Corte di Cassazione Penale sez. I 8/2/2011 n. 4522

Redazione 08/02/11
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza in data 29.06.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, in sede di reclamo proposto dal condannato detenuto L.R. S., riconosceva in suo favore anche il periodo dal 18.12.2008 al 14.04.2009 quale utilmente valutabile ai fini della chiesta liberazione anticipata, negando peraltro tale beneficio per il periodo precedente. Per tale parte, oggetto di diniego, rilevava il Tribunale come in capo al predetto condannato risultasse solo una condotta scevra da rilievi disciplinari, quindi formalmente corretta, ma come tale insufficiente al chiesto beneficio per il quale si rendeva necessaria una fattiva adesione alle proposte rieducative.

2. Avverso tale ordinanza, per la parte reiettiva, proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo l’omessa valutazione, da parte del Tribunale, del lavoro da lui svolto in carcere, come da documentazione già prodotta, comprovante un suo impegno di recupero umano e sociale.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva, in accoglimento del proposto ricorso, annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. Ed invero risulta dal testo stesso dell’impugnato provvedimento che il Tribunale ha respinto la richiesta del L.R.S., per il periodo in esame precedente al 18.12.2008, sul mero rilievo – peraltro in sè astrattamente corretto- dell’insufficienza, ai fini della concessione della liberazione anticipata, della sola condotta inframuraria immune da censure disciplinari. Risulta dunque che il Tribunale di competenza ha omesso di valutare la posizione del detenuto – per il periodo oggetto di diniego – con riferimento al lavoro svolto in carcere dallo stesso, come dalla relativa documentazione che risulta essere stata versata in atti. Tale omessa valutazione configura vizio di motivazione, posto che sia del tutto pacifico che l’attività lavorativa svolta in carcere non possa essere ignorata ai fini in parola onde stabilire se dalla stessa – per qualità, durata, svolgimento a richiesta, ecc. sia positivamente desumibile, in una con ogni altro elemento di pertinente valutazione, l’inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione meritevole di riscontro ex art. 54 Ord. Pen.- L’impugnata ordinanza va dunque per tal motivo annullata in parte qua. Il giudice di rinvio si atterrà, nel nuovo esame, eventualmente anche previ ulteriori accertamenti (richiedendo relazione), ai principi dettati dalla presente decisione di legittimità.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Redazione