Corte di Cassazione Penale sez. IV 1/8/2008 n. 32432; Pres. Brusco C.G.

Redazione 01/08/08
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OSSERVA

1) S.M. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 8 agosto 2006 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, che ha respinto la richiesta di riesame dell’ordinanza 24 luglio 2006 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il ricorrente deduce un unico complesso motivo di ricorso denunziando la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. c ed e, in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 273, 292 e 294 c.p.p. nonchè dell’art. 111 Cost., commi 6 e 7.

In particolare il ricorrente lamenta che la misura applicata dal Gip sia stata confermata malgrado la mancanza di un quadro indiziario significativo.

In particolare il ricorrente sottolinea che la gravità indiziaria sarebbe stata dal Tribunale individuata nel contenuto di una conversazione intercettata dal significato del tutto incerto e assolutamente privo di riscontri. Dalle indagini svolte risulterebbe infatti che S. era tossicodipendente e che acquistava hascish per suo esclusivo uso personale.

Questa ricostruzione, secondo il ricorrente, è avvalorata dal fatto che il ricorrente gode di una buona posizione economica e non ha bisogno di spacciare per procurarsi la droga che gli occorre per il suo consumo. Del resto la perquisizione eseguita nella sua abitazione non ha consentito di reperire alcuno degli strumenti usualmente utilizzati dagli spacciatori per il taglio e la pesatura della sostanza.

2) Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

La contestazione del ricorrente si rivolge infatti contro la ricostruzione che i giudici di merito hanno compiuto del contenuto delle conversazioni captate nel corso dell’intercettazione ambientale disposta nel procedimento. In particolare i giudici di merito hanno ritenuto che dai colloqui intercorsi con i coindagati D.L. e R., emergesse che i tre avevano acquistato una partita di hascish da rivendere al dettaglio.

Il ricorrente ricostruisce diversamente il contenuto del colloquio ma, in mancanza di alcuna illogicità manifesta nella ricostruzione dei giudici di merito, è inibito al giudice di legittimità di formulare un’ipotesi diversa del contenuto della conversazione intercettata il cui contenuto è peraltro solo sintetizzato dal ricorrente.

Il contenuto e il significato delle conversazioni intercettate è infatti riservato al giudice di merito e non può formare oggetto di ricorso in Cassazione salvo che il ricorrente non sia in grado di evidenziare manifeste illogicità nei criteri di valutazione della prova utilizzati dal giudice di merito. Il che non si verifica nel caso in esame atteso che il ricorrente si limita a proporre un diverso significato delle conversazioni e ad evidenziare come le cifre cui si fa cenno nella conversazione sarebbero significative dell’uso personale più che dello spaccio.

Irrilevanti, ai fini dell’accertamento della gravità indiziaria, sono poi le altre circostanze evidenziate in ricorso (stato di tossicodipendenza del ricorrente; disponibilità economiche del medesimo; mancato ritrovamento di cose utilizzate per lo spaccio) trattandosi di circostanze non certo incompatibili con lo svolgimento dell’attività illegale in questione.

3) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo. Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione dei limiti del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Redazione