Corte di Cassazione Penale sez. VI 3/12/2009 n. 46512

Redazione 03/12/09
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(omissis)

Fatto e diritto

1. ********************* ricorre per cassazione avverso la decisione sopra indicata, confermativa della sentenza 30.5.2005, con cui il Tribunale di Trani lo condannò alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.), per avere omesso, la notte tra il 26 e il 27 aprile 2002, di ricoverare nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Spinazzola, a richiesta telefonica del dott. L. , medico di turno dell’ospedale di Minervino Murge, la signora ******* che, in preda a forti dolori per colica biliare, era stata accompagnata dal figlio in quest’ultimo nosocomio.
Al collega dott. L. , che telefonicamente lo preavvertiva dell’invio della paziente, il D. aveva risposto “a quest’ora una colica biliare! Voi di ********* la dovete smettere di mandare queste cazzate!”.
2. L’imputato deduce, ex art. 606.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 328 cod. pen., per mancanza dei requisiti della necessità e dell’urgenza del ricovero in chirurgia della signora S. .
3. Il ricorso è fondato, non potendosi fare rientrare, nella fattispecie penale delineata dall’art. 328, primo comma, cod. pen., un diniego di ricovero ospedaliero caratterizzato per le modalità inurbane e volgari con cui fu espresso e non per l’antigiuridicità richiesta dalla norma, che punisce il rifiuto indebito di un atto dell’ufficio che deve essere compiuto senza ritardo.
In tema di sanità, non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la fattispecie penale prevista dall’art. 328, primo comma, cod. pen., ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l’esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare in base alle indicazioni fornite dall’esperienza medica, tenendo ovviamente conto delle specificità di ogni singolo caso.
Nel caso di specie, la natura della patologia diagnosticata (dolori addominali da colica biliare) diagnosticata dal dott. L. e comunicata telefonicamente all’imputato non presentava connotazioni che impedissero un idoneo trattamento presso l’ospedale di Minervino Murge e imponessero il trasporto notturno presso il reparto di chirurgia dell’ospedale di Spinazzola, tanto più in mancanza dell’effettuazione da parte del responsabile della prima struttura sanitaria di ulteriori elementari accertamenti (ecografia, analisi cliniche, etc.) utili a dare un quadro realistico della situazione in atto, al di là della soggettiva allarmata opinione del medico che visitò la paziente.
L’intervento chirurgico, a cui fu sottoposta la signora S. il successivo 9 maggio (a distanza di ben 12 giorni), conferma l’assenza della urgente necessità che la paziente, la notte tra il 26 e 27 aprile, fosse dirottata dall’ospedale di Minervino Murge a quello di Spinazzola.
4. La sentenza della Corte d’appello di Bari va, pertanto, annullata senza rinvio per insussistenza del fatto addebitato all’imputato.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Redazione