Corte di Cassazione Penale sez. VI 28/9/2009 n. 38141; Pres. Lattanzi G.

Redazione 28/09/09
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FATTO E DIRITTO

Nell’ambito del procedimento penale a carico di L.G., comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni di (omissis), indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 353 e 323 c.p., il Gip del Tribunale di Sala Consilina, con provvedimento del 7/11/2008, rigettava la richiesta di sequestro preventivo di due misuratori di velocità, con annessi apparecchi fotografici, e del c/c postale n. (omissis) intestato alla citata Unione di Comuni, ritenendo insussistente il fumus degli illeciti ipotizzati.

Il Tribunale di Salerno, con ordinanza 19/1/2009, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal P.M. ex art. 322 bis c.p.p., disponeva il sequestro dei soli misuratori di velocità mod.

"VELOMATIC 512" con annessi apparecchi fotografici. Riteneva il Tribunale sussistente il fumus dei reati ipotizzati, considerato che l’indagato aveva stipulato il contratto per l’affidamento del servizio di autovelox alla "Garda Segnale srl" prima ancora dell’espletamento della procedura di aggiudicazione della gara alla medesima società ed aveva concretamente istituito il servizio di rilevamento della velocità in violazione di ogni regola e al fine precipuo di procurare vantaggio patrimoniale alla ditta concessionaria. Precisava che, sussistendo un rapporto pertinenziale tra i reati e i citati dispositivi elettronici, la libera disponibilità di questi ultimi poteva aggravare o comunque protrarre le conseguenze dei primi.

Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il L., deducendo l’insussistenza del fumus commissi delicti, con riferimento ad entrambi i reati ipotizzati.

Il ricorso non è fondato.

L’ordinanza impugnata, invero, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che legittimano, almeno allo stato, la riducibilità dei fatti prospettati dall’Accusa nel paradigma dei reati di turbata libertà degli incanti e di abuso d’ufficio.

In relazione al primo illecito, infatti, la turbativa può anche verificarsi nella procedura che precede la gara, se si verifichino irregolarità rispetto all’ordinario iter procedimentale previsto dalla legge. Determinate anomalie procedurali possono costituire quegli "altri mezzi fraudolenti" mediante i quali il reato in questione può essere commesso, in alternativa alle altre condotte tipiche descritte dalla norma, sempre che emerga la specifica finalizzazione al turbamento della gara: nel caso in esame, la circostanza che il contratto di affidamento del servizio alla "Garda Segnale srl" fu stipulato prima ancora che si concludesse la procedura di aggiudicazione della gara è sintomo univoco che questa era stata orientata verso un obiettivo prestabilito, con palese lesione del principio della libera concorrenza.

Anche in relazione al secondo illecito, deve rilevarsi che gli elementi di fatto rappresentati sono astrattamente sussumibili nello schema criminoso di cui all’art. 323 c.p., e ciò a prescindere da qualunque valutazione, preclusa in tema di misure cautelari reali, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, indagine questa imposta, invece, dall’art. 273 c.p.p. per le sole misure cautelari personali.

Al rigetto del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Redazione