I presupposti e i requisiti per emettere una dichiarazione di adottabilità

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La possibilità di togliere un bambino ai suoi genitori, nonni e altri parenti che non sono in grado di rivolgergli le necessarie attenzioni, rappresenta una misura drastica.

Una simile soluzione viene adottata esclusivamente in casi estremi, e la procedura di affidamento extrafamiliare è caratterizzata da molto rigore.

Il procedimento prevede, come primo passo, una dichiarazione di adottabilità, che viene emanata sulla base di determinati presupposti e deve seguire un cammino giudiziario preciso.

La procedura per diversi aspetti si può definire analoga a quella prevista per i casi nei quali non c’è la famiglia di origine, con la differenza che nel caso in questione si deve interloquire proprio con i familiari del bambino, che si potrebbero opporre alle decisioni prese da parte del Tribunale per i minorenni.

In questo articolo scriveremo qualcosa evidenziando che cosa accade quando un minore viene messo in stato di adottabilità.

     Indice

  1. In che cosa consiste la dichiarazione di adottabilità
  2. In che modo si procede alla segnalazione alla procura della Repubblica
  3. I provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni
  4. I limiti allo stato di adottabilità sei minorenni

1. In che cosa consiste la dichiarazione di adottabilità

Il Tribunale per i minorenni procede a dichiarare adottabile un bambino avvalendosi di un’apposita dichiarazione di adottabilità, emanata quando emerge il suo stato di abbandono da parte dei genitori e degli altri parenti entro il quarto grado, che dovrebbero essere tenuti a provvedere a lui.

La privazione  dell’assistenza morale e materiale dei genitori, che per legge gli stessi sono tenuti a fornire alla loro prole, deve essere protratta nel tempo, non deve avere carattere occasionale o transitorio (art. 315 bis c.c.).

2. In che modo si procede alla segnalazione alla procura della Repubblica

La segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di situazioni che possono comportare lo stato di adottabilità di un minore è obbligatoria (art. 9 L. n. 184/1983) per i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e coloro che esercitano  un servizio di pubblica necessità, ed è facoltativa per qualsiasi cittadino.

Di conseguenza, non esclusivamente i poliziotti, ma anche gli insegnanti, i medici e gli operatori dei servizi socio-sanitari del Comune hanno il dovere di segnalare all’autorità giudiziaria gli episodi di allarme dei quali sono venuti a conoscenza durante la loro rispettiva attività d’ufficio.


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3. I provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni

In relazione al contenuto della segnalazione ricevuta, l’autorità giudiziaria, da parte sua,  procederà alla disposizione degli accertamenti opportuni, avvalendosi dei servizi sociali e sanitari del territorio che, da parte loro, svolgeranno indagini “sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sull’ambiente nel quale ha vissuto e vive” (art. 10 L. n. 184/1983) e scriveranno una relazione sugli esiti al magistrato.

Il Tribunale dei minorenni, che decide in composizione collegiale, con la presenza di esperti in materia minorile, potrà emettere, in modo alternativo, uno dei provvedimenti che seguono:

  • Impartire prescrizioni ai genitori o agli altri parenti del minore, lasciandolo affidato alla famiglia, ma vigilando attraverso gli assistenti sociali sull’adempimento.
  • Disporre l’affidamento familiare del bambino, individuando i parenti in grado di prendersi cura di lui, ad esempio, i nonni paterni o materni.

Dichiarare lo stato di adottabilità del minore, se le non dovessero risultare praticabili le soluzioni precedenti.

In seguito alla dichiarazione di adottabilità, con un provvedimento separato, il Tribunale per i  minorenni dispone l’affidamento preadottivo del bambino, che rappresenta un presupposto necessario in vista dell’adozione definitiva.

In tempi successivi, l’affido preadottivo si può trasformare in adozione definitiva una volta terminato il periodo di osservazione della durata di un anno, se il Tribunale per i minorenni dovesse constatare l’esito positivo dell’inserimento del minore nel nucleo familiare assegnato.

4. I limiti allo stato di adottabilità sei minorenni

Un recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 19012/2022), ha affermato che lo stato di adottabilità del minore costituisce “l’extrema ratio”, vale a dire, un rimedio eccezionale, perché il diritto prioritario del figlio di vivere con i propri genitori e nella propria famiglia “può essere limitato esclusivamente dove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, a causa della irreversibile capacità dei genitori e dei parenti di allevarlo e curarlo per la loro totale inadeguatezza”.

Nella vicenda presa in considerazione, era emersa una “una seria situazione di fragilità ed immaturità psicofisica di entrambi i genitori che non consentiva loro di proporsi come adeguate figure di riferimento genitoriale”, la madre in particolare, “aveva esposto i minori a ripetuti episodi di abbandono», ed aveva manifestato «l’assenza di consapevolezza dei bisogni dei figli”.

Nel nucleo familiare non c’erano altri parenti capaci di assistere i bambini e provvedere alle loro esigenze psico-fisiche.

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