Corte di Cassazione Penale sez. IV 9/7/2009 n. 28234

Redazione 09/07/09
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OSSERVA

1. Gli imputati T.G. e G.S. ricorrono per cassazione, con il ministero del difensore, contro la sentenza del Tribunale di Pistoia, in data 12.3.2008, di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 9 ter, dolendosi dell’assoluta mancanza di motivazione con riferimento alla decisione relativa alla durata della sospensione della patente di guida e chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado.

Rileva la difesa che il Tribunale di Pistoia aveva ordinato con la sentenza impugnata la sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi, senza tuttavia, motivare in ordine alla durata della sospensione della patente (sospensione che era già stata disposta con provvedimento del Prefetto del 16/1/2007 per la durata minima di un anno). Osservava la difesa che il Giudice, avendo applicato la sanzione per un periodo superiore al minimo previsto, discostandosi sia da quanto deciso in punto di pena sia da quanto disposto provvisoriamente dall’Ufficio Territoriale del Governo, doveva motivare le sue determinazioni con riferimento alla sanzione accessoria.

Osserva, ancora, la difesa che la durata della sanzione accessoria è incoerente con la decisione presa dallo stesso giudice con riferimento all’entità della pena, che, in considerazione dell’incensuratezza degli imputati, della loro giovane età e del comportamento collaborativo, aveva determinato nel minimo edittale di mesi sei, diminuita a mesi quattro per a concessione delle attenuanti generiche, ulteriormente diminuita di un terzo per il rito. Tale incoerenza richiedeva la motivazione dell’iter logico seguito dal giudice nella sua decisione.

2. Il ricorso è fondato.

La sentenza applicativa di pena per il reato di divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore deve irrogare pure la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un anno e a tre anni, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 9 ter. La sospensione della patente di guida va disposta come effetto necessario ed automatico della sentenza di patteggiamento entro i limiti minimo e massimo indicati, secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada, prescindendo dalla previsione o meno della sanzione amministrativa accessoria e della sua durata nella proposta di patteggiamento. Tale principio è stato ribadito da sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione emessa all’udienza del 27/05/1998 (n. 8488/08, *****, Rv.

210981) e d’altra parte il ricorrente non contesta l’applicazione in sè della sanzione amministrativa accessoria, ma la relativa durata ritenuta eccessiva. Si è precisato che la scelta della durata della sospensione della patente va fatta secondo i parametri individuati dal codice della strada, specificamente dall’art. 218, comma 2, che fissa tre criteri: gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che potrebbe essere cagionato dall’ulteriore circolazione. E’ evidente che quando, come è avvenuto nel caso in esame, è indicata una durata di sospensione della patente non coincidente con il limite temporale minimo o in misura assai prossima a questo, la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria va motivata, facendo riferimento ai parametri di valutazione richiamati. La motivazione è obbligatoria pure nella sentenza di patteggiamento se, come è dato cogliere nella vicenda di cui ci si occupa, della sospensione della patente di guida e della durata relativa non ci sia traccia nella proposta di patteggiamento, acconsentita dal PM, recepita dal giudice. Il Giudice del Tribunale di Pistoia ha fissato la durata della disposta sospensione della patente in anni uno e mesi sei, senza alcuna motivazione.

3. Sul punto la sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio al Tribunale di Pistoia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida on rinvio al tribunale di Pistoia.

Redazione