Corte di Cassazione Penale sez. I 8/7/2010 n. 25990

Redazione 08/07/10
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 11/2/09 Tribunale monocratico di Savona ha assolto T.M. per insussistenza del fatto dall’imputazione di avere violato il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12, come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, contestatagli per avere occupato alle proprie dipendenze il lavoratore straniero N. V. privo di permesso di soggiorno, fatto accertato in quella città il (omissis).
Ciò sul rilievo che il N. aveva lavorato alle dipendenze dell’imputato, il quale non aveva perseguito finalità di ingiusto profitto, solo per pochi giorni e aveva detto di avere presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno.
Con sentenza in data 4/11/09 la Corte di appello di Genova, in accoglimento del gravame proposto dal locale Procuratore generale della Repubblica, ha dichiarato il T. colpevole del reato ascrittogli e, con la concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di 2 mesi di arresto e Euro 3500 di multa.
Contro questa decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, sull’assunto che non sarebbe stato provato il perfezionamento di un vero e proprio rapporto di lavoro con il N. e che l’assicurazione di costui di essere in attesa di regolarizzazione escluderebbe comunque l’esistenza dell’elemento psicologico del reato, e lamenta che la pena detentiva non sia stata convertita in quella pecuniaria e che non sia stato applicato l’indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..
Il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte (cfr. le sentenze di questa Sezione 8/2/05, Pace, rv.230.911 e 26/3/08, P.M. in proc. ****, rv.239.618) secondo cui la stabilità del rapporto di lavoro non è requisito richiesto dalla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 e la durata delle prestazioni effettuate non ha rilievo.
La norma non prevede neppure che il soggetto attivo persegua finalità di ingiusto profitto e solamente la regolare presenza in Italia dello straniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzioni e aspettative di colui al quale viene data occupazione (cfr. al riguardo Sez. 1, 25/10/06, ********, rv.235.083), esclude la sussistenza del reato contravvenzionale di cui si tratta, mentre nel caso di specie è pacifico che il N. era privo del permesso di soggiorno.
Quanto alla sostituzione della pena detentiva e all’applicazione dell’indulto, non risulta che siano stati richiesti in sede di merito e quindi nessun obbligo aveva la Corte di appello di motivare in proposito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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