Corte di Cassazione Penale sez. III 24/7/2009 n. 30969; Pres. Lupo E.

Redazione 24/07/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 17/5/99, dichiarava O. K. colpevole del reato di cui all’art. 521 c.p., comma 1, ed applicata la pena di cui all’art. 609 bis c.p., u.c. lo condannava ad un anno e due mesi di reclusione; pena sospesa e non menzione.

Dichiarava, altresì, M.F. colpevole del reato di cui all’art. 378 c.p., comma 1, e la condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione; pena sospesa e non menzione.

La Corte di Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti dai prevenuti, con sentenza del 28/11/08, in riforma della decisione di prime cure, ha assolto gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti, perchè il fatto non sussiste.

Propone ricorso per Cassazione il Procuratore ******** presso la Corte di Appello di Bologna, con i seguenti motivi:

– ha errato la Corte territoriale a mandare assolto l’O., in quanto le emergenze istruttorie, se correttamente lette, avrebbero dovuto indurre il decidente a ritenere concretizzato il reato di violenza sessuale in tutti i suoi elementi e, conseguentemente, a confermare la pronuncia di condanna resa dal Tribunale nei confronti del prevenuto;

– in dipendenza della affermazione di colpevolezza dell’ O., ex art. 609 bis c.p., e quindi della sussistenza del delitto presupposto, la motivazione della sentenza relativa alla assoluzione della M. appare priva di contenuto, per cui, pur risultando il reato alla stessa contestato già prescritto, la formula di proscioglimento da adottare non può essere quella del provvedimento impugnato.

La difesa dell’ O. ha inoltrato in atti memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso, dopo avere argomentato sulla esattezza del discorso giustificativo posto a sostegno della pronuncia da parte della Corte di Appello di Bologna. Peraltro, le censure mosse nella impugnazione si palesano come una rilettura delle emergenze istruttorie ed una rivalutazione delle stesse, la cui analisi estimativa è, però, preclusa al giudice di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il p.m. eccepisce la erronea qualificazione attribuita dalla Corte di Appello di Bologna alla condotta posta in essere dal prevenuto, avendo costui compiuto degli atti che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, integrano gli elementi concretizzanti il reato di violenza sessuale. Da ciò, la richiesta di annullamento della decisione impugnata, perchè frutto di una distorta valutazione delle azioni poste in essere dall’ O. in danno della p.o..

Orbene, si rileva che la Corte di Appello di Bologna nella sentenza impugnata argomenta in maniera logica, richiamando le prove assunte in dibattimento che, assoggettate a compiuta analisi, hanno rivelato la insussistenza di elementi concretizzanti il reato contestato all’ O., pervenendo ad una pronuncia assolutoria, che si rivela inaggredibile, in quanto esente da vizi di legittimità.

Conseguentemente, corretta risulta essere la formula con la quale è stata assolta la M..

La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che:

– l’imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 521 c.p., comma 1, (fatto risalente al (omissis));

-la p.o. ha riconosciuto che l’O. era solito praticare degli scherzi, anche se di cattivo gusto, toccando le colleghe di lavoro, così ponendo in essere un comportamento, di certo, poco raffinato;

– la abitualità di tali comportamenti è stata confermata da ulteriori riscontri istruttori.

Di poi, il giudice di seconde cure ha valutato se nella condotta posta in essere dal prevenuto si potesse ravvisare l’elemento soggettivo, caratterizzante il reato contestato, all’uopo necessitando quel quid pluris che rappresentasse, in maniera inequivoca, l’espressione nell’agente di ebbrezza sessuale, secondo i principi giurisprudenziali affermati in vigore della abrogata normativa, ed è pervenuto, con esaustiva logicità, ad affermare che, nella specie, non è ravvisabile il delitto di cui all’art. 521 c.p., in quanto l’O. nel toccare la collega di lavoro, non ha inteso soddisfare la propria libido.

Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi assorbito l’ulteriore motivo di ricorso relativo alla posizione della M..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del P.M..

Redazione