Corte di Cassazione Penale sez. II 8/6/2009 n. 23756; Pres. Bardovagni P.

Redazione 08/06/09
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OSSERVA

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20/4/2006, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 9/10/2005, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole dei reati di invasione di edificio, avendo continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova assegnataria dello stesso, che lo aveva ospitato, sia pur versando il canone locativo e richiedendo all’istituto di riconoscerlo locatario, e, con le attenuanti generiche, condannato alla pena di Euro 100,00 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) mancanze manifeste e illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.), avendo la Corte elencato un complesso di elementi fattuali probatori dai quali è desumibile l’insussistenza della fattispecie oggettiva e dell’elemento oggettivo del reato ascritto, per poi giungere all’asserzione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 633 c.p.;

b) omessa valutazione di una prova decisiva costituita dal compromesso di vendita dell’appartamento intercorso tra l’imputato e gli eredi della signora P., con il quale questi ultimi si impegnavano a stipulare l’atto pubblico di trasferimento non appena avessero stipulato con lo IACP il relativo atto di acquisto; tale documento dimostrerebbe la buona fede del prevenuto nel possesso del bene fin dal (omissis), nonchè l’intenzione di acquisire legittimamente la qualità di titolare del diritto;

c) erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)), in quanto la condotta posta in essere dal prevenuto potrebbe integrare solo l’illecito amministrativo di cui alla L. n. 513 del 1977, art. 26, comma 4, che sanziona l’occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie.

2. Il ricorso è fondato.

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all’art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Sez. 2, Sentenza n. 2337 del 01/12/2005 Ud. (dep. 19/01/2006) Rv. 233140).

Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen., la condotta di chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova assegnataria dello stesso, che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l’assegnazione dell’alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l’assenza del dolo specifico che per la mancanza dell’elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell’immobile (cfr Sez. 2, Sentenza n. 43393 del 17/10/2003 Ud. (dep. 12/11/2003) Rv. 227653).

Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti dalla esclusione del reato contestato.

Va, quindi, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Redazione