Corte di Cassazione Penale sez. III 7/1/2010 n. 1244

Redazione 07/01/10
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

Composta dagli ill.mi Sigg.:
Dott. ****************************
1. ********************************
2. *******************************
3. **************************************
4. Don. Guicla I. Mulliri Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
PM presso il Tribunale di S. Maria C.V.
Avverso Ordinanza
Tribunale di S. Maria C.V., sezione distaccata di Carinola, emessa il 14/05/09 nei confronti di *****************, nato l’01/05/1959
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. *************
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. *******************
che ha concluso per Annullamento senza rinvio.
Udito difensore Avv. **************

Svolgimento del processo

Il Tribunale di S. Maria C.V., sezione distaccata di Carinola, con ordinanza emessa 14/05/09 non convalidava l’arresto di ***************** colto nella flagranza del reato di cui all’art, 6 lett. d) D.L. 172/08; respingeva, altresì, la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del predetto arrestato.
Il PM presso il Tribunale di S. Maria C.V. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) cpp.
In particolare il PM ricorrente esponeva che la decisione impugnata era errata in diritto, poiché ai fini della sussistenza dell’elemento obiettivo del reato di cui all’art. 6 lett. d) D.L. 172/08 – contrariamente da quanto affermato dal Tribunale – non era necessario che il trasporto illecito fosse effettuato nell’ambito di attività imprenditoriale.
Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio, con declaratoria di legittimità dell’arresto.
Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 28/10/09, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso e fondato nei termine di cui in motivazione.
In data 13/05/09 i C.C. di Mondragone traevano in arresto *****************, perche sorpreso alla guida del veicolo tg FI 968458 contenente materiale di scarto delle lavorazioni edilizie quantificate in circa cinque mc. senza essere munito della prescritta autorizzazione; il tutto ai sensi dell’art. 6 lett. d) D.L. 172/08. 11 PM procedeva al giudizio direttissimo nel torso del quale il Tribunale di S.Maria C.V.- Carinola non convalidava l’arresto, poiché non ricorreva l’attività di impresa finalizzata al trasporto de quo.
Il PM proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la decisione impugnata è errata in diritto.
Invero ai fini della sussistenza dell’elemento obiettivo del reato di cui all’art. 6 lett. d) D.L. 172/08 – quanto all’attività di trasporto illecito di rifiuti – non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all’autore del trasporto abusivo. La citata previsione legislativa statuisce, letteralmente, che e punito chiunque effettua un’attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente: senza richiedere l’ulteriore requisito dell’organizzazione imprenditoriale. Ne il requisito dell’attività di imprenditore trova una sua necessità ontologica nella ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua, la quale, invece, tende a reprimere l’attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non, con grave pregiudizio dell’integrità ambientale del territorio.
Va annullata, pertanto, l’ordinanza con rinvio al Tribunale di S. Maria C.V., essendo necessaria una nuova valutazione di merito sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di fatto e di diritto legittimanti l’arresto in flagranza de quo. [contra Cass. Sez. VI Sent. n. 21172 del 28/03/07]

P. Q. M.

La Corte
Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di S. ‘**********
Cosi deciso in Roma il 28/10/09
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 7 gen. 2010
  Il Presidente                                               L’Estensore
(dott. P. Onorato)                                       (dott. **********)

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