Corte di Cassazione Penale sez. IV 20/10/2009 n. 40587; Pres. Mocali P.

Redazione 20/10/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.C. veniva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, per rispondere del reato di omicidio colposo per avere per colpa – consistita in imperizia, imprudenza, negligenza, nonchè inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale per aver circolato alla guida di un autocarro in condizioni di sovraccarico in relazione al trasporto di materiale inerte in quantità superiore alla portata consentita, ed altresì senza rispettare le regole di comportamento dettate dall’art. 140 C.d.S. e art. 141 C.d.S., comma 1, – provocato la morte del piccolo M.F.D. investendolo mentre questi, alla guida della sua bicicletta, sfilava, procedendo nel senso opposto a quello seguito dal B., nel ristrettissimo spazio di carreggiata tra il lato destro dell’automezzo ed il marciapiede; al B. veniva altresì contestato di aver omesso, in presenza di siffatte condizioni, di arrestare l’autocarro: fatto avvenuto il (omissis).

All’esito del dibattimento, svoltosi con il rito abbreviato, il Tribunale condannava il B. alla pena ritenuta di giustizia, con il riconoscimento delle attenuanti generiche. A seguito di rituale gravame, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava l’impugnata decisione, e, richiamando la dinamica dell’incidente quale ricostruita in base alle risultanze processuali già evidenziate dal primo giudice, dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) l’autocarro, condotto dal B., procedeva a pieno carico ad una velocità di circa 20 km/h come desumibile dai rilievi planimetrici e dalla consulenza tecnica; b) lo stesso imputato aveva dichiarato che, avendo visto due bambini sopraggiungere in bicicletta, aveva rallentato l’andatura per poi riprendere la marcia a passo d’uomo una volta resosi conto che i due bambini si erano accostati sul terrapieno posto sul lato della strada; c) appariva pertanto del tutto condivisibile la dinamica ricostruita dal Tribunale secondo cui, mentre l’autocarro proseguiva la sua marcia ad andatura ridotta, dopo aver superato il punto in cui si trovavano i due bambini, il piccolo F. aveva perso l’equilibrio finendo a terra, venendo così travolto dalle ruote del pesante automezzo; d) l’imputato aveva quindi violato le norme di comportamento previste dal codice della strada, nonchè quelle di prudenza e diligenza, avendo omesso di arrestare il veicolo alla vista dei due bambini i quali in bicicletta stavano sfilando in uno spazio angusto compreso tra l’autocarro ed il marciapiede: nè il nesso di causalità, tra la condotta del B. – imprudente, negligente e contraria alle norme di legge – e l’evento poteva ritenersi interrotto dal comportamento del bambino, posto che la giovanissima età di quest’ultimo, la precaria stabilità della bicicletta, le ridotte dimensioni dello spazio tra l’autocarro ed il margine della strada, erano circostanze tali da consentire la rappresentazione di una situazione di concreto pericolo per il minore, anche alla luce dei principi enunciati in materia dalla Suprema Corte.

Ha proposto ricorso per Cassazione il B., deducendo vizio motivazionale relativamente alla valutazione delle risultanze processuali in ordine all’affermazione di colpevolezza, e denunciando mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, che era stato sollecitato sul rilievo della richiesta risarcitoria avanzata in sede civile con citazione nei confronti della compagnia di assicurazione per la responsabilità civile e dello stesso imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

La censura relativa alla ritenuta colpevolezza è infondata.

Per quel che riguarda la ricostruzione del sinistro, e la conseguente affermazione di colpevolezza dell’imputato, la Corte di Appello ha fornito congrua motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal primo giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite agli atti (in particolare: i dati riportati nella planimetria, la consulenza tecnica e le dichiarazioni dello stesso B.). Sicchè i rilievi mossi al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata presentano profili ai limiti della inammissibilità, posto che si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr: Sez. Un., ric. *****, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. ********, ud.

24/9/2003, RV. 226074), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, N. 87/90, imp. *********, RV. 182960).

Il convincimento espresso dai giudici del merito si pone altresì in assoluta sintonia con i principi enunciati da questa Corte nella specifica materia di investimenti di bambini che possono così sintetizzarsi: il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, e in rigorosa osservanza dell’obbligo imposto dall’art. 102 C.d.S., comma 3, (vecchio codice; attuale art. 141 C.d.S., comma 4), dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi;

pertanto, in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa sopravvenuta fornita di una efficienza causale esclusiva e configurare, quindi, l’ipotesi di cui all’art. 41 c.p., comma 2, (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 5, 25 marzo 1982, ***********);

"Esattamente è affermata la responsabilità del conducente di una autovettura per omicidio colposo per l’investimento di un bambino (nella specie di anni (omissis)) che, giocando a rincorrersi con coetanei su uno stretto marciapiede adiacente alla carreggiata stradale, si sia spostato sulla carreggiata medesima, per non avere tenuto una velocità adeguata alla situazione di pericolo, costituita dalla presenza dei bambini, tempestivamente avvistata. Invero, il conducente, avvistati i bambini a congrua distanza, era tenuto, per il disposto dell’art. 102 C.d.S., comma 3 e per norma di comune prudenza, a regolare la velocità, rallentando fino a fermarsi, per evitare ogni pericolo di investimento, in quanto si trattava di bambini, che non sono in grado di valutare ed ovviare ai pericoli inerenti alla circolazione stradale e che compiono normalmente movimenti irregolari, inconsulti e pericolosi e che possono equipararsi a pedoni incerti e che tardano a scansarsi" (in termini, Sez. 4, n. 2191 del 15/12/1964 Ud. – dep. 18/05/1965 – Rv. 099400).

Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, la doglianza del ricorrente è priva di fondamento/posto che la richiesta risarcitoria in sede civile in alcun modo può assumere la valenza di un avvenuto risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della corrispondente attenuante.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione