Corte di Cassazione Penale sez. VI 21/12/2010 n. 44803

Redazione 21/12/10
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sull’appello proposto da B.S. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Torino in data 18-12-2007 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 572 c.p., per maltrattamenti continuati in pregiudizio di un lavoratore (tal P.S.) della ditta di cui detto imputato era capo officina e, concessegli le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione oltre al risarcimento danni morali e spese alla parte civile, in solido con il responsabile civile Auto industriale Vigo s.r.l., la Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 20-11-2009, confermava il giudizio di 1^ grado, con aggravio di ulteriori spese in favore della parte civile, ribadendo la sussistenza del reato e la comprovata attribuibilità alla contestata condotta dell’imputato.

Avverso tale sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:

1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 572 c.p., al caso di specie, con violazione dell’art. 1 c.p.. Non riconducibilità dei fatti contestati sotto la previsione dell’art. 572 cit..

Interpretazione analogica della norma in proposito la difesa, con analitica esposizione in diritto, segnala che innanzitutto l’imputato non è datore di lavoro ma solo capo-officina rispetto al lavoratore sicchè viene a difettare "a monte" un potere autoritario verso il soggetto passivo e quindi una concreta e ragionevole condizione di soggezione dell’agente sul soggetto passivo, difetta, in sostanza, una "posizione di supremazia che si traduca nell’esercizio di un potere direttivo o disciplinare, tale da rendere specularmente ipotizzabile una soggezione, anche di natura meramente psicologica, del soggetto passivo", come ribadito anche da questa Corte di legittimità.Ne deriva, ad avviso del ricorrente, che occorre la necessità della sussistenza di un "quid pluris" del semplice rapporto "di autorità" che si sostanzi in una subordinazione assoluta. Nella specie, puntualizza la difesa, il rapporto di autorità si risolve in quello di semplice responsabilità del capo- officina nei confronti dell’azienda, senza nessun potere reale nei confronti dei sottoposti, neppure di carattere disciplinare, quale quello del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.

Nè è possibile estendere alla fattispecie di cui all’art. 572 c.p., la figura c.d. "mobbing", in violazione dell’art. 1 c.p., in tema di divieto di interpretazione ed applicazione analogica della norma;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza di motivazione circa la sussistenza dell’essenziale requisito per la condanna, della prova della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio", formalizzata nell’art. 533 c.p.p., comma 1, come novellato L. n. 46 del 2006, ex art. 5, criterio al quale le sentenze dei giudici di merito di 1^ e 2^ grado non sembrano essersi adeguate, con asserito conseguimento di tale prova in termini affatto concludenti, acritici e sommari delle risultanze processuali segnatamente riferite al contributo della prova specifica non solo d’accusa ma anche della difesa ed all’attendibilità dell’assunto dell’asserita vittima e dello stesso imputato, in difetto di un "collante unificatore" delle singole condotte contestate da doversi ricondurre ad un quadro unitario sia a livello oggettivo che soggettivo per integrare il reato contestato.

Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione della legge penale circa l’interpretazione concernente i profili comportamentali del reato di maltrattamenti, avendo i giudici di merito trascurato quanto tempestivamente segnalato dalla difesa ed emergente in punto di logica in atti, ossia che l’intera vicenda andava riportata nei limiti di un "conflitto interpersonale sul luogo di lavoro" privo di rilevanza penale, il che colloca il fatto fuori dalla fattispecie contestata, proponendo un discorso di "bilateralità e reciprocltà" delle condotte dei protagonisti, con conseguente perdita della connotazione di "persecutorietà e sopraffazione" strutturalmente insite nella fattispecie in esame.

Nel ricorso si passa, quindi, ad esaminare talune singole condotte riferite nell’imputazione, onde escluderne i caratteri tipicizzanti l’ipotesi contestata, tanto più che era risultato provato, ad avviso della difesa, che il ricoirrente "presunto persecutore" era stato invece aggredito violentemente dalla "presunta vittima", senza che vi fossero conseguenze, grazie al tempestivo intervento di terzi. Detta situazione di reciproca conflittualità tra le parti era stata immotivatamente e scorrettamente ritenuta irrilevante dall’impugnata sentenza, con conseguente palese vizio di motivazione, in dispregio delle necessarie garanzie difensive a tutela del giudizio di responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ciò premesso ed a prescindere da non isolati, quanto inammissibili riferimenti in punto di mero fatto, il ricorso dell’imputato propone, con apprezzabile e non irrilevante, nè irragionevole prospettazione del fatto in punto di corretta qualificazione in diritto del reato contestatola problematica di tale qualificazione nell’ambito del rapporto di lavoro.

