Corte di Cassazione Penale sez. VI 19/11/2009 n. 44498; Pres. De Roberto G.

Redazione 19/11/09
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CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli ricorre contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli, che ha assolto perchè il fatto non sussiste, C.D., accusato del delitto ex art. 334 c.p., in relazione all’avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo.

L’assoluzione è stata motivata sotto il profilo che il fermo – cui era sottoposto il ciclomotore – va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non una misura cautelare, e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, con ciò non venendo integrati gli elementi costitutivi del delitto ex art. 334 c.p..

Di contrario avviso è invece il Procuratore della Repubblica ricorrente il quale, sul rilievo che il fermo amministrativo non si distingue dal sequestro, dato che può, tra l’altro, preludere ad un provvedimento di confisca: da ciò la piena applicabilità dei disposti normativi dell’art. 334 c.p., con conseguente richiesta di annullamento della decisione impugnata e del relativo ordine di dissequestro.

Il ricorso non merita accoglimento.

Ritiene la Corte, in adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l’insussistenza della violazione dell’art. 334 c.p., allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, a sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 214.

Conclusione negativa che si impone, considerata l’impossibile riconduclbilltà del "fermo amministrativo" alla nozione di "sequestro amministrativo", avuto riguardo ai due distinti profili che attengono al principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem.

Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Redazione