Regime della mobilità lunga e prescrizione della contribuzione

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“Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo d’indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b)”.

Indice:

  1. La vicenda
  2. Il motivo addotto nel ricorso per Cassazione
  3. La pronuncia della Suprema Corte
  4. Conclusioni

La vicenda

I giudici d’appello confermavano la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato prescritte le somme pretese dall’INPS, a titolo di oneri posti a carico del datore di lavoro per il collocamento in mobilità lunga di alcuni lavoratori. La Corte territoriale riteneva fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla società, in considerazione della coincidente natura della contribuzione figurativa con la contribuzione obbligatoria, rientrante, pertanto, nel disposto della Legge n. 335 del 1995, art. 3, posto del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un’obbligazione oggetto di corresponsione periodica poiché dovuta dal datore di lavoro alla fine di ciascun anno solare all’Inps che l’aveva anticipata, come tale rientrante nel disposto dell’art. 2948, n. 4, c.c.

Il motivo addotto nel ricorso per Cassazione

L’Inps si rivolgeva così alla Suprema Corte di Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, art. 1 septies, convertito dalla L. 5 giugno 1998 n. 176, della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 9, nonché della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9. Secondo l’ente ricorrente, infatti, nel caso di specie operava l’ordinario termine decennale di prescrizione piuttosto che quello breve quinquennale. Dunque, l’Inps contestava la ricostruzione del quadro normativo operata dalla Corte d’Appello.

La pronuncia della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ribadiva consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo d’indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b)”.

In virtù del predetto principio, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso e condannava l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Conclusioni

L’indennità di mobilità lunga è dunque un contributo previdenziale al quale si applica il termine di prescrizione quinquennale.

Tuttavia vi sono circostanze – che non compaiono nella vicenda in questione – in cui detto termine è elevato a dieci anni. Più nel dettaglio, ciò accade se:

  • sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione o iniziate procedure di recupero, prima del 1° gennaio 1996;
  • avviene denuncia da parte del prestatore di lavoro oppure da parte dei superstiti di quest’ultimo.

Il momento in cui comincia a decorrere la prescrizione coincide sempre con quello in cui l’obbligazione è effettivamente esigibile, vale a dire con la data stabilita per il pagamento dei contributi.

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Sentenza collegata

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Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

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