Corte di Cassazione Penale sez. IV 6/4/2010 n. 12904

Redazione 06/04/10
Scarica PDF Stampa
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Pordenone, in sede di riesame, il 17 aprile 2009 pronunziava ordinanza con la quale annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del tribunale di Pordenone in data 30 marzo 2009 avente ad oggetto l’autovettura Audi A4 targata (omissis), intestata e in uso a S.M., indagato in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 29 lett. C, e ne ordinava il dissequestro e la restituzione al predetto.

Riteneva infatti il Tribunale che al S. dovesse essere contestato il reato di cui all’art. 186 C.d.S., di cui alla lett. B, e non già quello di cui alla lett. C, avendo l’indagato, in occasione delle due prove eseguite con l’etilometro, raggiunto i risultati rispettivamente di 1,81 e 1,51 di tasso alcolemico. Pertanto, dal momento che il legislatore aveva indicato i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi e non anche ai centesimi di litro, si doveva ritenere che i centesimi di litro non avessero rilievo alcuno e che, quindi, nella fattispecie di cui è processo, poichè solo una misurazione (la prima pari a 1,81) poteva dirsi superiore a 1,5, mentre la seconda (pari a 1,51) non avrebbe superato la soglia di cui alla lett. C, per il principio del favor rei, il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B. Essendo stato così riqualificato il fatto, era esclusa la confisca obbligatoria del veicolo (prevista solo per l’ipotesi di cui alla lett. C), e, pertanto, non si poteva disporre il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, non ravvisandosi la sussistenza del periculum in mora che giustificasse il mantenimento della cautela reale.

Contro tale provvedimento proponeva ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pordenone che concludeva per l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.

Motivi della decisione
Il Pubblico Ministero ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, in quanto il Tribunale del riesame aveva errato, allorquando aveva ritenuto che il legislatore, indicando una sola cifra decimale nella determinazione dei valori di soglia, avesse voluto scientemente e consapevolmente escludere la rilevanza della seconda (vale a dire dei centesimi di grammo/litro) nell’accertamento concreto del tasso alcolemico, con le conseguenti ripercussioni sulla qualificazione giuridica della condotta, alla stregua delle tre diverse ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., lett. A), B) e C). Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi di ricorso appaiono fondati.

La volontà del legislatore deve essere infatti ricostruita in termini opposti rispetto a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata.

La modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convenuto con modifiche nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, con l’indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali. In quest’ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi. Seguendo l’argomentazione del Tribunale, infatti, l’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, comporta di fatto l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. A), B) e C). Pertanto, nella fattispecie de qua, con riferimento alla lett. C), il valore da superiore a 1,5 g/l, viene di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l.

La sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.

In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile. Nella fattispecie de qua, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona di S.M., pari a 1,51 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C), e non già ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B), come ritenuto nell’ordinanza impugnata che deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pordenone.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pordenone.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Redazione