Corte di Cassazione Penale sez. VI 30/1/2009 n. 4294; Pres. Di Virginio A.

Redazione 30/01/09
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FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno, nella udienza fissata ex art. 447 c.p.p., applicava a M.M., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., riconosciute le attenuanti generiche, la pena patteggiata di giorni 18 di reclusione, sostituita con Euro 684,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p.p., per avere il medesimo, quale medico-chirurgo specializzato in odontoiatria e titolare di studio dentistico, in concorso con R.D., N.S. e S.V., consentito a costoro di svolgere atti tipici della professione odontoiatrica (prelevamento di impronte nel cavo orale) o di igienista dentale (ablazione del tartaro e lucidatura delle arcate dentarie), senza essere provvisti del relativo titolo di abilitazione (in (omissis)).

Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, avv. ***************, il quale deduce la violazione dell’art. 348 c.p. in relazione agli artt. 33 e 35 Cost., al D.M. n. 669 del 1994, artt. 1 e 2 e al R.D. n. 1334 del 1928, art. 11, osservando che l’attività di mera rilevazione delle impronte dentarie non rientra nell’ambito riservato alla professione medica; e che quella di rimozione del tartaro e di lucidatura dei denti, pur spettando alle competenze dell’igienista dentale, non rientra nel paradigma di cui all’art. 348 c.p. – che si riferisce esclusivamente all’esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato – dato che per l’attività di igienista dentale non si richiede nè il superamento di un esame di Stato nè l’iscrizione ad un apposito albo, con la conseguenza che l’esercizio di una simile attività da parte di un soggetto non munito del titolo di igienista dentale può al più essere sanzionato in via amministrativa.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato, sotto entrambi i profili dedotti.

Quanto all’attività di rilevazione di impronte dentarie, va considerato che l’odontotecnico, figura rientrante nell’ambito delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (v. anche Corte cost., sent. n. 423 del 2006), è, a norma del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 11, abilitato "unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte … fornite dal medico chirurgo" (ora, odontoiatra), restando esclusa, "anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata".

Va pertanto ribadito che, essendo escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, fosse anche di sola ispezione del cavo orale, risponde del reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, di cui all’art. 348 c.p., l’odontotecnico che esegua direttamente la rilevazione delle impronte dentarie del paziente (v., ex plurimis, con varie applicazioni del principio, Cass., Sez. 4^, 8 maggio 2007, ***********; Sez. 6^, 10 giugno 2004, ********, Id. , 23 gennaio 1997, ********; Sez. 1^, 11 febbraio 1997, *******; Sez. 6^, 9 novembre 1992, *******; Id., 1 giugno 1989, **********).

E’ solo il caso di aggiungere, per completezza, che stando ala sentenza impugnata, l’attività abusiva, della quale risponde il ricorrente a titolo di concorso, è stata svolta non solo dall’odontotecnico S.V. ma anche dalla dipendente, non in altro modo qualificata, R.D..

Venendo ora all’attività di ablazione del tartaro e lucidatura delle arcate dentarie, essa rientra senza dubbio, come del resto il ricorrente mostra di riconoscere, nella competenza (oltre che, naturalmente, dell’odontoiatra) dell’igienista dentale, il quale è abilitato a tale delicata professione (comportante tra l’altro, su indicazione dell’odontoiatra, manovre strumentali sui denti del paziente) a seguito del conseguimento di un diploma di laurea triennale in Igiene dentale, con esame finale avente valore di abilitazione all’esercizio della professione (v. D.M. 15 marzo 1999, n. 137, art. 2).

Si tratta dunque di una "speciale abilitazione" senza la quale la relativa attività integra il reato di cui all’art. 348 c.p., non richiedendosi da detta norma, contrariamente a quanto assume il ricorrente, e come invece ha correttamente puntualizzato il Giudice a quo, che la condotta punibile venga in questione solo in relazione a quelle professioni per il cui esercizio sono richiesti il superamento di un esame di Stato (in questo caso surrogato, per dettato normativo, dal superamento della prova finale universitaria) e l’iscrizione ad un albo.

Va dunque confermato che l’attività di ablazione del tartaro e di lucidatura delle arcate dentarie non può essere esercitata se non da un medico odontoiatra o da un igienista dentale, con la conseguenza che commette il reato di esercizio abusivo della professione di igiene dentale il soggetto (nella specie, verosimilmente, un assistente di poltrona di uno studio dentistico) che esegua simili attività senza avere conseguito detta speciale abilitazione (v.

Case., Sez. 6^, 7 febbraio 2007, *******).

Ineccepibilmente, dunque, è stata emessa sentenza di applicazione della pena, ex artt. 444 e 448 c.p.p., nei confronti del ricorrente, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p., trattandosi del titolare dello studio medico che aveva consentito l’esercizio delle attività sopra descritte a soggetti non abilitati.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione