Corte di Cassazione Penale sez. II 9/2/2011 n. 4638

Redazione 09/02/11
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 14 dicembre 2009, della Corte d’appello di Brescia, con cui è stata confermata la condanna per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3, del GUP del Tribunale di Brescia del 13 luglio 2005, con conseguente condanna alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 200,00 di multa, e sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 6.840, con il beneficio della non menzione e chiedendone l’annullamento, lamenta:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La ricorrente censura la ricostruzione operata dai giudici di merito e l’attribuzione a suo carico, pur essendo una semplice dipendente, dell’esecuzione di modalità di illecita gestione del personale, concretizzanti gli illeciti di truffa nei confronti degli enti previdenziali f nonchè l’attività di emissione di fatture irregolari. In realtà tali comportamenti penalmente rilevanti dovevano essere attribuiti esclusivamente alla responsabilità del datore di lavoro, di cui la stessa in realtà si era limitata ad eseguire gli ordini finalizzati a coprire tra l’altro pagamenti in nero e una doppia contabilizzazione interna dei movimenti finanziari.

La decisione di emettere fatture false doveva essere ascritta esclusivamente in capo al datore di lavoro, non rilevando all’esterno la sua attività materiale di compilazione dei documenti medesimi. b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Estinzione per prescrizione dei reati commessi. In subordine questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l’applicabilità della nuova disciplina della prescrizione ai reati oggetto di sentenze precedenti alla sua entrata in vigore.

La ricorrente lamenta che i giudici della Corte d’appello, al momento della pronuncia della sentenza, in data 14 dicembre 2009, avrebbero dovuto dichiarare la prescrizione dei reati contestati commessi sino al 14 giugno 2002, essendo ormai trascorso il termine di sette anni e mezzo previsto dalla legge.

In subordine solleva q.l.c. della disciplina transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nella parte in cui non consente l’applicazione del nuovo calcolo della prescrizione ai processi non definiti in primo grado al momento dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b). Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Assoluzione dal reato di truffa aggravata ex art. 640 c.p. e applicazione del reato meno grave di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37.

Secondo la ricorrente le condotte in esame non sarebbero state caratterizzate da artifici e raggiri e quindi non avrebbero potuto concretizzare il reato di truffa. d) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b). Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Assoluzione dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Difetto dell’elemento soggettivo.

La ricorrente deduce che non sarebbe configurabile nei suoi confronti il dolo specifico in ordine al reato di falsa fatturazione, essendosi limitata ad eseguire indicazioni del proprio datore di lavoro. e) Estinzione di tutti i reati per prescrizione, essendo decorsi oltre sette anni e mezzo dall’ultimo reato contestato (ottobre 2002).

Osserva la Corte che il ricorso deve essere accolto nel senso di seguito chiarito.

Questa Corte ha ritenuto già non manifestamente infondata, in relazione all’art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti la Corte di cassazione (v. Cass., sez. 2^, 27 maggio 2010, n. 22357, C.E.D. Cass., n. 247321). La questione è stata sollevata anche in questa sede. Orbene la circostanza comporta che il ricorso non possa ritenersi manifestamente infondato e quindi inammissibile, e che conseguentemente possa trovare applicazione in questa sede l’istituto della prescrizione.

Pertanto, anche individuando il termine iniziale della prescrizione, per tutte le violazioni, dalla data di cessazione della continuazione tra i reati,ottobre 2002, gli stessi risultano ormai prescritti al momento della celebrazione del presente procedimento, essendo ampiamente decorso il termine di sette anni e mesi sei dalla loro consumazione (ottobre 2002).

Pur essendo infondati tutti gli altri motivi, risolvendosi le censure in valutazioni in fatto inammissibili in questa sede, in quanto la valutazione operata dai giudici di primo e secondo grado appare esente da censure logico giuridiche, e non vi è possibilità di applicazione nel merito dell’art. 129 c.p.p., in relazione al ruolo svolto dalla C., e correttamente descritto dai giudici di primo e secondo grado, all’accoglimento di tale motivo di ricorso consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto tutti i reati sono comunque prescritti.

Ai sensi dell’art. 129 c.p.p. va dichiarata l’estinzione di tutti i reati per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Redazione