Corte di Cassazione Penale sez. II 4/9/2009 n. 34068; Pres. Carmenini, S.L.

Redazione 04/09/09
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OSSERVA

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 13 febbraio 2007 dal Tribunale di Venezia con la quale D.I., condannato in ordine al reato continuato di ricettazione e vendita di merce contraffatta (capo A: artt. 81 e 648 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 474 c.p.), era stato assolto per insussistenza del fatto dalla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 ascritto al capo B. Il Tribunale aveva ritenuto che la contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 intendesse sanzionare la mancata esibizione dei documenti d’identificazione personale da parte di chi soggiorna regolarmente nel territorio dello Stato, per favorire i controlli degli immigrati regolari, mentre sarebbe stato incongruo e contraddittorio sanzionare penalmente la mancata esibizione di un documento d’identità da parte di immigrati clandestini essendo interesse precipuo dello Stato provvedere alla loro immediata espulsione.

Con il ricorso si deduce la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 in quanto erroneamente il Tribunale aveva affermato l’inapplicabilità agli stranieri introdottisi clandestinamente nel territorio dello Stato della norma in questione, che invece secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 45801 del 2003) è applicabile anche allo straniero clandestino il quale, pur essendo sprovvisto di permesso o carta di soggiorno, è comunque tenuto ad esibire almeno il passaporto o altro documento di identificazione.

Le doglianze del ricorrente sono fondate, essendo ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale integra il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione da parte del cittadino straniero ancorchè immigrato clandestinamente, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito (Cass. Sez. Un. 29 ottobre 2003 n. 45801, Mesky; sez. 1^ 8 maggio 2007 n. 26589, Laraichi; sez. 1^ 5 maggio 2004 n. 25261, Sallahddine; sez. 1^ 8 aprile 2004 n. 19022, Bass; sez. 4^ 28 gennaio 2004 n. 1^ 1557, Douda). Le Sezioni Unite con la sentenza n. 45801 del 2003 hanno chiarito che "il dettato letterale della norma, la sua ratio e la previsione dell’interesse tutelato, i precedenti storici, la conclusiva evincibile intenzione del legislatore inducono a ritenere che destinatario della norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, e quindi soggetto attivo del reato ivi previsto, è lo straniero in genere, quindi anche lo straniero che abbia fatto illegale ingresso nel territorio dello Stato" aggiungendo che il reato in questione si concretizza ove non sussista giustificato motivo che legittimi la mancata esibizione di un documento d’identificazione indicato dalla norma e che lo straniero soggiornante in (omissis) ha, solo per tale rapporto fisico col territorio nazionale, a prescindere dal suo status di immigrato regolare o meno, l’obbligo di munirsi di uno di tali documenti e di esibirlo a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Il reato contravvenzionale in questione, accertato il (omissis), è tuttavia estinto per decorso del termine massimo di prescrizione (di quattro anni e sei mesi, nel caso di specie, essendo la disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 251 del 2005 per i reati contravvenzionali meno favorevole rispetto a quella prevista dalla normativa precedente e dovendo applicarsi quest’ultima ex art. 2 c.p.) e si impone, in mancanza di elementi che consentano il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, l’immediata declaratoria della causa estintiva.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia assolutoria relativa al reato contestato al capo B perchè estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B perchè estinto per prescrizione.

Redazione