Corte di Cassazione Penale sez. I 7/1/2008 n. 246

Redazione 07/01/08
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Per la sussistenza del reato di disturbo alla quiete pubblica deve essere provato, non l’effettivo disturbo a più persone, ma l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 18 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290), altrimenti il comportamento rimane privo di rilevanza penale e può trovare tutela solo in sede civile. (*******************)

(omissis)
Ricorso avverso Sentenza del 22/06/2006 Trib. Sez. Dist. di P. T.;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Piraccini Paola.
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. ********** chiedeva l’annullamento con rinvio.
Rilevato che il difensore non è comparso.

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bologna condannava xx per il reato di cui all’art. 659 c.p. per aver arrecato disturbo al riposo e alle occupazioni di altri abitanti nello stabile non impedendo che i figli minori producessero rumori e schiamazzi anche in ore destinate al riposo. Riteneva provato il reato alla luce delle deposizioni delle persone offese e del verbalizzante che aveva constatato tali fatti alle 6 della mattina ed aveva rilevato che il rumore prodotto era idoneo a disturbare il riposo di chiunque, nonché per le dichiarazioni dell’imputata che aveva affermato a sua discolpa di non poter legare i figli.
Avverso la decisione presentava ricorso l’imputata e deduceva contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva attribuito alla stessa la colpa dei rumori e nella parte in cui aveva ritenuto tali rumori superiori ai limiti della normale tollerabilità; inoltre rilevava che il reato sussisteva solo quando i rumori erano idonei a disturbare il riposo di una pluralità indeterminata di persone, mentre nel caso di specie gli unici ad essere disturbati erano i vicini, cioè coloro che abitavano nell’appartamento sottostante.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio.
Pur risultando provato, mediante le deposizioni delle persone lese e gli accertamenti di P.G., che i bambini venivano lasciati liberi di gettare a terra biglie e altri giocattoli, di trascinare oggetti sul pavimento in orari, 5 e 6 del mattino, destinati al riposo delle persone, nonché il totale disinteresse per il disturbo arrecato e più volte segnalato, deve rilevarsi che per la sussistenza del reato deve essere provato, non l’effettivo disturbo a più persone, ma l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 18 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290); nel caso di specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell’appartamento sottostante e, pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela solo in sede civile.

P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
(omissis)

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