Corte di Cassazione Penale sez. IV 13/3/2009 n. 11202; Pres. Rizzo A. S.

Redazione 13/03/09
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OSSERVA

1) T.V. ha proposto ricorso avverso la sentenza 27 febbraio 2008 del Tribunale di Bari che ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti per il reato previsto dall’art. 589 c.p., commesso in (omissis).

Il ricorrente deduce, come unico motivo di ricorso, l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione perchè il giudice di merito avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura superiore al massimo (due anni) e senza neppure fornire alcuna motivazione sui criteri con cui tale durata era stata determinata.

2) Il ricorso è fondato anche se non corrisponde al vero che la sanzione amministrativa accessoria sia stata determinata in misura superiore al massimo.

All’epoca del commesso reato ((omissis)) era infatti già entrata in vigore la L. 21 febbraio 2006, n. 102, che aveva modificato il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2 (Codice della Strada) con la previsione che, nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente di guida va determinata da un minimo di quindici giorni ad un massimo di quattro anni.

La durata quindi non è superiore al massimo previsto dalla legge ma va osservato che anche le sanzioni amministrative accessorie sono ricomprese nel trattamento sanzionatorio inteso in senso lato.

Rientra pertanto nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito non solo la determinazione della pena principale da infliggere in concreto che, per l’art. 132 c.p., è applicata discrezionalmente dal giudice, ma anche la determinazione delle sanzioni di tipo diverso fermo restando in entrambi i casi l’obbligo per il giudice di indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere (con riferimento alla sospensione della patente di guida v. in questo senso Cass., sez. 4^, 9 dicembre 2003 n. 11522, ******, rv. 228031 che ha precisato che il giudice deve fare riferimento alla gravità del fatto e alla pericolosità specifica dimostrata dal conducente).

In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell’uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.

Nel caso in esame la sentenza impugnata non si è attenuta ai criteri indicati perchè non ha fornito di alcuna motivazione la sua scelta di applicare la sanzione che, sia pure pari alla metà del massimo, appare di durata significativa (due anni) e assai lontana dal minimo.

E’ noto che la sanzione amministrativa accessoria non rientra negli accordi tra le parti che conducono all’applicazione della pena. Di qui l’obbligo per il giudice di motivare il suo convincimento nei casi in cui si discosti significativamente dalla misura minima o, addirittura, la applichi nella misura massima o si avvicini a tale misura (in questo senso v. Cass., sez. 4^, 17 marzo 1999 n. 862, Galtineri, rv. 213150; 24 aprile 1996 n. 8439, M’Salbi, rv. 206297).

3) Consegue alle considerazioni svolte l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura della sanzione in esame (l’accordo, non riguardando la sanzione, non viene travolto da questa pronunzia).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Bari.

Redazione