Corte di Cassazione Penale sez. IV 18/1/2011 n. 1226

Redazione 18/01/11
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Fatto

(…) veniva tratto a giudizio del Tribunale di Milano, per rispondere del reato di lesioni personali colpose secondo la seguente contestazione; perché per colpa consistita nell’aver messo a disposizione dei propri dipendenti una macchina monoblocco priva di riparo e protezione della zona di riavvolgimento del filo e quindi non idonea ai fini della sicurezza (in violazione dell’artt. 37, primo comma, e 38, primo comma, del D. L.vo n, 626/94), e comunque con negligenza ed imprudenza non impediva che il (…), introducendo la mano coperta dal guanto di protezione nella zona di avvolgimento del filo per pulirlo, a causa del successivo incastrarsi del guanto tra la bobina di tiro e il contro rullo, si cagionasse lesioni consistite nella frattura della mano con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni con l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (fatto avvenuto il 19 giugno 2006).
All’esito del dibattimento, l’imputato veniva condannato alla pena di euro 300,00 di multa, con il riconoscimento delle attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante.

A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d’Appello di Milano confermava l’impugnata sentenza, richiamando integralmente le diffuse argomentazioni del primo giudice e disattento le deduzioni difensive, incentrate, in particolare sulla prospettata anomalia del macchinario intervenuta in sede di costruzione dello stesso, e sull’asserita buona fede dell’imputato il quale aveva fatto affidamento sul certificato di conformità CEE o di analisi di rischio, senza mancare peraltro – proprio per garantire al massimo la sicurezza dei lavoratori – di munire il macchinario di ulteriori griglie, e di fornire ai dipendenti tutte le informazioni utili per il corretto uso del macchinario e per evitare inconvenienti nelle operazioni di controllo dal filo come precisato anche dalla stessa parte lesa.
In particolare la Corte distrettuale sottolineava che
a) a nulla rilevava che il macchinario fosse munito del certificato di conformità, avuto riguardo agli obblighi del datore di lavoro, ivi compreso quello della verifica del macchinario utilizzato, e tenuto conto che l’imputato pur avendo apportato modifiche al macchinario stesso non si era accorto che la griglia di protezione della parte frontale era larga cm. 85: larghezza, questa, che avrebbe impedito l’evento; di tal che pacifica appariva la violazione dell’art. 35, comma primo, del D. L.vo n. 626/94;
b) proprio a causa della non conformità del macchinario alla normativa, che il datore di lavoro ben avrebbe potuto rilevare avendo provveduto personalmente ad apportare modifiche al macchinario, l’operaio aveva infilato la mano per verificare la qualità del materiale, così riportando la frattura del dito;
c) pur avendo frequentato i corsi di formazione svolti (corso per carrellisti e quale addetto per apparecchi di sollevamento), il (…) non aveva però ricevuto specifica formazione sul macchinario in argomento, essendo stato affiancato, dopo l’assunzione nel 2002, da un collega esperto nella tecnica lavorativa.

Ricorre per Cassazione l’imputato, tramite li difensore, deducendo vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle risultanze processuale, con argomentazioni che possono così sintetizzarsi:
a) la Corte distrettuale avrebbe erroneamente sottovalutato che l’anomalia del macchinario al quale lavorava la parte lesa (quanto alla larghezza della griglia di protezione) poteva essere rilevata solo da persona esperta – ed era riconducibile alla costruzione e che il (…) aveva fatto affidamento sull’esistenza del certificato di conformità CEE e di analisi del rischio da considerarsi escluso dalla presenza di protezioni fisse e mobili;
b) la misura di cm. 85 èra riferibile non alla lunghezza della griglia ma alla distanza tra il bordo della protezione ed il punto del filo trafilato sulla bobina: non era quindi la griglia che avrebbe dovuto essere non inferiore a cm 85, ma una relazione tra punti interni alla macchina in termini di distanza, percepibile solo da persona esperta e competente;
c) quanto alle modalità di addestramento, il (…) era stato affiancato, come previsto, da un collega esperto che gli aveva assicurato assistenza nell’uso della macchina fino a quando il (…) aveva dimostrato di aver acquisito le necessarie conoscenze.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Mette conto sottolineare, preliminarmente, che, come si rileva agevolmente dal testo dell’impugnata decisione, il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dal (…) seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell’esame della posizione dell’imputato; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell’appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione ("ex plurimus", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. – dep. 23/04/1994 – Rv. 197497).

