Corte di Cassazione Penale sez. V 28/7/2009 n. 31177; Pres. Pizzuti G.

Redazione 28/07/09
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RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in riforma di quella di condanna pronunciata dal giudice di pace di Parma l 10 novembre 2006, M. M. venne assolto, per quanto qui interessa, da un addebito di ingiurie in danno di S.G. (al quale si era rivolto, secondo l’accusa, il (omissis), con l’epiteto di "rovinafamiglie") perchè ritenuto non punibile ai sensi dell’art. 599 c.p., comma 2.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la costituita parte civile S. G., denunciando erronea applicazione dell’art. 599 c.p., comma 2, sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che:

1) essendo stato fatto consistere il "fatto ingiusto" addebitarle ad esso S. solo nell’avere questi intrapreso una relazione con la moglie già separata del M., sarebbe mancato tanto il requisito della ingiustizia quanto quello dell’immediatezza della reazione offensiva;

2) contrastante con le risultanze processuali sarebbe l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui all’origina della separazione tra il M. e la moglie vi sarebbe stata proprio la suddetta relazione, instauratasi invece – si afferma – soltanto dopo la detta separazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:

a) in sè e per sè l’instaurazione di una relazione extraconiugale da parte di uno dei coniugi è, di norma, un "fatto ingiusto" nei confronti dell’altro coniuge, in quanto contrastante con l’obbligo di fedeltà reciproca stabilito dall’art. 143 c.c., comma 2; obbligo che permane tino a che non sia intervenuta pronuncia di separazione giudiziale o consensuale;

b) il fatto che detta relazione si fosse, nella specie, stabilmente instaurata solo a seguito della separazione, come sostenuto nei motivi di ricorso, sulla scorta delle allegate dichiarazioni testimoniali della donna, non esclude affatto che i relativi prodromi si fossero manifestati in epoca antecedente e che proprio ciò avesse dato causa alla separazione, come più che ragionevolmente ritenuto dal giudice d’appello, posto che, secondo quanto risulta proprio da dette dichiarazioni, la relazione tra la donna ed il S. aveva avuto inizio nell’aprile dell’anno 2004 ed alla stessa epoca risaliva la pronuncia della separazione;

c) ben a ragione, quindi, il M. poteva essere giunto alla conclusione che la separazione fosse stata dovuta a comportamenti contrastanti con l’obbligo di fedeltà posti in essere dalla moglie d’intesa con il S. prima ancora della separazione;

d) corretta e pertanto insuscettibile di censura in questa sede appare la ritenuta ininfluenza, ai fini della esclusione del requisito della immediatezza della reazione, del lasso di tempo intercorso tra l’intervenuta separazione ed il fatto addebitato al M., alla luce della considerazione, del tutto ignorata nel ricorso, secondo cui solo avendo incontrato la moglie in compagnia del S. il (omissis). l’imputato potrebbe aver acquisito la certezza del comportamento posto in essere ai suoi danni, in passato, dai due.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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