Corte di Cassazione Penale sez. III 7/10/2009 n. 38924

Redazione 07/10/09
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IN FATTO

Il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Castrovillari, con sentenza del 26 gennaio del 2009, dichiarava, tra l’altro, non doversi procedere nei confronti di R.V. in ordine ai reati ascrittigli per l’insussistenza dei fatti.

Al predetto si erano addebitati i delitti di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e di favoreggiamento della prostituzione di S.C., A. G., Z.G., V.G. ed altre donne.

Secondo l’accusa, in (omissis), alcuni soggetti, avendo la disponibilità di alcune abitazioni nella contrada (omissis) della città anzidetta, le avevano cedute per l’esercizio della prostituzione. Il R. nell’ambito di tale associazione aveva il ruolo di svolgere i servizi necessari per le prostitute portando loro la biancheria Secondo il giudice il R., al pari del coimputato L.F., si era limitato a svolgere piccoli servizi per conto delle prostitute dalle quali era ricompensato di volta in volta. Trattavasi di soggetto affetto da deficit mentale che per le modeste e subalterne mansioni svolte non aveva offerto alcun concreto contributo all’esistenza dell’associazione ed al reato di favoreggiamento della prostituzione. Il giudice dell’udienza preliminare sottolineava infine che nel procedimento celebratosi con il rito abbreviato a carico degli originari coimputati era stata escluso lo stesso elemento costitutivo dell’associazione per delinquere.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari deducendo:

omessa indicazione dei motivi di fatto e di diritto posti a base della decisione:assume che il giudice per prosciogliere l’imputato dal delitto di associazione per delinquere si era limitato a rinviare alla motivazione di una sentenza prodotta dalla difesa che non era definitiva;

la violazione dell’art. 416 c.p. per l’immotivata esclusione del delitto associativo in base alle motivazioni indicate nella sentenza prodotta dalla difesa benchè nella fase cautelare questa Suprema corte con le sentenze nn. 8326 e 35836 del 2008 avesse dato atto che non si poneva il problema dell’individuazione del numero minimo dei partecipanti;

la violazione della L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, n. 8 nella parte in cui si è ritenuta la condotta del prevenuto inidonea a configurare il delitto di favoreggiamento della prostituzione;

mancanza della motivazione per l’inidoneità del rinvio all’altra sentenza ed illogicità della stessa con riferimento alle argomentazioni ivi recepite.

IN DIRITTO

Il ricorso va respinto perchè infondato. Anzitutto si rileva che il rinvio per relationem alla motivazione di altra sentenza allegata agli atti ancorchè non definitiva non è di per sè illegittimo perchè dimostra soltanto che il decidente condivide le stesse considerazioni svolte nella sentenza richiamata ancorchè non irrevocabile.

Il giudice dell’udienza preliminare non si è limitato a richiamare la sentenza contestata dal pubblico ministero, ma ha anche precisato che il prevenuto ..soggetto affetto da deficit mentale, non aveva offerto alcun contributo per la realizzazione dei fini associativi e per la configurabilità del delitto di favoreggiamento,trattandosi di un soggetto infermo di mente che si prestava come cameriere a svolgere qualche servizio in favore delle prostitute dalle quali veniva ricompensato di volta in volta ,servizi che consistevano, secondo la stessa contestazione, nel comprare per conto delle prostitute bevande durante il giorno e nel consegnare loro la biancheria (asciugamani ed altro), richiesta dalle donne .Orbene non ogni attività che viene svolta a favore di una prostituta configura il delitto di favoreggiamento della prostituzione, ma solo quella che concretamente serve ad agevolare, non la prostituta come persona, ma l’esercizio della sua attività di meretricio in modo da renderla più comoda ,lucrosa e sicura. Secondo l’orientamento di questa corte chi esercita l’attività di cameriere al servizio di una donna che si prostituisce può incorrere nel reato di favoreggiamento, a condizione che la sua opera oltrepassi i limiti delle mansioni tipiche del collaboratore domestico ed agevoli in concreto l’esercizio del meretricio da parte della sua datrice di lavoro (cfr. Cass. n. 2296 del 1999). Quindi la semplice attività di cameriere, specialmente quando trattasi di prestazione saltuarie svolte al di fuori di uno stabile rapporto di collaborazione domestica, non configura il reato di favoreggiamento se in concreto nessun aiuto è stato prestato per rendere più agevole o sicuro l’esercizio del meretricio. Nella fattispecie la valutazione del giudice del merito, secondo il quale il prevenuto, affetto da deficit mentale, prestandosi per modeste ricompense ad acquistare qualche bibita per conto di prostitute o a portare loro della biancheria, non aveva commesso il delitto di favoreggiamento della prostituzione nè tanto meno aveva contribuito con tale attività all’esistenza o al rafforzamento di un sodalizio criminoso finalizzato a commettere reati in materia di sfruttamento, reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, non è illogica o giuridicamente erronea.

La sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare va pertanto confermata.

P.Q.M.

La CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.;

Rigetta il ricorso del Procuratore della Repubblica.

Redazione