Corte di Cassazione Penale sez. IV 20/10/2009 n. 40589; Pres. Brusco C.G.

Redazione 20/10/09
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OSSERVA

– 1 – D.V.D. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Potenza, del 9 aprile 2008, con il quale è stato revocato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 112, lett. d, il provvedimento di ammissione di esso ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice ha accolto la richiesta di revoca avanzata dall’amministrazione finanziaria che aveva accertato, in esito alle disposte indagini patrimoniali, che il D.V. si era reso responsabile della violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 10, e art. 640 bis c.p., con conseguente mancanza originaria delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio.

Deduce il ricorrente: a) l’erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, lett. d, in ragione dell’omessa valutazione, da parte del giudicante, della legittimità della richiesta di revoca avanzata dalla predetta amministrazione; b) l’erronea applicazione dell’art. 91, del predetto D.P.R. atteso che i reati oggetto del procedimento per il quale era stata avanzata la richiesta di gratuito patrocinio non erano ostativi alla concessione del beneficio.

– 2 – Il ricorso è fondato.

Con riguardo al disposto del citato art. 91, questa Corte, in un caso in cui il richiedente era stato condannato per reati in materia di evasione dell’IVA, ha affermato che: "E’ illegittima la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta per un reato non ostativo, sul semplice presupposto che il richiedente sia stato in passato condannato per un reato in materia di evasione dell’imposta sul valore aggiunto, giacchè, anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 115 del 2002, la ratio della esclusione è riferita ai reati oggetto del procedimento per il quale è chiesta l’ammissione al patrocinio" (Cass. n. 31177/04).

Secondo la più corretta interpretazione dell’art. 91 deve, quindi, concludersi nel senso che l’esclusione dal gratuito patrocinio interviene solo se per il reato ostativo il richiedente risulti indagato o imputato nel procedimento nell’ambito del quale il beneficio è stato richiesto.

Circostanza non ricorrente nel caso di specie, poichè il D.V. risulta imputato per i reati di cui agli artt. 81, 110, 648, 485 e 491 c.p., non ricompresi tra quelli che non consentono l’ammissione al beneficio.

Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame, alla stregua dei richiamati principi.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Potenza.

Redazione