Corte di Cassazione Penale sez. I 21/7/2009 n. 30306; Pres. Siotto M.C.

Redazione 21/07/09
Scarica PDF Stampa
PREMESSO IN FATTO

che il Tribunale di Firenze, con sentenza deliberata il 1^ giugno 2007, ha condannato alla pena di Euro 400,00 di ammenda, G. M.A., imputata del reato di molestie previsto e punito dall’art. 81 cpv. c.p. e art. 660 c.p., commesso sino al novembre 2002, in danno di C.N., costituitasi parte civile;

che il tribunale, per quanto ancora interessa in questa sede, valorizzava, quali elementi di prova a carico dell’imputata, le deposizioni della persona offesa e della di lei figlia D.R. G. e della teste B., in ordine alla ricezione di numerosissime telefonate, talora mute e talora di contenuto anche osceno, e di due lettere anonime, con all’interno uno scorpione morto, nonchè quella del maresciallo Ca., che ha riferito in merito all’attività investigativa espletata a seguito della ricezione della denuncia ed in particolare alle risultanze dell’acquisizione di tabulati relativi alle telefonate ricevute dalla persona offesa, che attestavano la provenienza di svariate telefonate da un’utenza intestata al padre dell’imputata;

che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata personalmente, chiedendone l’annullamento:

a) per vizio di motivazione, stante l’assenza di una prova certa della sua penale responsabilità, avendo il giudicante esaminato in modo superficiale le risultanze processuali, valorizzando degli elementi assolutamente irrilevanti o comunque non decisivi, quali l’aver intrattenuto una relazione sentimentale con il marito della persona offesa ovvero il dato, sconosciuto ai più, della repulsione provata dalla C. per gli scorpioni, trattandosi in realtà di un fobia per nulla inusuale ed inimmaginabile;

b) per essere il reato estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente infondati;

che in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, l’assunto difensivo secondo cui il giudicante avrebbe valorizzato al fine dell’affermazione di responsabilità dell’imputata degli elementi di prova – la relazione extra-coniugale con il marito della persona offesa e la pretesa conoscenza della fobia per gli scorpioni di quest’ultima – ritenuti privi di carattere non decisivo e pertanto insufficienti a fondare una pronuncia di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio", si risolve in ultima analisi, in una richiesta di "rilettura" delle risultanze processuali poste a fondamento della decisione, non consentita in sede di legittimità, tenuto conto, oltretutto, che gli stessi costituivano solo alcuni degli elementi di prova a carico della ricorrente, significativamente integrati delle risultanze dei tabulati telefonici, e che il percorso argomentativo sviluppato dal giudice di merito, assolutamente logico, ha valorizzato altresì anche l’ulteriore ed incontestata circostanza che in molte telefonate la G. si era "presentata tranquillamente";

che del pari risulta manifestamente infondata l’eccezione di prescrizione, ove si consideri che la condotta contestata all’imputata risulta essersi protratta sino al novembre 2002 e che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 1^ giugno 2006, prima quindi dello spirare del più favorevole termine di anni quattro e mesi sei e che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (così ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000) Rv. 217266, ric. *******);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Redazione