Corte di Cassazione Penale sez. IV 8/4/1995 n. 3836
Poiché l’art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede come delitto, e non più come contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo.
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