Corte di Cassazione Penale sez. II 3/6/2010 n. 25073

Redazione 03/06/10
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Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Cagliari ricorre contro la pronuncia della Corte territoriale, del 16.06.2009, che in riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Sassari, ha assolto P.A. dalla imputazione ascrittagli di ricettazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in relazione alla detenzione di un quantitativo di accendini, perchè il fatto non sussiste.
2. Con i motivi, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione di legge e l’omessa e/o manifestamente illogica motivazione.
3. La Corte territoriale, intatti, ha motivato l’assoluzione con l’esistenza di una carenza probatoria che ha reso incerto il raffronto tra gli accendini in sequestro ed il prototipo coperto da brevetto della BTC, a causa della cattiva qualità della riproduzione documentale di quest’ultimo. In tal modo, appare viziata da contraddizione la motivazione che ha definito incerta la contraffazione del prodotto perchè non si perviene ad una valutazione compiuta della condotta di reato a causa di pretese carenze istruttorie, che si sarebbero potute agevolmente colmare azionando i propri poteri integrativi istruttori della Corte di merito e disponendo una perizia che, alla stregua della motivazione, si rendeva assolutamente necessaria ed indispensabile come supporto alla decisione stessa.

Motivi della decisione

5. Il ricorso deve essere accolto.
6. I giudici della Corte territoriale, dopo aver affermato che i fatti sono pacifici nella loro materialità, hanno anche dato per assodato che il marchio distintivo del prodotto riguarda la particolare forma tridimensionale, ovvero la sagoma un po’ panciuta del notissimo accendino; che è senz’altro da ammettersi che la forma possa essere coperta da brevetto e che è stata acquisita la documentazione atta a dimostrare che il relativo brevetto c’è ed è in corso.
7. La Corte ha perciò ritenuto non pertinenti tutti i rilievi difensivi attinenti ai brevetti per modelli industriali, di utilità o per modelli e disegni ornamentali. differenti da quello in esame ed ha giudicato corrette e condivisibili le osservazioni della parte civile.
8. Ciononostante, e con evidentissimi profili di illogica contraddizione, ha, di contro, affermato che la documentazione prodotta sulla registrazione del marchio non è idonea a dimostrare quale sia esattamente la forma che dovrebbe essere oggetto di privativa quasi che il brevetto di forma, che pure poco prima avere dato per acquisito, potesse essere in qualche modo oggetto di contestazione da parte dello stesso giudice.
9. Tale decisione contrasta con un principio consolidato e datato di questa Corte di legittimità secondo il quale il reato previsto dall’art. 474 c.p., è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l’origine e la provenienza del prodotto. Rv. 233168.
Infatti, ai fini della configurabilità del predetto reato è sufficiente e necessaria l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo ai momento dell’acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilavando che il marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l’illiceità dell’uso, senza giusto motivo, di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorchè al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo. Rv. 244750.
Invero la fattispecie di reato prevista dall’art. 474 c.p., è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi 0 segni, distintivi, che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno. Il reato, pertanto, sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinità della merce (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 5^, sent. 15 gennaio – 5 marzo 1999, n. 3028, ********).
10. Alla luce dei predetti principi la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto inconferente e il provvedimento deve essere annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari perchè proceda a nuovo giudizio che si conformi ai principi sopra indicati.
Alla parte civile vanno riconosciute e liquidate le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre IVA, spese generali e CPA.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari per nuovo giudizio. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute in questo grado ci giudizio che liquidano in Euro 2.500,00, oltre IVA, spese generali e CPA. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.

Redazione