Corte di Cassazione Penale sez. III 9/4/2009 n. 15235

Redazione 09/04/09
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill. mi Sigg.
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Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da […]
Avverso la sentenza del 24/04/2008
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
sentita la relazione fatta dal Consigliere ****************
sentite le conclusioni del P.G. , dr. ***************, che ha chiesto l’annullamento con rinvio nei confronti di […] ed il rigetto del ricorso di […]
sentito il difensore del […] avv. Che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

OSSERVA

1) con sentenza del 24.4.2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, dichiarava […] e […] colpevoli del reato di cui all’art. 44 lett. a DPR 380/01 [1] ( così qualificata l’originaria contestazione ex lett. b) medesimo art. 44) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena di euro 3000,00 di ammenda ciascuno. Pena sospesa.
Riteneva il Tribunale, in punto di fatto, che era stato realizzato un manufatto in cemento armato su tre livelli e con modifica dei prospetti previa demolizione di quello preesistente in muratura di tufo e che quindi detto intervento fosse in totale difformità del permesso di costruire n. 23 che prevedeva interventi per il consolidamento statico/conservativo. Il progetto iniziale di cui al permesso di costruire in questione, aveva ad oggetto una parziale sostituzione degli elementi strutturali esistenti ( limitata a quelli precari), mentre illegittimamente si era proceduto al totale rimpiazzo dell’edificio, con conseguente violazione delle modalità esecutive previste dal permesso di costruire medesimo e quindi era configurabile il reato di cui all’art. 44 lett. a ) DPR 380/01. Peraltro l’intervento non era realizzabile con una semplice DIA, difettando la condizione della corrispondenza tra il vecchio ed il nuovo manufatto, sotto il profilo della sagoma e del volume.
Propone ricorso per Cassazione […] a mezzo del difensore.
Dopo aver ricostruito la vicenda processuale, con il primo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L’intervento è stato realizzato in conformità di quanto autorizzato con il permesso di costruire. Era stata chiesta nell’anno 2000 autorizzazione a realizzare un manufatto diverso per sagoma, rispetto al preesistente sia sotto il profilo estetico e dei prospetti sia sotto il profilo dei volumi, dovendosi adeguare l’immobile ai parametri abitativi standards. Il permesso di costruire veniva rilasciato cinque anni dopo nel 2005. il progetto di massima quindi non poteva prevedere la normativa antisismica entrata in vigore nelle more: di qui la necessità della presentazione in data 31.8.2006 della DIA in sanatoria. Lo stesso ausiliario di p.g. in dibattimento ha confermato che non era stato posto in essere alcun abuso tranne la realizzazione di un balconcino ( difformità poi sanata con la DIA). Il Tribunale non ha preso in alcuna considerazione le puntuali denunce formalizzate dal ricorrente durante l’iter procedimentale relativo ai lavori autorizzati, senza che da parte dell’ufficio tecnico venisse mossa mai alcuna obiezione. Né si sono esaminati tutti i documenti presenti nella pratica.
Con il secondo motivo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva.
Con un accertamento tecnico sarebbe stato possibile verificare che non vi era stata demolizione totale dell’edificio preesistente. La quarta parete non era stata eliminata perché innestata al fabbricato adiacente: la nuova parete, realizzata in adiacenza a quella preesistente aveva il solo scopo di risanamento igienico. Non vi era stato quindi alcun abbattimento. Con il terzo motivo denuncia la inosservanza nella applicazione della legge regionale n. 19/2001 ( art. 2 lett. b). Le ristrutturazioni edilizie comprensive della demolizione e della successiva ricostruzione debbono consentire lo stesso ingombro volumetrico, senza tener conto delle innovazioni accessorie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Propone, a sua volta, ricorso per cassazione [ …] a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione all’art. 178 lett. c) c. p. p.
Poiché l’originario decreto di citazione, notificato all’imputato, era viziato perché mancante della pag. 2, il giudice disponeva la rinnovazione dello stesso che però veniva notificato in data 19.11.2007 vale a dire meno di sessanta giorni prima dell’udienza fissata per il 17.1.2008. la nullità del decreto veniva tempestivamente eccepita ma veniva rigettata, confondendosi le date delle notifiche. Trattandosi di nullità riconducibile all’art. 178 lett. c) c.p.p. la sentenza impugnata è nulla.
Il ricorso del […] è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come evidenzia il Tribunale, l’intervento autorizzato con il permesso di costruire n. 23 del 17.5.2005 era chiaramente descritto nella relazione tecnica allegata al progetto, in cui si parlava di "interventi di cuci –scuci della muratura al fine di recupero della muratura esistente anche con inclusione di parti cementizie quali pilastri in cemento armato e sostituzione dei solai in legno con solai in latero cemento innervasti in apposita cordonatura oppure in travi entrambi in cemento armato".