S’impone, in via preliminare, cogliere i termini letterali ed essenzialmente modali dell’imputazione di cui all’art. 572 c.p., nel contesto della quale si attribuisce all’imputato la qualità di "capo officina" ed al soggetto passivo la qualità di "meccanico", il tutto nell’ambito della ditta Vigo Autoindustriale di *************, con specifico riferimento al fatto che detto soggetto passivo fosse sottoposto alla "autorità" di quello attivo, la cui condotta (analiticamente riferita in imputazione) valeva a determinare una situazione di "abituale sofferenza che si estrinsecava in comportamenti mortificanti diretti a denigrare ed a svalutare il lavoratore".

Ciò posto ed in necessaria osservanza dei termini formali e sostanziali di detta imputazione, non può che ribadirsi quanto questa Corte di legittimità ha, anche di recente, osservato circa la configurabilltà del reato di cui all’art. 572 c.p., nell’ambito di un rapporto di lavoro (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6^, 29-5-2009 n. 6701, Torneo).

Si è, in proposito, osservato che perchè sia configurabile il reato di cui all’art. 572 c.p., occorre un rapporto tra soggetto agente e soggetti passivi caratterizzato da un potere autoritativo esercitato, di fatto o di diritto, dal primo sul secondi, quali, specularmente, versano in una condizione di apprezzabile soggezione. Tale situazione è tradizionalmente confinata nell’ambito familiare (rapporti marito – moglie, tra conviventi, tra figli e genitori) e successivamente estesa con il vigente codice anche ai rapporti educativi, di istruzione, cura, vigilanza e custodia o a quelli che si instaurano nell’ambito del rapporto di lavoro.

Proprio con riferimento a tale rapporto occorre che il soggetto agente versi in una posizione di supremazia non solo formale ma sostanziale che si traduca nell’esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere specularmente ipotizzabile una apprezzabile soggezione, anche di natura meramente morale e psicologica, del soggetto passivo ad opera di. quello attivo (cfr, anche Cass. pen. Sez. 3^, 5-6-08 n. 27469, Di Venti).

Nella specie, considerato che dagli atti e dalle convergenti risultanze della prova specifica (cfr. testi T., V., P.G. e le stesse dichiarazioni dell’imputato) non sembra potersi riconoscere, pur nella comprovata ripetitività e valenza modale della condotta del ricorrente verso il P., quell’apprezzabile e determinante nesso di vera e propria "supremazia- soggezione" tra il soggetto passivo e quello attivo, tanto da assimilarne i caratteri peculiari alle situazioni tipicamente a carattere familiare (ad esempio tra colf e persone della famiglia, ovvero tra mastro d’arte ed apprendista in un contesto di stabilità e non di occasionalità di rapporto), non è configurabile il reato contestato nè quello ex art. 62 bis c.p., (c.d. Mobblng), tanto più che per quest’ultimo, i caratteri tipicizzanti condotta attiva e effetti, passivi assumono connotazioni modali e sostanziali sfuggenti ai reali termini dell’accusa (cfr. in termini Cass. pen. Sez, 6^, 26- 6-2009, n. 25594).

Sembra piuttosto correttamente configurabile, proprio attraverso una motivata valutazione ed apprezzamento della richiamata prova specifica, peraltro motivatamente segnalata nell’impugnata sentenza a ribadita conferma di quanto già dedotto in 1^ grado (cfr. foll. 7 ss, gg. sentenza appello) nella condotta del B. il reato di violenza privata continuata aggravata ex art. 61 c.p., n. 2, potendo ricondursi ai puntuali episodi, contestati nell’imputazione cui si è fatto cenno, caratteri di una condotta moralmente violenta e psicologicamente minacciosa, idonei a costringere il lavoratore a tollerare uno stato di deprezziamento delle sue qualità lavorative nel contesto di una condotta articolata in più atti consequenziali ad un medesimo disegno criminoso, con l’intuibile aggravante della commissione del fatto con abuso di relazioni di prestazioni d’opera ex art. 61 c.p., n. 2. In tali sensi va opportunamente qualificato il fatto, proprio avuto riguardo alle concludenti emergenze tipicizzanti il rapporto tra un capo officina ed un meccanico nel contesto di un’azienda organicamente strutturata in termini affatto riconducibili a situazioni ancorate ad ambiti familiari come innanzi segnalati.

Alla stregua delle considerazioni che precedono assorbito in detti termini il motivo sub 2), per la segnalata convergenza della prova specifica, previa qualificazione del fatto nei termini anzidetti, s’impone l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per la determinazione della pena.

P.Q.M.
QUALIFICATO il fatto come violenza privata continuata aggravata ex artt. 81 cpv. e 610 c.p., art. 61 c.p., n. 2, ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per la determinazione della pena.

Redazione