Corte di Cassazione Penale sez. II 9/2/2009 n. 5554; Pres. Bardovagni A.

Redazione 09/02/09
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OSSERVA

Con sentenza 12.12.2001 il Tribunale di Brindisi dichiarava la penale responsabilità dell’odierno ricorrente per il rato di cui all’art. 648 bis c.p. condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e concessione della diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione e L. 2.000.000 di multa.

Con atto 23.4.2002 il V. proponeva appello lamentando la erroneità della qualificazione giuridica del fatto, da enuclearsi nella ipotesi del reato di cui all’art. 648 c.p. con, con conseguente riduzione della pena irrogata.

Richiamandosi integralmente al contenuto e alle argomentazioni del giudice di primo grado la Corte d’Appello confermava la sentenza impugnata.

Ricorre per Cassazione l’imputato chiedendo l’annullamento della decisione della Corte d’Appello riscontrando il vizio di "omessa motivazione" di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo è ricorso è infondato. La questione sollevata dalla difesa con il giudizio di appello era attinente alla qualificazione giuridica del fatto che, secondo le argomentate ragioni illustrate dal giudice di primo grado (contraffazione del numero di telaio, abrasione del numero del motore riscontrati sui ciclomotori in sequestro; rinvenimento presso la officina dello imputato di attrezzi utilizzabili per la "taroccatura") è stato ritenuto integrare la fattispecie di cui all’art. 648 bis c.p..

La Corte d’Appello, avendo ben chiaro che la difesa dell’imputato, appellando aveva posto nuovamente la questione in ordine ad una diversa possibile qualificazione del fatto ascritto come violazione dell’art. 648 c.p., operando il richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, ha dimostrato di avere ritenuto corretta la decisione del primo giudice.

In tale modo la Corte aderendo alla tesi che il fatto ascritto all’imputato integra proprio la violazione dell’art. 648 bis c.p., ha escluso automaticamente ogni e diversa ulteriore ipotesi di qualificazione del fatto ivi compresa che possa essere ritenuto integrato il diverso fatto di ricettazione.

Pertanto la Corte d’Appello non è incorsa nel vizio di difetto di motivazione avendo puntualmente risposto al tema oggetto di gravame ancorchè richiamando il contenuto della sentenza di primo grado.

D’altro canto l’odierno ricorrente non ha indicato in questa sede le argomentazioni e le censure evidenziate nel giudizio di appello idonee a giustificare una eventuale accusa di ricettazione i luogo di quella di riciclaggio. Conseguentemente non può essere presa in considerazione, sotto diverso possibile profilo, l’argomentazione di una carenza o contraddittoria motivazione della sentenza della Corte benchè integrata con la decisione di primo grado.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il V. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa per le Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa per le ammende.

Redazione