Corte di Cassazione Penale sez. IV 5/5/2009 n. 18518; Pres. Morgigni A.

Redazione 05/05/09
Scarica PDF Stampa
FATTO E DIRITTO

Il Procuratore ******** presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal GUP del Tribunale di Brescia in data 16.7.2008, con la quale era stata applicata nei confronti di ******* la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i reati di detenzione illecita di cocaina e hashish (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) e per avere portato fuori della propria abitazione un coltello (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4), esclusa la recidiva, ritenuto il fatto di lieve entità di cui al comma 5 del citato art. 73, ritenuta la continuazione, e applicata la diminuente del rito.

Il P.G. ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 73, comma 5, citato in quanto il dato ponderale, costituito da 322 grammi di hashish con grado di purezza dell’8% e da 21 grammi di cocaina con grado di purezza tra il 65 e l’84%, impediva di ritenere la minima offensività del fatto. Anche l’eterogeneità delle sostanze stupefacenti detenute era di ostacolo alla concessione della attenuante.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, ex art. 606 c.p.p., comma 3, perchè proposto per motivi manifestamente infondati.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, ********), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorchè succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.).

Quanto alla congruità della pena, alla quale sostanzialmente attiene la censura del P.G. ricorrente, va rammentato che, nel procedimento speciale disciplinato dall’art. 444 c.p.p., e segg., l’applicazione della pena si fonda sulla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sulla eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa.

L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.

Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che non si può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dalle parti accettato.

Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.

Inoltre, non risulta alcuna violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in base alla nota e richiamata dal ricorrente sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 17 del 21.6.2000).

Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Redazione