Corte di Cassazione Penale sez. VI 21/7/2009 n. 30346

Redazione 21/07/09
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore ************************ lacoviello che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all’imputato ( … ) il rigetto degli altri; nonché l”avv. ********** in sostituzione dell’avv B. che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

A mezzo dei loro difensori, ( … ) e altri ricorrono contro la sentenza 15 marzo 2006 della Corte di Appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza 25 gennaio 2005 del Tribunale dl Milano, ha assolto (… ) e ( … ) limitatamente al reato del capo C) perché il fatto non sussiste, confermando le altre statuizioni di responsabilità, dichiarando peraltro la nullità dell’ordinanza 23 novembre 2004 del primo giudice, ammissiva della costituzione di parte civile e la nullità della successiva sentenza che aveva statuito sulla relativa domanda, i fatti e le sentenze 25 gennaio 2005 del Tribunale e 15 marzo 2006 della Corte di appello di Milano
I ricorrenti, all’epoca tutti dipendenti del Comune dl Milano in servizio con varie qualifiche e mansioni, presso il “Settore Idrico Integrato Servizio Acquedotto”, sono stati rinviati al giudizio del Tribunale per rispondere dei reati di truffa aggravata, abuso d’ufficio e peculato, loro rispettivamente attribuiti con la costituzione del Comune di Milano a parte civile, all’udienza del 23 novembre 2004,
I fatti traggono origine dall’attività svolta, nell’ottobre 2002, dal Corpo di Polizia Municipale – per espressa disposizione del Comandante, a ciò sollecitato dall’ Assessore al personale – in merito a presunte irregolarità circa l’effettività delle presenze, in orario di servizio, e dell’ effettuazione del lavoro straordinario del personale addetto alla sede di Via Gregorovius.
Gli accertamenti eseguiti hanno portato alle imputazioni di cui ai capi A (truffa pluriaggravata continuata) e sub B (truffa pluriaggravata contestata ai geometri ( … ) e ( … ) ma l’indagine, estesa anche ad aspetti diversi della complessiva attività, ha comportato pure la formulazione delle imputazioni sub C (truffa pluriaggravata in danno dello Stato, contestata a capi operai (…) sub D (abuso d’ufficio in concorso, contestato agli stessi imputali del capo A) e sub E (peculato contestato ai capi operai ( … )
Per ciò che attiene all’organigramma e alle modalità operative dei dipendenti del settore acquedotto, la gravata sentenza precisa che tale settore faceva parte (unitamente al settore fognatura al settore servizi generali e al settore ufficio clienti, del Servizio idrico Integrato, gestito dal Comune di Milano (oggi dalla Metropolitana Milanese) e responsabile del settore acquedotto era all’epoca l’ing. ( … ).
Il settore si componeva poi di cinque reparti, e la sede centrale si trovava in via Meda. Vi erano poi sedi distaccate a seconda dell’ambito territoriale di competenza dei vari reparti, una delle quali appunto era la sede distaccata di Via Gregorovius, ove operavano il terzo e il quarto reparto. Il Geometra responsabile del terzo reparto era l’imputato . geometra, responsabile del quarto l’imputato ( … ).
I giudici di primo grado hanno così deciso dichiarando: (…) e (…) colpevoli dei reati di cui ai capi A), limitatamente agli episodi del 5 e del 9 ottobre 2002 e ritenuto il tentativo, sub C), qualificato il fatto come violazione degli artt. 110, 81 e 314 C,P., e sub E), unificati i reati dalla continuazione (reato più grave quello del capo E), e concesse ad entrambi le circostanze attenuanti di cui agli artt. 323 bis e 62 bis C.P., li ha condannati alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ciascuno, (…) (…) e (…) colpevoli del reato di cui al capo A) limitatamente agli episodi del 5 e del 9 ottobre 2002; (…), (…) (…) (…) (…) e (…) del reato di cui al capo A), limitatamente all’episodio del 5 ottobre 2002; ( … ) e ( …) colpevoli del reato di cui al capo A), limitatamente all’ episodio del 9 ottobre 2002, ritenuto per tutti il tentativo e concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
Lo stesso Tribunale ha invece assolto ( … ) dal reato ascrittogli al capo A per non avere commesso il fatto e dal reato di cui al capo D perché il fatto non sussiste; altri imputati dalla residua imputazione di cui al capo A e D) perché il fatto non sussiste; (…) e (…) dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione 25 gennaio 2005 del Tribunale di Milano, ha assolto gli appellanti (…) e (…) dal reato del capo sub C, perché il fatto non sussiste, riducendo per ciascuno di essi la pena ad anni 1 mesi 5 di reclusione; ha confermato nel resto l’impugnata sentenza ed ha dichiarato la nullità dell’Ordinanza 23 novembre 2004, che ha ammesso la costituzione di parte civile, e la nullità della sentenza che aveva statuito sulla relativa domanda.
