Corte di Cassazione Penale sez. IV 8/4/1995 n. 3836

Redazione 08/04/95
Scarica PDF Stampa
Poiché l’art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede come delitto, e non più come contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo.

Redazione