e  1418 cod. civ. la  riduzione entro i limiti stabiliti dalla  legge (così come integrata dai d.m. periodicamente emanati  e contenenti la determinazione del tasso predetto per le  diverse tipologie contrattuali cui esso è applicabile).  Viene valorizzato il dato testuale dell’art. l ed in  particolare la locuzione “indipendentemente dal loro  pagamento”. La legittimità iniziale del tasso  convenzionalmente pattuito spiega la sua efficacia per  tutta la durata del contratto,  nonostante l’eventuale  sopravvenuta disposizione imperativa che per una frazione  o per tutta la durata del contratto, successiva alla sua  instaurazione, ne indichi la natura usuraria a partire da  quel momento in poi. 

Questo orientamento, formatosi su fattispecie consistenti  in contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della  1. n. 108 del 1996, ha trovato conferma nel 2016 con la sentenza n. 801 (preceduta da Cass. n. 480 del 2003; 6514  del 2007; 26499 del 2009). Successivamente a tale pronuncia tuttavia, sostenuto da un  rilevante numero di precedenti anche recenti (Cass. 2140  del 2006, con espresso riferimento alla norma d’interpretazione autentica, 17854 del 2007; 602 del 2013  e 6550 del 2013), si è affermato un orientamento contrario, con la pronuncia n. 17150 del 2016, a cui il Supremo Collegio ha dato adesione con la sentenza qui in commento, secondo la quale “le norme che prevedono la nullità dei  patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia  dell’usura (introdotte con l’art. 4 della 1. n. 108 del  1996), pur non essendo retroattive, comportano  l’inefficacia “ex nunc” delle clausole dei contratti  conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del  semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice,  che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era  ancora esaurito”. 

Alla  luce  di  questo  orientamento,  la  norma  d’interpretazione autentica contenuta nel citato art. l  del d.l. n. 394 del 2000 convertito nella 1. n. 241 del  2001,  secondo la quale la valutazione dell’usurarietà del  tasso d’interesse deve essere svolta sulla base di quello  pattuito originariamente, non elimina l’efficacia del rilievo dell’illiceità dovuta al sopravvenuto superamento  del tasso soglia, ma esclude che possano essere applicate  le sanzioni civili e penali (come specificamente indicato  da Corte Cost. n. 29 del 2002) stabilite all’art. 644  cod. pen. e 1815 cod. civ.  

Pertanto  ove  il  rilievo  dell’usurarietà sopravvenuta sia stato tempestivamente eccepito, il giudice del merito è tenuto ad accertarlo per  la frazione temporale nella quale il superamento del tasso  soglia sia effettivamente intervenuto ed applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia  previsto in via normativa secondo la rilevazione  trimestrale eseguita ex art. 2 legge n. 108 del 1996.

Sentenza collegata

612746-1.pdf 77kB

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Lattarulo Carmine

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