Improcedibilità della domanda di invalidità civile in presenza di certificato medico negativo o inidoneo

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Premessa

La domanda finalizzata al conseguimento delle prestazioni per invalidità civile, cecità civile e sordità civile viene azionata mediante l’invio telematico del certificato medico(1) all’Inps competente.

Il certificato medico introduttivo(2), nella parte finale contiene una serie di indicazioni di carattere sanitario che il curante deve scegliere al fine di indicare quale sia la sua valutazione medico- legale.

In particolare si chiede al medico di certificare che la persona si trova in uno dei seguenti stati:

  1. Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
  2. Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
  3. Affetta da malattia neoplastica in atto;
  4. Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2017;
  5. Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per se o per  gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio;
  6. Affetta da patologia di competenza ANFFAS

Con specifico riferimento alla domanda il curante dovrà segnalare che la certificazione viene rilasciata ai fini della domanda di invalidità, cecità, sordità, sordocecità (legge 24.6.2010 n. 107), handicap o disabilità.

La certificazione medica viene successivamente abbinata, in via telematica alla domanda amministrativa.

Gli elementi e le considerazioni sin qui riportati non rivestono carattere di mera elencazione di stati bensì il quadro di partenza di tutte quelle valutazioni che hanno portato l’Inps(3) a fornire una iniziale interpretazione sfavorevole circa l’idoneità della certificazione medica introduttiva modificata successivamente dalla cassazione(4).

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La domanda giudiziale

In sede di domanda giudiziale l’Inps ha sempre attuato un modus operandi tale che prevedeva la sollevazione di eccezione per non proponibilità della stessa sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direzione generale dell’istituto circa la non idoneità della domanda amministrativa corredata da certificazione medica negativa o inidonea.

Per certificazione medica negativa o inidonea devono intendersi quei certificati che risultano carenti della spunta con le indicazioni “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

In buona sostanza, secondo l’interpretazione dell’istituto la carenza delle indicazioni circa le infermità del richiedente producevano effetto di decadenza della domanda amministrativa e quindi di quella giudiziale.

Con le recenti sentenze della cassazione in precedenza richiamate sono stati affermati alcuni importanti princìpi circa la correttezza della domanda amministrativa ovvero se l’inidoneità del certificato medico rilasciato su modulo Inps possa equipararsi alla mancata presentazione della domanda amministrativa con la conseguente improcedibilità del ricordo giudiziario di cui all’art. 443 del c.p.c.

Con la sentenza 25804/2019 precisa che la mancata spuntatura di una delle ipotesi presenti sul certificato medico Inps(5) non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alle vigenti norme.

La Corte aggiunge che la certificazione medica carente delle c.d. spuntature non determina l’improcedibilità della domanda poiché non si rende necessaria la “formalistica” compilazione dei moduli Inps così come l’assenza di formule sacramentali non è necessaria per integrare il requisito della presentazione della domanda. E ancora afferma “L’Inps, pertanto, non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della domanda”.

Dello stesso tenore anche la sentenza 24896/2019  che ricorda il dettato del D.L. 78/2009 convertito con modifiche dalla legge 102/2009 che ha modificato il previgente sistema di cui al D.p.r. 698/1994, decreto attuativo della legge 537/1993. Detta legge, che disciplinava il procedimento per l’accertamento sanitario della invalidità civile stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (cfr. con art. 20, c. 3) le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’Inps, secondo le modalità stabilite dall’ente medesimo. L’istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. 

La Corte qui afferma che(6) il requisito di proponibilità della domanda di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento è soddisfatto dalla presentazione della domanda di invalidità civile, con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità.

Inoltre, sempre secondo il collegio giudicante è fondamentale richiamare quella riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) necessaria a garantire, ad ogni titolare di diritti soggettivi o interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e difendersi in giudizio. Tale disposizione costituzionale impone di escludere che l’Inps stante la riserva in precedenza richiamata, possa introdurre ulteriori cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica predisposta dall’ente previdenziale per tali scopi.

Corte afferma inoltre che la domanda di invalidità civile corredata da certificato medico negativo non esime la Commissione Medica dal dare corso all’accertamento delle reali condizioni di salute dell’istante e dalla verifica, con esito favorevole o sfavorevole dell’assicurato, in contrasto con quanto asseverato dal medico curante.

A ciò  si aggiunga che il richiamato art. 20, comma 3 del D.L. 78/2009 conferisce all’istituto di previdenza sociale la sola individuazione delle concrete modalità di trasmissione delle istanze e non l’individuazione del contenuto delle medesime poiché tale prerogativa, riferita alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale è una esclusività del legislatore.

“A parere della Corte l’Inps attuerebbe di fatto una limitazione del diritto di azione dell’aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale(7)”.

Conclusioni

La favorevole interpretazione della cassazione rispetto a vari punti dell’articolata tesi difensiva Inps ha costretto l’istituto a rivedere la propria interpretazione fornendo nuove indicazioni ai difensori d’ufficio(8) i quali non dovranno più sollevare eccezione di improponibilità della domanda in presenza di certificato medico Inps negativo o inidoneo né di formulare parere contrario avverso la perizia definitiva del CTU.

Per contro restano valide le precedenti indicazioni circa l’obbligo di sollevare le diverse eccezioni che integrano la carenza dell’interesse ad agire o altre cause di non ammissibilità

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Note

1) Modello C 

2) All’invio del certificato medico introduttivo segue l’abbinamento della domanda amministrativa, elemento conclusivo della fase amministrativa iniziale 

3) Cfr. con messaggi 16.7.2015 n. 4818 e 8.3.2019 n. 968 

4) Cfr. cass. 14.10.2019 n. 25804 e 4.10.2019 n. 24896

5) Qui riferite alla indennità di accompagnamento 

6) Cfr. p. 15 sentenza 24896/2019 

7) Cfr. p. 21 sentenza 24896/2019 

8) Cfr. messaggio 25.10.2019 n. 3883

 

Sentenza collegata

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Dott. Giovanni Dami

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