Corte di Cassazione Penale sez. II 15/5/2009 n. 20512; Pres. Esposito A.

Redazione 15/05/09
Scarica PDF Stampa
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 28.11.2008, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Genova rigettò la richiesta del PM volta ad ottenere il sequestra preventivo di Euro 730.091,00 nei confronti di C.A. e di Euro 1.901.227,00 nei confronti di M.E., indagati per i reati di truffa aggravata e falso in relazione all’ottenuta erogazione di integrazione salariale a carico di lavoratori.

Avverso tale provvedimento il PM, propose appello, ma il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 8.1,2009, lo respinse.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova deducendo violazione di legge in quanto il Tribunale ha affermato che la confiscabilità di beni, sia in via diretta che per equivalente, sarebbe limitata all’esistenza di profitto imputabile a soggetto ed in caso positivo alla quota di profitto imputabile al singolo concorrente.

Inoltre il Tribunale ha ritenuto che li sequestro non potrebbe essere disposto per l’intero ammontare del profitto presso ciascun concorrente.

La decisione sarebbe erronea dal momento che per i delitti di truffa è prevista la punibilità di condotte finalizzate a procurare un ingiusto profitto a sè o ad altri, sicchè l’art. 322 ter c.p., comma 2 prevede la confisca per equivalente anche nelle ipotesi in cui il reo non abbia conseguito il profitto del reato.

Con memoria in data 12.3.2009 i difensori di M.E., avv. *************** e avv. ***************************** hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

In via subordinata hanno eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 322 ter c.p.p., commi 2 e 3, art. 321 c.p.p., commi 2 e 2 bis nella parte in cui consentirebbe la confisca ed il sequestro altre a misura di profitto di reato percepita dal singolo, per violazione degli artt. 24, 27, 42, 97, 111 Cost..

Con memoria depositata il 17.4.2009 il difensore di C., avv. ************* ha segnalato che l’art. 322 ter c.p., al comma 2 si applica solo al delitto di corruzione e che la confisca non potrebbe superare il profitto ricevuto dai singolo concorrente nel reati.

Ha chiesto che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile.

Il ricorso è fondato.

Questa Sezione, in materia di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, ha affermato che il legislatore ha operato la scelta di prevedere la confisca in capo a ciascuno dei singoli concorrenti nel reato, nei senso della configurabilità di una "responsabilità per l’intero":

"Qualora, mancando la possibilità di sottoporre a confisca (e, quindi, a preventivo sequestro) i beni che costituiscono il profitto o il prezzo di taluno dei reati cui si riferisce l’art. 322 ter c.p., si prospetti la necessità di dar luogo alla confisca "per equivalente" ed il reato per il quale tale misura è prevista, sia addebitato a più persone, è legittimo che il sequestro preventivo sia esteso per ciascuna di esse fino a coprire l’intero importo del profitto o del prezzo del medesimo reato, trovando ciò giustificazione, peraltro, non nell’ipotetica assimilabilità della confisca ad una sanzione penale ma nella scelta legittimamente operata dal legislatore nel senso della configurabilità di una "responsabilità per l’intero" in capo a ciascuno dei singoli concorrenti nel reato", (Cass. Sez. 2^, sent. n. 30729 del 6.7.2006 dep. 15.9.2006 rv 234849).

Vero è che non si potranno confiscare multipli del profitto, ma solo l’ammontare equivalente, ma ciò da un lato non riguarda il momento del sequestro e dall’altro consente la confisca per equivalente dell’intero ammontare in capo anche solo a taluno dei concorrenti nel reato, salva la possibilità di costui di rivalersi, ove ne ricorrano le condizioni, sui correi.