I motivi di impugnazione degli imputati e la decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa del (…) deduce violazione di legge in punta di addebito delle spese, tenuto conto che, proprio su sua esplicita deduzione, l’impugnata sentenza ha dichiarato ex art. 491 C.P.P, la nullità dell’ordinanza 23 novembre 2004, ammssiva della costituzione di parte civile e la derivata nullità della sentenza che aveva statuito sulla relativa domanda. Per tali ragioni avrebbe errato la Corte di appello all’atto della conferma del giudizio di responsabilità nello statuire la condanna alle spese dell’impugnazione ex art, 592 C.P., nonostante il pacifico parziale accoglimento dell’appello in punto di condanna in favore della parte civile.
Il motivo è fondato.
In tema di condanna alle spese nel giudizio di impugnazione, il giudice di appello, che modifichi la decisione di primo grado in, senso più favorevole all’inputato, non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell’impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (Cass. Pen. sez, v 46453/2008, 242611).
Inoltre, ai fini dell’esonero della parte privata dalla condanna alle spese processuali in caso di accoglimento, anche parziale, della sua impugnazione, tale accoglimento si concretizza, soltanto se, ed in quanto come avvenuto nella specie, venga modificato un capo o punto del provvedimento impugnato, a nulla valendo l’eventuale ritenuta fondatezza di alcune delle censure alla motivazione di esso, che non abbiano comportato modifiche del profilo decisionale e dispositivo dell’atto, considerato che ciò che rileva, al fine dl stabilire se l’impugnazione sia stata, o non, rigettata è il tenore del dispositivo della decisione, mentre la motivazione concerne soltanto il profilo argomentativo o logico di esso (ex plurimis Sez. 3 Sentenza n. 3365 del 20/12/2004 Cc, dep 02/02/2005 , Rv 230738 ******** ed altri Massime precedenti Vedi: n. 31447 del 2002 Rv 222137, n. 24862 del 2003 Rv 224937 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 6402 del 1997 Rv. 207947).
La statuizione di condanna in solido alle spese dell’impugnazione va quindi cassata.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che il giudizio di colpevolezza sia stato ottenuto sulla base di una sola omessa timbratura relativa ad una unica giornata di lavoro”, fatto richiamo in proposto ad una ‘prassi generalizzata” e senza considerare che l’imputato, constatate due irregolarità di timbratura ne chiese conto suoi superiori ottenendo doverosa rettificazione.
In tale quadro si lamentano omesse risposte alle puntuali ed argomentate deduzioni in appello che avrebbero potuto portare ad un epilogo ex art 530 capoverso C.P.P.
Con un tale motivo il difensore prospetta violazione di legge e carenza assoluta di motivazione sulla richiesta di applicazione dell’art. 114 CP. e comunque di riduzione della sanzione irrogata.
I due ultimi motivi, per come articolati e strutturati vanno congiuntamente esaminati e, come da richiesta del Procuratore generale di udienza, va accolto il secondo motivo che, peraltro, assorbe il tenore della seconda doglianza.
E’ ben vero che in tema di difetto di motivazione, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente (Cass. Penale Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.7 sez,V, 2459/2000, Rv 215367, *******. Massime precedenti Vedi: N. 3149 del 1992 Rv. 191899, N. 9539 del 1999 Rv. 215132 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5 del 1991 Rv, 186999)
Tuttavia, nella specie, i giudici del merito, con una carenza espositiva la quale ha inciso sulla linearità della corretta logica probatoria, che è stata invece ampiamente sviluppata per gli altri imputati, ha ritenuto accertato il comportamento, per la verità abbastanza singolare del ricorrente, tra l’altro accusato di un’unica violazione facendo riferimento ad una prassi generalizzata”, e, così facendo, ha omesso di spiegare e giustificare, in modo coerente e logicamente accettabile, ed in relazione alle specifiche deduzioni difensive, il necessario profilo soggettivo della contestata condotta, in concreto attribuita al (…) in un quadro di comportamenti che hanno visto lo stesso imputato attivarsi a fronte di una attribuzione (a sua insaputa secondo l’assunto difensivo) di ore in eccesso.
La gravata sentenza va quindi sul punto annullata, perché il giudice del rinvio, con libertà di giudizio, voglia porre rimedio al rilevato ‘deficit argomentativo”, non potendosi genericamente affermare la sussistenza del dolo del delitto contestato, mediante il richiamo ed alla espressa giustificazione secondo cui l’unica condotta materiale, accertata ed attribuita al (…) rientrava in una prassi ambientale e ad un modo di procedere abitudinario, posto in essere da tutti, nel contesto di riferimento lavorativo, senza una minima specificazione dell’apporto del ricorrente all’individuato accordo fraudolento, pesate anche le dichiarazioni del teste (…) pag.5 sentenza).
