Corte di Cassazione Penale sez. IV 22/4/2008 n. 16464; Pres. Marzano F.

Redazione 22/04/08
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Motivi della decisione

1.1 Con sentenza del 21 dicembre 2005, pronunciando all’esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Lamezia Terme dichiarava B.C.R. colpevole del reato di omicidio colposo commesso in danno di T.F. il (omissis), condannandolo per l’effetto a pena ritenuta di giustizia. L’imputato era stato tratto a giudizio con l’accusa che, percorrendo alla guida della propria autovettura, in ora notturna e a una velocità di 110 chilometri orari, superiore a quella consentita fissata in cinquanta, una strada rettilinea del centro urbano, al momento del fatto bagnata a causa della pioggia, era andato a collidere col veicolo condotto dal T., proveniente dall’opposto senso di marcia, che stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, al fine di immettersi in una stradina, così provocando la morte dello stesso.

Proposto gravame, la Corte d’appello di Catanzaro in data 7 dicembre 2006, in riforma della impugnata pronuncia, assolveva l’imputato con la formula "perchè il fatto non sussiste".

In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che l’assenza di tracce di frenata o di scarrocci amento sull’asfalto, nonostante la conformazione del tratto di strada in cui si era verificato il sinistro, lasciava presumere che la manovra di svolta a sinistra o di improvviso sbandamento dell’autovettura guidata dalla vittima fosse stata talmente repentina e imprevedibile da non consentire al B. di evitare lo scontro, di modo che, in tale contesto, non era neppure necessario accertare la velocità di marcia dello stesso, essendosi l’incidente chiaramente verificato per una causa autonoma e del tutto imprevedibile.

1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, chiedendone l’annullamento con rinvio per i seguenti motivi:

– violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per avere il giudice di merito omesso di accertare, a fronte della conclamata violazione dell’obbligo di dare la precedenza in cui era incorso il T., se, a sua volta, il comportamento dell’imputato fosse stato improntato a quella cautela alla quale il conducente deve sempre attenersi in prossimità di un incrocio, proprio al fine di evitare incidenti. Ricorda segnatamente che l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente, sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l’altro si sia a sua volta pienamente conformato alle regole sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, facendo tutto il possibile per evitare l’incidente. Evidenzia quindi le numerose circostanze, quali l’eccesso di velocità, la scarsa visibilità in costanza di tempo piovoso e l’incapacità di effettuare ogni manovra di emergenza, indicative di una condotta di guida del B. non esente da profili di colpa.

2.1 Il ricorso è infondato. Le censure impongono una riflessione sulla nozione di colpa penale, di cui all’art. 43 c.p., nonchè sui rapporti tra gli elementi costitutivi della stessa e di quella posta a fondamento della responsabilità aquiliana, nelle varie modulazioni delineate dall’art. 2043 c.c. e segg..

In realtà, alla base dell’una e dell’altra, c’è sempre il generale principio del neminem laedere e la pretesa dell’ordinamento che la sfera giuridica di ciascuno dei consociati sia salvaguardata non solo da comportamenti dolosi, callidamente indirizzati alla realizzazione del fatto proibito, ma anche da condotte poco accorte, inosservanti di quelle cautele sancite dagli usi o espressamente prescritte dall’autorità proprio al fine di prevenire eventi dannosi.

Nell’ambito di tale istituto, sostanzialmente unitario, la disciplina della responsabilità colposa in campo civile e in campo penale, con riguardo alla sua conformazione,’più o meno severa, agli effetti che ne derivano, nonchè alle problematiche inerenti alla prova, è poi diversamente articolata in base a scelte legislative ampiamente discrezionali che, nel bilanciamento di volta in volta attuato tra i vari interessi rilevanti, si prestano a essere apprezzate come indici sintomatici delle priorità e dei valori ai quali l’ordinamento si ispira.

Ciò posto, non par dubbio che l’art. 2054 c.c., comma 2, che prevede la presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti in caso di scontro tra autovetture, non può trovare applicazione fuori dal processo civile (confr. Cass. Sez. 4^, 17 aprile 1996, n. 4604), dettando una regula iuris in punto di distribuzioni degli oneri probatori incompatibile con i criteri di accertamento propri del giudizio penale: il che non comporta, naturalmente, che la conclamata sussistenza della colpa di uno dei conducenti per inosservanza dell’obbligo di dare al precedenza, esima il giudicante da ogni verifica sulla regolarità della condotta di guida dall’altro o degli altri guidatori, riguardando ciò diverso profilo della responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro e della loro, eventuale, reciproca graduazione.

Venendo al caso di specie, le doglianze svolte dal ricorrente non solo partono da presupposti, come la velocità sostenuta alla quale il prevenuto avrebbe viaggiato e la sua incapacità di porre in essere manovre di emergenze, affatto ipotetici, ma ripropongono un possibile scenario del sinistro già vagliato dal giudice di merito che ne ha tuttavia escluso la plausibilità sulla base di elementi di fatto incontrovertibili, come l’assenza di tracce di frenata o di scarrocciamento sull’asfalto e l’individuazione del punto d’urto all’interno della corsi a di marca del B., e di argomentazioni niente affatto illogiche o incongrue.

In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Redazione