All’evidenza quindi non era prevista la demolizione dell’immobile preesistente e la ricostruzione dello stesso ex novo.
Con valutazione di fatto, argomentata ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, i giudici di merito hanno accertato che vi era stato un intervento demolitorio del fabbricato esistente sulla base: a) dell’accertamento dei verbalizzanti i quali constatarono de visu l’avvenuto abbattimento e la successiva ricostruzione del fabbricato; b) dei rilievi fotografici, raffiguranti lo stato dei lavori al momento del sequestro, lo stato del fabbricato preesistente e durante l’esecuzione dei lavori, da cui emerge che il precedente fabbricato in tufo è stato sostituito in laterizi con assi portanti in cemento armato.
Il carattere demolitorio dell’intervento non è poi escluso dal mantenimento di una parete comune con il fabbricato adiacente (parete peraltro affiancata da una nuova in laterizi). È indubitabile, infatti, che il fabbricato preesistente sia venuto meno nella sua interezza.
Ha, poi, correttamente affermato il Tribunale che l’intervento eseguito non poteva essere realizzato con una semplice DIA non essendovi corrispondenza tra il nuovo manufatto e quello preesistente anche sotto il profilo della sagoma e del volume. (pag. 7). L’opera, invero, veniva realizzata in difformità del permesso di costruire sotto un triplice profilo: a) modifica della sagoma e del prospetto, per essere stato realizzato un balcone non contemplato in progetto; b) modifica del volume per essere le misure del piano terra difformi da quelle autorizzate; c) demolizione del fabbricato preesistente e realizzazione ex novo del nuovo.
Del tutto inutile era, pertanto disporre il richiesto accertamento tecnico.
Il ricorrente […] più che censurare la illogicità e la contraddittorietà della motivazione, propone sostanzialmente una diversa lettura delle risultanza processuali.
Ha ancora sottolineato, correttamente, il Tribunale che l’intervento in questione non era realizzabile mediante DIA, essendo stato realizzato un organismo edilizio diverso sotto il profilo della sagoma e del volume ( art. 10 comma 1 lett. c DPR 380/01).
Stante la riscontrata alterazione della sagoma, irrilevante deve ritenersi la DIA in sanatoria ( per l’adeguamento alla normativa antisismica).
Va accolto, invece, il ricorso del […]
Venendo denunciata la violazione di una norma processuale, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto.
Orbene, risulta dagli atti che il decreto di citazione per l’udienza del 17.1.2008 veniva notificato al […] in data 3.11.2007 con consegna a mani del cognato.
Con provvedimento in data 12.11.2007 veniva però disposta la rinnovazione della notifica, con la seguente annotazione in alto a destra del frontespizio della copia notificata all’imputato: "La presente annulla la precedente trasmissione in quanto atto incompleto". In effetti la copia notificata all’imputato in data 3.11.2007 era priva della seconda pagina, vale a dire proprio di quella contenente le imputazioni.
L’atto notificato era pertanto certamente nullo, essendo privo dei requisiti previsti dall’art. 552 comma 1 lett. c) c.p.p. Correttamente veniva, perciò, disposta nuova notifica dell’atto ( completo in ogni sua parte).
Tale notifica veniva effettuata in data 19.11.2007 e, quindi, essendo l’udienza fissata per il 17.1.2008, con violazione dei termini minimi a comparire previsti dall’art. 552 comma 3 c.p.p. ("il decreto di citazione è notificato all’imputato … almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione").
L’eccezione veniva tempestivamente sollevata ( si chiedeva il rinvio dell’udienza, stante la intempestività dell’avviso all’imputato), ma rigettata dal Tribunale con un’apodittica motivazione ("Il giudice rigetta l’istanza in quanto la notifica appare invece tempestiva").
Per giurisprudenza pacifica di questa Corte "la violazione del termine a comparire innanzi al Tribunale previsto dall’art. 552 comma 3 c. p. p. in giorni 60, non determina la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d’ufficio ex art. 180 c.p. p. e deducibile ex art. 182 comma 2 c. p. p., dalla parte interessata all’osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento" ( cfr. ex multis cass. pen. sez.V, 28.11.2007 n. 1765 richiamata anche dal ricorrente).
La nullità del decreto di citazione si ripercuote su tutti gli atti successivi ivi compresa la sentenza impugnata.

P . Q. M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di […] con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Rigetta il ricorso di […] che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l’11 febbraio 2009.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 APRILE 2009

Redazione