2.2) Con un primo motivo la difesa del (…) contesta il principio di diritto applicato dai giudici di merito che comporterebbe una inaccettabile generalizzazione, nel momento in cui individua il danno nella semplice violazione dell’orario d’ufficio, senza valorizzare i requisiti della effettività e della economicità del danno.
Il motivo è infondato posto che, nella specie, il vantaggio patrimoniale è stato posto e correttamente argomentato dai giudici di merito in relazione di effetto certo ed immediato con la condotta illegittima.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la ritenuta idoneità della condotta a realizzare un tentativo di truffa considerato che non erano individuabili in capo al (…) elementi tali da far ritenere probabile o verosimile la realizzazione del proposito criminoso,
Con un terzo motivo, il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenuto profilo soggettivo del reato di cui all’art. 640 CP.
I motivi -secondo e terzo del (…) per la loro inammissibilità seguono la sorte di rigetto delle doglianze formulate dagli altri imputati (cfr. infra. 2.3, motivo primo), essendo le medesime e comuni deduzioni articolate e sviluppate nell’ottica di una più favorevole e non consentita diversa valutazione dei fatti, e, comunque inidonee ad invalidare criticamente una decisione che ha puntualmente e doverosamente motivato su tutti i profili oggettivi e soggettivi dei contestati delitti.
Risultano infatti radicalmente destituite di fondamento le doglianze attinenti alla ricostruzione e qualificazione del fatto compiuta dai giudici di merito anche nei profili soggettivi, mediante la prospettazione di vizi logici della motivazione. La corte distrettuale ha infatti affermato la certa assimilabilità degli illeciti ad ogni singolo imputato, valorizzando come decisive fonti di prova le plurime e convergenti acquisizioni processuali, disattendendo conseguentemente e ragionevolmente le diverse e non sostenibili versioni difensive.
Inoltre tali elementi di prova, consistenti e attendibili, sono stati analiticamente verificati e valutati nel loro insieme dalla corte territoriale con rigore e correttezza, e sono stati adeguatamente correlati in una finale ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell’affermazione di responsabilità degli accusati (salva, per quanto detto, la posizione del ricorrente (…).
La motivazione pertanto risulta rispondente ai principi dettati dall’art. 192 c.p.p. il procedimento probatorio su cui poggia l’affermazione di responsabilità resiste quindi alle inammissibili censure di merito formulate dal ricorrente sotto una pretesa d inesistente violazione di legge e vizio dl motivazione.
Infine, con un ultimo gruppo di censure, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche per contraddittorietà, per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, considerata la contestuale concessione dei doppi benefici di legge.
Il motivo va rigettato.
Il giudizio dl comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti non è censurabile in sede dl legittimità, qualora il giudice di merito abbia giustificato la soluzione adottata con la indicazione degli elementi ritenuti prevalenti ai fini del giudizio di comparazione, anche se non abbia confutato tutte le deduzioni delle parti volte a conseguire una diversa valutazione comparativa di tutte le circostanze del reato (Cass. Penale sez. IV, 11046/1984, Rv. 167072, Faenza, conf. mass n 155605). Ne consegue che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art, 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione, solo quando siano frutto dl mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. Penale Corte di cassazione, sezione III 269O8/2O04 Rv. 22929S imputato *******)
Né tale conclusione può porsi in contraddittorietà logica o giuridica con il riconoscimento dei doppi benefici di legge, essendo diversi i contesti valutativi e gli obiettivi finali di tali due diverse soluzioni. Infatti il giudizio ex art.69 C.P. ha come finalità di conseguire un giusto peso ed una calibrata valutazione tra ciò che ha aggravato e ciò che al contrario ha invece attenuato l’illecito, come comportamento ormai definito, mentre invece i doppi benefici sono fondati, soprattutto su un giudizio prognostico che, per certi profili, si sottrae al fatto storico del commesso reato, operando una ragionevole proiezione comportamentale positiva e favorevole al reo.
La difesa di tali ricorrenti con un primo motivo di impugnazione, che ricalca le censure del ricorso del (…) deduce vizio di motivazione, contestando il principio di diritto applicato dai giudici di merito, fondato su di una inaccettabile generalizzazione nel momento in cui individua il danno nella semplice violazione dell’orario d’ufficio, senza valorizzare i requisiti della effettività e della economicità del danno.
