Corte di Cassazione Penale sez. IV 28/1/2010 n. 3359

Redazione 28/01/10
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(omissis)
Fatto e diritto
1. Con sentenza del 28 aprile 2005, il Tribunale di Grosseto condannava xx per il delitto di cui all’articolo 589 del codice penale perché alla guida dell’auto —-, percorrendo in ora serale la —–, nell’affrontare una curva sinistrorsa, perdeva il controllo del veicolo, precipitando in una scarpata, così cagionando la morte del passeggero yy.
L’imputato veniva condannato anche per la contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada in quanto da un esame ematologico svolto in ospedale, subito dopo il fatto, emergeva un tasso alcolemico di g/l 1,02.
All’imputato veniva irrogata la pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione concesse le attenuanti generiche e ritenuta la operatività dell’articolo 81 del codice penale; pena sospesa e non menzione.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l’imputato, limitatamente alla condanna per la contravvenzione.
Con sentenza del 14 febbraio 2008 la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna. Ossevava la Corte che:
– la contravvenzione non era prescritta, in ragione della sospensione del dibattimento in primo grado dal 19 ottobre 2006 al 12 aprile 2007, che aveva spostato il termine di estinzione alla data del 25 maggio 2008;
– l’eccezione relativa all’acquisizione del certificato al fascicolo per il dibattimento era tardiva, in quanto doveva esser formulata in primo grado ai sensi dell’articolo 491 del codice di procedura penale;
– il prelievo ematico era stato effettuato in modo legittimo, in quanto effettuato in ospedale per ragioni di terapia post traumatica e quindi non necessitava alcun consenso dell’interessato;
– la perizia di ufficio svolta in appello, ai sensi dell’articolo 603 del codice di procedura penale, aveva confermato che l’imputato al momento del fatto si trovava in stato di ebbrezza alcolica.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando:
3.1. la violazione di legge per non avere il giudice di appello dichiarato la estinzione per prescrizione della contravvenzione, alla luce dalla nuova disciplina della sospensione del termine di prescrizione per rinvio di udienza a causa di impedimento, introdotta dalla legge 251/05, che lo limita a soli 60 giorni.
3.2. La violazione di legge, in quanto il certificato ospedaliero, attestante l’esame di laboratorio, in quanto atto ripetibile, non poteva essere inserito nel fascicolo per il dibattimento e tale eccezione era stata formulata tempestivamente in udienza preliminare.
3.3. La violazione dell’articolo 15 del codice penale laddove la contravvenzione non era stata ritenuta assorbita nel più grave reato di cui all’articolo 589 del codice penale, ricorrendo una relazione di offesa ai medesimi beni giuridici in fasi diverse (di pericolo, la contravvenzione; di evento, l’omicidio); inoltre, costituendo circostanza aggravante dell’omicidio colposo.
3.4. La violazione di legge laddove il giudice di merito aveva riconosciuto tra i due reati la continuazione, invece che il concorso formale; ed inoltre, laddove l’aumento di pena determinato per la contravvenzione era stata la reclusione, invece che l’arresto.
4. Il ricorso è infondato, ma la sentenza va annullata, limitatamente alla condanna per la contravvenzione dei cui all’articolo 186 del codice della strada, per sopravvenuta prescrizione.
4.1. La doglianza relativa alla intervenuta prescrizione della contravvenzione nel giudizio di appello è infondata. Invero la legge 251 del 2005, entrata in vigore in data 8 dicembre 2005 e che ha introdotto la riforma della prescrizione, tra cui le norme la cui applicazione è stata invocata dalla difesa del xx, prevede all’articolo 6 (nella interpretazione data dalla Corte Cost. con la sentenza 393/06) che essa si applichi ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge.
Questa Corte di legittimità ha precisato che il giudizio di primo grado deve intendersi non più pendente al momento della deliberazione del dispositivo, sopravvenendo in tale momento la fase dell’eventuale impugnazione (cfr. Cass. SS.UU. 47008/09; conf., Cass. V, 25470/09, ****).
Nel caso oggetto di giudizio, essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 28 aprile 2005, prima dell’entrata in vigore della riforma, correttamente il giudice di appello non ha fatto applicazione delle nuove disposizioni che limitano la sospensione della prescrizione a due mesi, in caso di rinvio del processo per impedimento dell’imputato o del suo difensore.
In ogni caso, applicando le nuove disposizioni, il risultato non sarebbe stato più favorevole per l’imputato. Infatti, con la riforma, il termine complessivo della prescrizione per le contravvenzioni è stato elevato ad anni cinque. Per cui, tenuto conto della data del commesso reato, la prescrizione, anche senza sospensioni, si sarebbe maturata alla data del omissis, quindi successivamente alla sentenza di appello.
4.2. Infondata è anche la doglianza relativa all’acquisizione agli atti del certificato del Laboratorio di analisi dell’Ospedale di omissis (attestante l’ebbrezza del xx), in quanto atto ripetibile.
È bene premettere in proposito la distinzione tra documenti (a cui il codice di rito dedica un capo nel libro delle prove: articoli. 234 e sgg.) e gli atti processuali (il cui utilizzo è disciplinato negli articoli 511 e sgg. attraverso lo strumento delle letture): i primi sono formati fuori dal procedimento in cui poi faranno ingresso; i secondi, invece sono costituiti dal susseguirsi degli atti del procedimento, spesso incorporatati in verbali e che quindi sono oggetto di “documentazione” scritta ed eventualmente fonica o videoregistrata.
Nel caso di specie non vi è dubbio che un certificato medico o di laboratorio di analisi, costituisca un documento e non un atto (cfr. Cass. III, 3259/98, *****), in quanto formato fuori (se non necessariamente prima) del procedimento (cfr. Cass. V, 5337/99, Di *****).
Pertanto correttamente il certificato di laboratorio è stato acquisito agli atti e preso in considerazione dal giudice di merito, ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale
Peraltro la rilevanza di tale certificazione in giudizio è stata limitata, avendo la Corte di Appello, svolto una perizia tecnica per accertare lo stato di ebbrezza del xx al momento del fatto, la quale ha dato esito positivo.
4.3. Con il terzo motivo di censura la difesa dell’imputato ha lamentato la violazione di legge laddove il giudice di merito non aveva dichiarato l’assorbimento della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada. nel delitto di omicidio colposo, ciò ai sensi dell’articolo 15 del codice penale ovvero, sebbene tale norma non sia stata espressamente richiamata dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 84 del codice penale
4.3.1. Infondata è la doglianza con riferimento all’articolo 15 del codice penale
Invero, sebbene l’articolo 186 del codice della strada reciti che la contravvenzione è configurabile “ove il fatto non costituisca più grave reato”, tale clausola non determina, per il principio di specialità, un assorbimento della guida in stato di ebbrezza nel delitto di omicidio colposo, ciò perché tra le due disposizioni non si configura un concorso apparente di norme. Quest’ultimo si realizza quando una norma si pone come speciale rispetto a quella generale e cioè quando contiene tutti gli elementi costitutivi di quella generale e, altresì, un quid pluris.
Nel caso che ci occupa, non sussiste un rapporto tra genere a specie tra l’articolo 186 del codice della strada e l’articolo 589 del codice penale, essendo nettamente distinte le tipicità dei fatti ed avendo i reati oggetti giuridici diversi: l’incolumità pubblica la contravvenzione; la vita il delitto.
4.3.2. Più suggestiva, sebbene anch’essa infondata, è invece la tesi della ricorrenza nel caso di specie di un’ipotesi di reato complesso (in senso stretto).
Dispone infatti il primo comma dell’articolo 84 del codice penale che “Le disposizioni degli articoli precedenti [concorso di reati, reato continuato, ecc.] non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato”.
Ne ha dedotto la difesa del xx che essendo stato contestato all’imputato l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 589, c. 2) ed in particolare il citato articolo 186, la contravvenzione resterebbe assorbita nell’omicidio quale reato complesso.
Orbene, va premesso che la finalità dell’articolo 84 del codice penale è quella di garantire un trattamento sanzionatorio equo nel caso in cui un reato “smarrisca” la propria autonomia fondendosi in un altro. Va anche precisato che non esiste nel nostro ordinamento una figura generale di reato complesso, ma singole figure previste nella parte speciale del codice ed eventualmente in altre leggi.
Ciò premesso, può dirsi che nel caso di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale si configuri un reato complesso, in cui le contravvenzioni stradali perdono la loro autonomia di reato?
La risposta deve essere negativa, ben potendosi configurare il concorso di reati.
Invero, come già osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124 del 1974, l’articolo 84 del codice penale pretende che di un reato facciano parte, come elementi costituivi o circostanze aggravanti, fatti costituenti di per sé autonomi “reati”.
Nell’articolo 589, comma 2, del codice penale invece, vengono in modo generico richiamate le norme sulla circolazione stradale, senza alcun distinguo tra mere regole prive di sanzione, illeciti amministrativi e contravvenzioni, con ciò mostrando che il legislatore non ha inteso costruire tale ipotesi aggravata come un caso di reato complesso, altrimenti avrebbe codificato la disposizione con richiami a specifiche violazioni contravvenzionali.
Deve pertanto condividersi la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sebbene risalente, che nega nel caso in questione l’applicabilità dell’articolo 84 del codice penale, non verificandosi una totale perdita di autonomia dei reati contravvenzionali stradali ed una fusione con l’omicidio colposo aggravato (cfr. Cass. V, 2608/79, *********; Cass. IV, 1103/71, *****; Cass. I, 1638/71, *********).
Inoltre, e con specifico riferimento al rapporto tra l’articolo 589 del codice penale e l’articolo 186 del codice della strada, va ricordato che perché ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 84, è necessario che il reato assorbito abbia con quello in cui si fonde un legame causale con carattere di immediatezza (cfr. Cass. II, 10812/95, Marinino).
Nel caso di specie, il xx ha iniziato la consumazione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ben prima della consumazione del delitto di omicidio, pertanto anche sotto tale profilo, in assenza di un’immediata coincidenza causale tra le due violazioni, non può configurarsi l’ipotesi di cui all’articolo 84.
Il motivo di censura è pertanto infondato.
4.4. In ordine alla doglianza relativa alla “riunione”, ai sensi dell’articolo 81 del codice penale (continuazione), del delitto di omicidio colposo e della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada, con la conseguente applicazione del cumulo giuridico delle pene, sebbene tale censura non appaia infondata, non essendo stata contestata per i due reati la colpa cosciente (cfr. Cass. IV, 3579/06, ********), essa resta assorbita dal fatto che nelle more del processo è sopraggiunta la prescrizione della contravvenzione.
Per cui la sentenza deve essere annullata limitatamente alla condanna per il reato di cui all’articolo 186 del codice della strada ed il relativo aumento di pena di dieci giorni deve essere eliminato dalla pena definitiva, che rimane quindi determinata in mesi otto di reclusione, per il solo omicidio colposo.

Per quanto motivato
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’articolo 186 del codice della strada, perché estinto per prescrizione; elimina il relativo aumento di pena di giorni dieci di reclusione.
(omissis)

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