Corte di Cassazione Penale sez. IV 2/3/2011 n. 8254

Redazione 02/03/11
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SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2010, proposto da:
F. G. P., rappresentato e difeso dagli avv. *****************, *************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, Via Diaz, 9;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, Via S. Caterina, 6;
nei confronti di
A. W., rappresentata e difesa dall’avv. **************, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Cadorna, 7;
per l’annullamento
DEL VERBALE DI AMMONIMENTO ORALE ADOTTATO DAL QUESTORE DI BRESCIA IN DATA 17/9/2010, AFFINCHE’ IL RICORRENTE TENGA UNA CONDOTTA CONFORME A LEGGE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:
– che l’art. 8 del D.L. 23/2/2009 n. 11 conv. in L. 23/4/2009 n. 38 ha creato l’istituto giuridico dell’ammonimento del Questore;
– che, in particolare, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale – introdotto dall’art. 7 ed afferente alla nuova figura incriminatrice dello "stalking" – "… la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. …" (comma 1);
– che il comma successivo dispone che "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. …";
– che il legislatore ha così delineato una nuova misura di prevenzione, che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori di atti persecutori – inducendoli alla riflessione e al ravvedimento – prima che l’aggravamento sfoci nell’attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all’art. 612-bis del c.p.;
– che la norma in esame si caratterizza per la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali – se non integrano (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati (T.A.R. Campania Napoli, sez. V – 13/1/2011 n. 114);
Considerato:
– che il decreto di ammonimento non presuppone l’acquisizione della prova del fatto penalmente rilevante punito dall’art. 612-bis del c.p., ma – nel quadro di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell’amministrazione – richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori;
– che in definitiva il Questore deve soltanto apprezzare la fondatezza dell’istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 25/8/2010 n. 4182);
– che, non condividendo sul punto quanto sostiene una parte della giurisprudenza puntualmente richiamata dal ricorrente, il Collegio non ritiene indispensabile l’attivazione del contraddittorio tra le parti qualora emergano, come nella fattispecie, consistenti indizi di una condotta aggressiva e disdicevole;
Tenuto conto:
– che la motivazione che sorregge il provvedimento di prevenzione di cui è causa risulta sufficientemente esaustiva, illustrando il carattere vessatorio della condotta del ricorrente – mantenuta nei confronti sia dell’ex convivente che del suo nuovo compagno – e la reiterazione degli atteggiamenti nel tempo;
– che sono state prodotte in giudizio plurime denunce presentate contro il ********* – che si è reso protagonista di episodi prevaricatori ed aggressivi – oltre ai referti del pronto soccorso che danno conto delle lesioni subite dalla donna e dal suo nuovo partner (doc. 4, 5, 6, 16 controinteressata);
– che peraltro anche la testimonianza assunta da una terza persona attesta che i rapporti tra le parti non sono soltanto compromessi, ma che perdurano tratti aggressivi, assunti anche in presenza del figlio in tenera età;
– che in definitiva il provvedimento è chiaro e circostanziato, poiché l’invito a conformarsi alla legge è collegato ad una serie di episodi e di atteggiamenti ben individuati;
– che il ricorrente ha prodotto in atti documenti comprovanti l’assunzione di comportamenti aggressivi e vessatori da parte della controinteressata;
– che si introducono in tal modo consistenti indizi potenzialmente suscettibili di accreditare la tesi che anche l’ex convivente si è resa responsabile di atti persecutori;
– che tale circostanza, se da un lato non può attenuare le previsioni di rischio che supportano l’atto impugnato, ben può essere fatta valere dal ricorrente presso l’autorità di pubblica sicurezza al fine di ottenere analoga tutela a fini cautelari;
– che in linea generale la reiterazione di reciproci comportamenti aggressivi ed intimidatori, le gravi esplosioni di conflittualità e le accese tensioni sviluppatesi tra due soggetti sono elementi in astratto idonei a giustificare l’adozione di atti cautelari nei confronti di entrambi, mentre non possono elidere né attenuare l’oggettivo spessore (e disvalore) di quei comportamenti (che emergono dagli indizi raccolti a carico di ciascun contendente);
Atteso:
– che la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per provvedimenti aventi precipua finalità cautelare, accentuata nella specie dall’aspra conflittualità e dallo scarso equilibrio che emerge dagli atti;
– che peraltro in caso analogo è stato ritenuto che il contenuto doveroso del provvedimento rende recessiva la censura della violazione delle regole di partecipazione al procedimento ex art. 21-octies della L. 241/90 (T.A.R. Calabria Reggio Calabria – 4/11/2010 n. 1171);
Evidenziato:
– che, anche alla luce di analogo precedente della Sezione (sentenza breve 31/7/2009 n. 1527) il ricorso è infondato e deve essere respinto;
– che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della dinamica della vicenda caratterizzata da animosità ed eccessi che hanno visto protagoniste entrambe le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011

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