Corte di Cassazione Penale sez. VI 18/11/2010 n. 40836

Redazione 18/11/10
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’imputato N.M. ha impugnato personalmente per cassazione la sentenza del Tribunale di Modena, con la quale – su sua richiesta assentita dal p.m. – gli è stata applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., concessegli attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, la pena di otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati, avvinti da continuazione, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Fatti integrati dalla violenta reazione assunta nei confronti di agenti di polizia che, intervenuti per una segnalata rissa tra cittadini extracomunitari, procedevano a controlli identificativi nei suoi confronti e che egli aggrediva con frasi di minaccia nonchè sferrando una testata ad un agente e spingendo con forza contro un muro un altro agente, cui provocava lesioni. La pena, stimata congrua dal giudice di merito, è stata così calcolata nel ratificato accordo sanzionatorio: pena base per il più grave reato di resistenza, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate (art. 61 c.p., n. 11 bis, per entrambi i reati e art. 576 c.p., commi 1 e 5 bis c.p., per il reato di lesioni), un anno; aumento di un mese per la continuazione;

riduzione per il rito ad otto mesi e venti giorni.

Il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione per omessa verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) valutabili in suo favore e per omessa valutazione dell’adeguatezza della pena alla reale gravità del suo contegno criminoso. Tali motivi di censura, affatto generici, si mostrano indeducibili nell’odierno giudizio di legittimità, siccome distonici rispetto ad una richiesta di pena concordata proveniente dallo stesso imputato, tale da presupporre implicita rinuncia a questioni attinenti alla responsabilità per i fatti oggetto di regiudicanda (la sentenza richiama i dati oggettivi accreditanti la responsabilità del prevenuto) nonchè all’entità della pena stabilita dallo stesso imputato "patteggiale".

Nondimeno la sentenza va annullata per una sopravvenuta causa di nullità della decisione, rilevarle di ufficio da questo giudice di legittimità, che investe la qualificazione aggravata della condotta criminosa e la definizione del trattamento sanzionatorio applicato al N.. Causa che discende dalla dichiarata incostituzionalità della circostanza aggravante della clandestinità contestata all’imputato ex art. 61 c.p., n. 11 bis. Disposizione (introdotta nel codice penale dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) dichiarata incostituzionale con sentenza n. 249/2010 della Corte Costituzionale.

La circostanza aggravante in parola ha spiegato incidenza nel determinismo della pena applicata al N. segnatamente per quanto concerne la pena base del calcolo della sanzione, individuata in quella relativa al reato di resistenza (aggravato dal solo non costituzionale art. 61 c.p., n. 11 bis), avuto riguardo all’operato giudizio in termini di mera equivalenza del bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti del reato ex art. 69 c.p..

Donde il potenziale interesse dell’imputato N. (che pure con l’odierno ricorso si è doluto dell’eccessività della pena) a far valere – ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4 – la sopravvenuta illegitimità della contestazione in parte qua in ragione dell’effetto abolitivo dell’art. 61 c.p., n. 11 bis, prodotto dalla sentenza n. 249/2010 della Corte Costituzionale. Interesse del prevenuto che trascende gli esiti decisori quoad poenam della sentenza di cui all’art. 444 c.p.p., per estendersi ai profili di natura esecutiva connessi al passaggio in giudicato della sentenza.

In proposito giova evidenziare che l’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a) disposizione non a caso dichiarata anch’essa incostituzionale, in via consequenziale, dal giudice delle leggi con la ridetta sentenza n. 249/2010, precludeva la sospensione dell’esecuzione espiativa di pene detentive inferiori a tre anni di reclusione per i reati qualificati dall’aggravante della clandestinità ex art. 61 c.p., n. 11 bis, oggi rimossa anche dalla disciplina dell’esecuzione penale.

L’impugnata sentenza deve, per tanto, essere annullata senza rinvio con coeva restituzione degli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso di giustizia, perchè la pena illegittimamente approvata dal giudice di merito priva di validità la piattaforma negoziale sulla quale è maturato l’accordo sanzionatorio intercorso tra le parti e rende nulla la sentenza che ratificato quell’erroneo accordo. Di guisa che il Tribunale e le parti sono chiamate a compiere una valutazione ex novo della regiudicanda senza preclusioni di sorta riconducibili alla fase processuale già invalidamente esaurita, sì da poter accedere ad una rinegoziazione dell’accordo per l’applicazione di una pena conforme a criteri di legalità ovvero alla rinuncia dell’accordo medesimo, dando ingresso al giudizio ordinario o al giudizio abbreviato (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 5^, 229.2006 n. 1411, P.G. c/ Braidich, rv. 236033; Cass. Sez. 6^, 7.1.2008 n. 7952, Pepini, rv. 239082).

P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

Redazione