Corte di Cassazione Penale sez. VI 10/11/2010 n. 39595

Redazione 10/11/10
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del 7 aprile 2009 con cui il Tribunale di Rimini aveva ritenuto L.G. responsabile del reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis per avere detenuto, a scopo di cessione, gr. 4,13 di cocaina, occultata all’interno di una scarpa.

2. – L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione e, con un unico motivo, deduce la nullità della sentenza di appello per omessa notifica al codifensore, avvocato ****************ù, nominato il 1 agosto 2009, ben prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che "la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita ad opera dell’altro difensore, al più tardi, immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni", precisando che si tratta di una nullità a regime intermedio (Sez. un., 16 luglio 2009, n. 39060, *****).

Il principio contenuto nella sentenza citata deve trovare applicazione anche nella analoga fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui vi è stata l’omessa notifica al codifensore, avvocato ****************ù, del decreto di citazione, ma il difensore di fiducia presente in giudizio, avvocato ***************, non ha eccepito la nullità, nè dopo gli atti preliminari, nè successivamente nel corso del giudizio di appello, eccezione che è stata fatta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, quindi tardivamente, con la conseguenza che la nullità deve intendersi sanata a causa della mancata proposizione dell’eccezione ad opera del difensore comparso.

La circostanza che l’imputato fosse contumace non sposta i termini della questione, in quanto è onere del difensore presente, soprattutto quando si tratta di difensore di fiducia come nel caso in esame, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice (Sez. un., 16 luglio 2009, n. 39060, *****).

4. – L’infondatezza del motivo proposto comporta il rigetto del ricorso, con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione