Corte di Cassazione Penale sez. IV 24/9/2009 n. 37455

Redazione 24/09/09
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Svolgimento del processo
Con sentenza del 16/2/2006 il GUP del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha concesso il perdono giudiziale a G.S., a F.S. ed a T.F. per il reato p. e p. dell’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189 e, quanto al terzo imputato, anche per il delitto di cui all’art. 589 c.p. in pregiudizio del pedone P.A.. A seguito di appello del G. e del F., la Corte di Appello di Napoli, Sezione Minorenni, in data 12/10/2006 ha confermato la sentenza di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei due imputati ribadendo la loro innocenza.

I prevenuti erano semplici passeggeri del ciclomotore condotto dal T. e, quindi, non potevano prevedere che, viaggiando a bordo del mezzo, si potesse verificare l’evento. Mancando la condotta pregressa, veniva meno il nesso causale per mancanza del presupposto dell’ incidente comunque ricollegabile al comportamento del soggetto.

La vicenda, quindi, non poteva rientrare nella previsione normativa di cui all’art. 189 C.d.S.. La corte non aveva motivato sul dolo nella successiva azione omissiva.

Motivi della decisione
I gravami sono infondati e vanno rigettati.

I giudici hanno ritenuto che l’incidente nel quale aveva perso la vita il pedone P.A., anche se causato materialmente del T. che era alla guida del ciclomotore, fosse comunque collegabile anche al comportamento dei ricorrenti. Costoro, infatti, viaggiavano entrambi con il T., ben sapendo che la loro presenza comprometteva di molto le condizioni di stabilità del motoveicolo, rendendole precarie. Ciò indubbiamente, insieme con i profili di colpa ravvisabili nella condotta di guida del conducente, aveva contribuito a causare l’impatto I ricorrenti, pertanto, dannosi alla fuga e non fermandosi per prestare assistenza all’investita, si erano resi colpevoli, anche se non sono stati condannati ma perdonati, delle due ipotesi di reato previste dall’art. 189 C.d.S..

Il collegio, poi, ha motivato sulla sussistenza nei prevenuti del dolo, in quanto ha considerato le dichiarazioni dei due testi escussi secondo cui i ricorrenti erano caduti sopra il corpo dell’investita ed uno dei due era salito sul ciclomotore ed era scappato. Essi, quindi, non potevano non essersi resi conto che la donna urtata aveva riportato danni alla persona.

Comunque, si dovevano fermare anche per verificare se avesse bisogno di soccorso. Si erano, invece, allontanati.

Trattandosi di minori degli anni diciotto, non va pronunciata condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento (Sez. U., Sent. n. 15 del 31/5/2000 Cc (dep. 11/10/2000) *********).

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità dei minorenni e gli altri dati dai quali possa desumersi anche indirettamente l’identità degli stessi.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.

Redazione