L’apposizione di griglie su suolo comunale è occupazione di suolo pubblico e sconta La TOSAP.

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In materia di tasse riguardanti l’occupazione di spazi ed area pubbliche, cd. TOSAP, il presupposto per l’applicabilità dell’anzidetta tassa è, appunto, l’occupazione del suolo di pertinenza pubblica con l’effettiva sottrazione del bene all’utilizzo indiscriminato (artt. 38 e 39 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

In virtù di ciò la tassa non risulta applicabile in caso di costruzione al di sotto del suolo, esempio tipico è la costruzione di garage interrati.

Tuttavia, nel momento in cui, come nella generalità dei casi, gli anzidetti garage abbisognano di griglie di aereazione, il che normalmente avviene mediante l’installazione di grate sopra la superficie, e queste vengono realizzate su suolo comunale, sorge l’obbligo impositivo relativo al pagamento della TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche).

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11450, pubblicata in data 1 giugno 2016.

La vicenda prende le mosse dal ricorso presentato da un condominio – avverso l’avviso di accertamento TOSAP emesso dal Comune – alla Commissione Regionale di Firenze Sez. Distaccata di Livorno, in relazione alla costruzione di alcuni garage, realizzato dall’Ente di gestione in virtù del proprio diritto di superficie.

Affermava lo stesso che l’installazione delle griglie di areazione sul marciapiedi pubblico era la naturale ed imprescindibile conseguenza del predetto diritto di superficie e che, in ogni caso, l’occupazione realizzata con le anzidette griglie era da considerarsi <<irreversibile>>, evenienza che avrebbe escluso la tassabilità dell’occupazione, che avrebbe invece come presupposto impositivo l’apprensione, duratura o temporanea, ma di tipo <<reversibile>>.

Di contrario avviso la Suprema Corte, la quale, evidenziato come <<oggetto dell’avviso di accertamento ai fini Tosap in questione non è “l’occupazione di sottosuolo pubblico” determinata dalla fabbricazione del garage sotterraneo realizzato in forza della costituzione di un diritto di superficie ipogeo concesso dal Comune, ma solo e soltanto l’occupazione del suolo pubblico determinata da griglie di aereazione posto sul detto suolo a vantaggio del garage condominiale>>, rileva come nella fattispecie concreta, <<con l’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni ometto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Condominio. Né può ritenersi che l’apposizione di dette griglie costituisca “occupazione irreversibile”, atteso che le stesse, pur incidendo (come detto) sull’utilizzo del suolo pubblico, non ne modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto, a seguito di eventuale rimozione delle griglie medesime, non essenziali e non connaturate al diritto di superficie ipogeo (il garage sotterraneo ben può essere areato attraverso sistemi diversi), verrebbe a cessare il godimento individuale, con ripristino dell’uso collettivo>>.

Pertanto, qualora il garage interrato non venga areato con sistemi meccanici, bensì naturalmente per mezzo di grate o bocchettoni di aereazione che insistono sul suolo pubblico, sorge in capo al proprietario dello stesso l’obbligo del pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche.

Sentenza collegata

611637-1.pdf 113kB

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Avv. Accoti Paolo

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