Corte di Cassazione Penale sez. IV 5/5/2008 n. 17649; Pres. Morgigni A.

Redazione 05/05/08
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Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) emessa in data 6 ottobre 2006 dal GUP del Tribunale di Bergamo nei confronti di W.R., imputato del reato di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1 e 7 per avere, il (omissis), dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale alla guida della propria autovettura, omesso di prestare l’assistenza occorrente a ***** e C.E., rispettivamente conducente e trasportata del veicolo antagonista.

Il ricorrente ha dedotto la violazione del citato art. 189 C.d.S. per avere il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il Procuratore ******** presso questa Corte ha, in requisitoria scritta, chiesto l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

A norma del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7, (C.d.S.), va applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite.

Nell’applicare, a norma dell’art. 444 c.p.p., a W.R. (coinvolto, alla guida della propria autovettura in un sinistro stradale ed imputato del delitto di cui al citato art. 189 C.d.S., commi 1 e 7 per non avere prestato l’assistenza occorrente ad due persone viaggianti sull’altro veicolo interessato dall’incidente de quo) la pena richiesta dalle parti processuali (mesi 2 e giorni 20 di reclusione) sostituita ai sensi della L. n. 689 del 1982, art. 53. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha omesso l’applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria.

Osserva questa Corte che, per giurisprudenza di legittimità consolidatasi successivamente alla pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite 27-5-1998, n. 8488, ***** (vedansi, tra le altre, Cass. sez. 4, 14-3-2007, n. 36868, P.G. in proc. Fancavilla; sez. 4, 6-4- 2006, n. 17432, P.G. in proc. ******; sez. 5, 2-3-2006, n. 12607, P.M. in proc. *********; sez. 4, 5-5-2005, n. 27931, P.G. in proc. Saoner; sez. 4, 17-9-2004, n. 41681, P.G. in proc. *****), con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere disposta la sospensione della patente di guida quando prevista, come nel caso di specie, nella norma del codice stradale violata, a nulla rilevando, in senso contrario, che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia; nè si potrebbe fondatamente opporre che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato: invero, nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo esso fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile, e – del resto – la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è equiparata, a norma dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, ad una sentenza di condanna).

Fondatamente, quindi, il ricorrente Procuratore ******** ha dedotto il vizio di violazione di legge consistito nella omessa applicazione, con la sentenza resa ex art. 444 c.p.p., della sospensione della patente di guida nei confronti di W.R., sicchè la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla omessa applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, sul punto, Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Bergamo.

Redazione