Corte di Cassazione Penale sez. VI 20/5/2010 n. 19361

Redazione 20/05/10
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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha disposto la consegna di V.S. allo Stato della Romania, in esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso in data 15-7-2009 dall’autorità giudiziaria rumena per la espiazione della pena detentiva di mesi otto di carcere, al medesimo inflitta per il reato di lesioni personali.
Il V. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, dolendosi con un primo motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione, stante la mancata acquisizione della documentazione richiesta dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, e in particolare del testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo e della durata della pena.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 24 e il vizio di motivazione, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinvio della consegna, diretta a consentire all’interessato la partecipazione al procedimento penale per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, per il quale il medesimo è stato denunciato dagli agenti accertatori.

Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, l’autorità rumena ha provveduto a trasmettere alla Corte di Appello, oltre a copia della decisione irrevocabile posta a base del mandato di arresto Europeo, la relazione e le precisazioni richieste dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. b), con particolare riferimento alla disposizione di legge violata (art. 181 c.p. rumeno, comma 1, per il quale è prevista una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di anni quindici).
Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha disposto la consegna dell’odierno ricorrente, essendo stato concretamente posto in grado di verificare, sulla base della documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, l’esistenza delle condizioni a tal fine prescritte dalla L. n. 69 del 2005. 2) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La facoltà, riconosciuta alla Corte di Appello dalla L. n. 69 del 2005, art. 24, di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto, costituisce espressione di un potere discrezionale, che risponde ad una valutazione di opportunità. Non è censurabile in questa sede, pertanto, la decisione adottata nel caso di specie dal giudice di merito, il quale ha motivatamente disatteso l’istanza di rinvio avanzata dalla difesa, avendo ritenuto "urgente e indifferibile" la consegna del V. per l’espiazione della pena inflittagli con sentenza irrevocabile dall’autorità giudiziaria rumena.
3) Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Redazione