In proposito si richiamano le seguenti pronunzie: – Cass. Sez. 2^, sent. n. 31989 del 14.6.2008 dep. 27.9.2008 rv 235128: "il sequestro preventivo, preordinato alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, può essere emesso nei confronti della persona fisica concorrente con una società a r.l., pur se il profitto sia stato interamente acquisito dalla società concorrente, che non è estranea al reato ed ha un titolo autonomo di responsabilità, dal momento che vige, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l’intera azione delittuosa e l’effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente"; (v. anche Cass. Sez., 2^ sent., n. 10838 del 20.12.2006 rv 235830; Cass. 2^, sent. n. 1488 del 14.11.2007 dep. 20.12.2007):

Cass. 2^ sent. n. 10838 del 20.12.2006 dep. 14.3.2007 rv 235832: "Una volta esclusa la possibilità di sequestrare l’originario profitto del reato, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dal combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., può essere disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, non essendo esso ricollegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito";

Cass. Sez. 2^ sent. n. 9786 del 21.2.2007 dep. 8.3.2007 rv 235842:

"E’ legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all’art. 318 bis c.p., per l’intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall’altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale";

Cass. Sez. 2^ sent. n. 38599 del 20.9.2007 dep. 18.10.2007 rv 238180:

"Il sequestro preventivo ha natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione della confisca, e può pertanto essere disposto, per l’intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, diversamente dalla confisca, istituto di natura sanzionatoria che non può in alcun caso eccedere l’ammontare del prezzo o del profitto del reato"; (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo, fino all’entità del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati od imputati concorrenti nel reato di corruzione, nonchè delle persone giuridiche amministrativamente responsabili, in quanto beneficiarie del vantaggio o titolari dell’interesse sotteso al reato commesso dai loro amministratori).

Tale orientamento è stato del resto espresso anche dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione al sequestro in materia di responsabilità degli enti: "In tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’infera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso", (Cass. Sez. Un. Sent. n. 26654 del 27.3.2008 dep. 2.7.2008 rv 239928).

Non vi sono ragioni perchè tali principi non debbano valere allorchè il profitto sia stato percepito da persone estranee al reato in quanto in buona fede.

Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sent. n. 28854 del 27.3.2008 dep. 2.7.2008, sopra richiamata, sembrano aver escluso che sia possibile provvedere al sequestro in misura superiore alla quota di profitto a ciascuno spettante, quando la stessa sia attribuibile fin dalle indagini, ma tale affermazione sembra prescindere dall’altro aspetto sopra richiamato (quello dell’eventuale riparto tra i concorrenti nel reato, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale) evidentemente estraneo alla fattispecie trattata in quel procedimento.

Ne caso in esame, invece, anche la difesa di M. afferma che i percettori delle somme non possono considerarsi estranei al reato, ai fini del recupero delle somme, dal momento che ciò richiede non solo la buona fede dei percettori, ma altresì l’affidamento incolpevole.

La possibilità di riparto interno fra i concorrenti nel reato e del recupero delle somme nei confronti dei percettori rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta.

Infatti non si versa in ipotesi di inflizione di una sanzione in violazione del criterio di proporzionalità, ma del recupero del profitto assicurato ad altri, nei cui confronti il condannato potrà rivalersi ricorrendone le condizioni.

D’altro canto il sequestro, disposto in una fase iniziale del procedimento, non ha altra finalità che quella di evitare la dispersione o l’occultamento dei beni per sottrarli all’eventuale confisca.

Nessuna violazione del diritto di difesa si ravvisa dal momento che lo stesso può e deve essere fatto valere nel giudizio di cognizione.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio ai Tribunale di Genova per un nuovo esame.

Il giudice di rinvio si atterrà ai seguente principio diritto:

"Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti di ciascun concorrente nel reato per l’intero ammontare della somma da confiscare, a prescindere dal fatto che questi abbia ricevuto in tutto o in parte il profitto del reato, ovvero lo stesso sia stato percepito da altri soggetti".

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 322 ter c.p., commi 2 e 3, e art. 321 c.p.p.. commi 2 e 2 bis per violazione degli artt. 24, 27, 42, 97, 111 Cost..

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.

Redazione