In tale quadro si sostiene a) che l’omissione delle timbrature del cartellino segnatempo era collegata alla compilazione della cd ‘giornaliera” che sarebbe stata redatta il giorno successivo da (…) capo operaio e vistata dal geometra responsabile; b) che tale omissione fu dovuta ad ordini superiori; c) che i capi operai (…) ed (…) non avrebbero potuto concedere alcunché senza l’autorizzazione dei rispettivi responsabili. Del pari contestata, sempre sotto il versante del vizio di motivazione è poi sia l’idoneità della condotta nel tentativo di truffa per improbabilità od inverosimiglianza della realizzazione del proposito criminoso, sia l’assenza di un corrispondente elemento volitivo.
Con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche per contraddittorietà per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche considerata anche la contestuale concessione dei doppi benefici di legge.
Entrambi i detti due motivi sono inaccoglibili (inammissibile il primo, infondato il secondo) per le medesime ragioni sopra indicate per le identiche censure del (…) ed alle quali ragioni si fa integrale richiamo (cfr infra punto sub 2.2)
Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione dl legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di peculato contestato a (…) ed (…) per i quali mancherebbe la qualità di base richiesta dalla norma, trattandosi nella specie si di funzioni di coordinanlento, ma dl natura esclusivamente operativa, in una situazione quale quella di un muratore che coordina un manovale senza considerare che il conteggio delle ore non integrava un documento fidefacente.
Il motivo è infondato al di là della immediata suggestione dell’esempio.
Invero, come esattamente indicato dai giudici di merito (pag 16 sentenza impugnata che nella sua motivazione richiama la precedente pagina 4 con relativa nota n.20 di richiami giurisprudenziali, nella specie, la tipica qualifica di incaricati di pubblico servizio è stata desunta dall’esame congiunto delle attività di direzione, coordinamento e sovraordinazione del personale, accompagnate dal potere di certificazione di attività lavorative poste in essere da terzi.
Nella specie, quindi, correttamente è stata ascritta nel paradigma dell’incaricato di pubblico servizio, la condotta dei due dipendenti del Comune di Milano in servizio presso il Settore Idrico Integrato, in quanto consistita in attività di sovraordinazione di personale, quale evidenziata dai giudici di merito, e rafforzata dal potere di certificazione delle attività lavorative di terzi : circostanze tutte che hanno necessariamente comportato non già la mera esplicazione di condotte apprezzabili sotto il profilo di una mera manualità, ma ha implicato e richiesto nei due ricorrenti, l’espressione concreta di precise competenze tecniche ed intellettuali, più che idonee ad integrare la contestata qualità.
Il motivo va quindi rigettato
Quanto ancora alla posizione di (…) ed (…), per il capo E) , il ricorso lamenta sia violazione di legge che vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il peculato, indicando una serie di deposizioni in particolare dell’ing. (…) e del geom. (…), in relazione alle quali l’uso dell’auto di servizio era un uso aziendale nell’interesse del datore di lavoro che poteva in tal modo aver l’immediata disponibilità dell’intervento dei propri dipendenti nei cantieri di lavoro: non a caso le chiavi del veicolo si trovavano nella stazione di pompaggio, inoltre non sarebbe ravvisabile nelle condotte dei ricorrenti di cui sopra l’elemento appropriativo, con la trasformazione del possesso in dominio, ed essendo invece il loro animus quello di che ritiene di agire nell’interesse del suo datore di lavoro.
La doglianza è inammissibile,in quanto sostanzialmente diretta ad ottenere in sede di legittimità un’evenienza interpretativa di esito diverso (e più utile ai ricorrenti) rispetto alla lineare ricostruzione degli eventi ed alla precisa qualificazione giuridica dei fatti e dell’individuazione delle responsabilità, operata dalla corte distrettuale.
I giudici di merito, in modo sintonico, hanno analiticamente indicato le loro fonti di convincimento – con rigorosa e corretta applicazione delle ‘regulae juris”- valutandole con uno sviluppo argomentativo che si sottrae a critiche di sorta, per la linearità logica e giuridica che contraddistingue la corrispondente motivazione, e che pertanto impedisce il sindacato della Corte di legittimità. L’art. 606 c.p.p. infatti non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. VI, 30 novembre 1994, *****, n. 200842; Cass., sez. 1, 27 luglio 1995, Chiadò, n. 202228), oppure una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1, 5 novembre 1993, ******, n. 196353, Cass, sez. 1, 27 settembre 1995, *******, n. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori; e l’art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. V, sent. 39843 del 9-30 novembre 2007, pres. *********, est, *****, in ***************, sez. V, 30 novembre 1999, ****, n. 215745, Cass. sez II, 21 dicembre 1993, Modesto n. 196955)

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (…) e rinvia ad altra sezione della Corte dl appello di Milano per nuovo giudizio. Rigetta i rimanenti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria
il 21.07.2009

Redazione