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali – quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni – forniscono, con argomentazioni basate su una – corretta utilizzazione a valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l’infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell’infortunio e posizione di garanzia del (…) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell’imputato.

Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dal ricorrente, circa l’affidamento sull’esistenza del certificato di conformità CEE e di analisi del rischio per il macchinario utilizzato dal lavoratore poi infortunatosi – muovendo dall’asserita non evidenza dell’anomalia che il macchinano stesso presentava – nonché relativamente all’addestramento del lavoratore.
Infondate sono le censure proposte in relazione ai marchio "CE" apposto sulla macchina.
L’imputato aveva introdotto nella sua azienda, e messo a disposizione dei suoi dipendenti, una macchina realizzata senza il rispetto delle norme antinfortunistiche, norme del cui assoluto ed integrale rispetto egli, quale datore di lavoro della parte lesa, e responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, a nulla rilevando la marchiatura "CE" che non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza.
Ancor meno può esonerare da responsabilità l’eventuale affidamento sulla notorietà e competenza tecnica del costruttore.
L’imprenditore, invero, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, è, comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza: "il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità (in termini, Sez. 4, n. 37060 del 12/6/2008 Ud. – dep. 30/09/2008 – Rv. 241020); "il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, rispondendo in casi di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi (in termini Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007 Ud. – dep. 08/02/2008 – Rv 238959). Ciò che rileva, dunque, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro, è che tra i compiti di prevenzione del datore di lavoro è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri (v. "ex pluirimis", Sez.. 4, 10 novembre 2005, Minesso).
In altri termini, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.
Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura (per riferimenti, Sez. 4, 26 aprile 2000, ******* ed altri).
Trattasi di affermazioni, pienamente condivisibili, che poggiano sul disposto dell’art. 40 c.p. comma 2).

Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante o fornitore certamente non elidono, come già sopra accennato, il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore: e ciò, in linea con la pacifica affermazione secondo cui è configurabile la responsabilità del datore di lavoro, il quale introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone – senza aver sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accettarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (v. sul punto, Sez. 4, 3 luglio 2002, (…).

Né coglie nel segno il rilievo del ricorrente secondo cui l’anomalia "de qua" non sarebbe stata percepibile. Mette conto sottolineare infatti che la corte d’appello nell’impugnata sentenza ha puntualmente evidenziato che "alla macchina l’imputato aveva fatto fare delle modifiche, non accorgendosi che la griglia di protezione della parte frontale era larga cm. 78 anziché, come prescritto, cm 85, larghezza che avrebbe impedito l’infortunio"; situazione già posta in rilievo dal Tribunale il quale, come ricordato a pag. 2 della sentenza dei giudici do seconda istanza aveva altresì osservato che il difetto del macchinario "non poteva sfuggire all’imputato, tenuto conto della sua presenza costante in officina e delle piccole dimensioni della ditta".

Quanto all’addestramento del (…) i giudici di merito hanno accertato in punto di fatto che quest’ultimo non aveva ricevuto specifica formazione sul macchinario in argomento orbene, tale omissione non può ritenersi neutralizzata dall’affidamento del lavoratore ad altro dipendente dotato di esperienza, anche perché, tra l’altro, nulla è stato dimostrato in concreto, con inoppugnabili dati probatori, circa la durata (dal momento in cui il (…) era stato assunto alle dipendenze del (…) nel 2002) di siffatto addestramento e le modalità con le quali lo stesso sarebbe stato effettuato. Giova sottolineare che il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro; trattasi di uno specifico onere nei confronti del (…) allorquando questi era stato assunto ed era quindi venuto per la prima volta a contatto con un ambiente e con strutture a lui familiari a tali, perciò, da poter riservare insidie non note.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione