Corte di Cassazione Penale 9/12/2009 n. 46855; Pres. Onorato P.

Redazione 09/12/09
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OSSERVA

Con ordinanza in data 13.03.2009 il Tribunale di Trento rigettava la richiesta di riesame proposta da B.M., imputato dei reati di associazione per delinquere a fini di frode fiscale; emissione di fatture per operazioni inesistenti; omesso pagamento dell’IVA, relativi agli anni (omissis) e connotati L. n. 146 del 2006, ex art. 3, (reati transnazionali), avverso l’ordinanza del GIP 24.01.2009 impositiva della misura del sequestro preventivo di un immobile, intestato a B.G., costituente profitto dei suddetti reati e soggetto a confisca per equivalente L. n. 146 del 2006, ex art. 11.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato eccependo la nullità assoluta e insanabile dell’ordinanza perchè la notifica dell’avviso d’udienza a lui diretta era stata fatta irritualmente a mezzo fax al difensore presso il quale non aveva eletto domicilio.

Il ricorrente denunciava, poi:

– omessa pronuncia sulla non operatività, nella specie, della L. n. 146 del 2006, art. 11, essendo stata illegittimamente applicata la misura del sequestro per equivalente per reati tributari commessi, da soggetto diverso dal destinatario della misura quale persona alla quale la cosa è stata sequestrata, prima dell’entrata in vigore della legge;

– violazione di legge per il disconoscimento da parte del Tribunale del riesame dell’illegittimità dello strumento del sequestro preventivo per equivalente, confermata dalla circostanza che il GIP, applicandogli – per i reati sopraindicati – la pena patteggiata, non aveva disposto la confisca;

– mancata motivazione sulla pertinenza della res al reato, nonchè violazione di legge sulla ritenuta qualificazione della misura, originariamente disposta come sequestro per equivalente, come sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., per avere lo stesso a oggetto il prodotto e il profitto del reato, stante che l’immobile era stato acquistato da B.G. in epoca anteriore ai fatti con atto di compravendita del (omissis) tramite assegni bancari non trasferibili emessi nel (omissis), sicchè non poteva trattarsi d’immobile acquisito a mezzo dell’utile costituito dall’evasione delle imposte sui redditi e del valore aggiunto addebitatagli per gli anni (omissis);

– violazione degli artt. 447 e 649 c.p.p., per l’irrituale instaurazione nei suoi confronti di un procedimento, nel quale era stato emesso altro decreto di sequestro preventivo, avente il medesimo oggetto di altro, stralciato, che era stato definito con sentenza di patteggiamento;

– violazione di legge e mancanza di motivazione per essere state svolte "successive indagini" dopo la chiusura delle stesse a seguito della trasmissione degli atti, in data 8.07.2008, da parte del PM, titolare della prima indagine, al GIP per la fissazione di un’udienza sull’istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sicchè i risultati di tali indagini erano inutilizzabili nel giudizio di riesame;

– violazione di norme che regolano la competenza per territorio.

Proponeva ricorso per cassazione anche il PM censurando l’ordinanza sul punto in cui si statuiva la non applicabilità nel caso di specie della confisca per equivalente dell’immobile de quo.

Entrambi i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza.

Le eccezioni procedurali sono infondate.

Riguardando il riesame i procedimenti riuniti RG n. 2097/06 e 7213/08, l’avviso d’udienza diretto all’imputato ritualmente è stato consegnato all’avv. ****** presso il quale egli aveva eletto domicilio nel primo procedimento, sicchè, per il successivo procedimento, non era necessaria la notifica al domicilio dell’imputato avendo l’atto raggiunto il suo scopo.

Inoltre, essendo l’atto diretto al difensore, nella sua qualità di domiciliatario, ritualmente l’invio dell’avviso è stato effettuato mediante fax, ex art. 150 c.p.p..

L’eccezione d’incompetenza territoriale non è puntuale perchè il ricorrente ha implicitamente riconosciuto la competenza territoriale del Tribunale di Trento proponendo, nel procedimento stralciato, richiesta di patteggiamento dinanzi al GUP. Va, poi, rilevata l’inammissibilità, per difetto d’interesse, del ricorso del PM avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, preordinato a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, qualora a essa non consegua alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso PM, non esistendo nel nostro ordinamento un interesse meramente teorico e formale all’esattezza della decisione.

L’unico interesse che il PM può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare, sicchè egli non può agire in sede di legittimità quando siano accolte le conclusioni proposte in sede di appello (cfr. Cassazione Sezione 5^ n. 46151/2003, RV. 227860).

Il ricorso del B. è fondato.

Il GIP ha disposto, in data 24.01.2009, il sequestro preventivo dell’immobile ritenendo, sulla base d’indagini documentali e bancarie di cui alla nota dell’Agenzia delle Entrate 23.12.2008, che l’indagato abbia utilizzato denaro e assegni provento dei reati sopraindicati, riciclandoli nell’acquisto dell’immobile che intestava alla figlia G.; che, trattandosi di profitto di reato, era consentita la confisca dell’immobile; che, comunque, era pure consentita la confisca per equivalente L. n. 146 del 2006, ex artt. 3 e 11, avente a oggetto crimini organizzati transnazionali.

Il Tribunale del riesame ha escluso la configurabilità della confisca per equivalente (per l’irretroattività della L. n. 146, inapplicabile nella specie, essendo l’acquisto del bene avvenuto il (omissis)) ritenendo il bene confiscabile in quanto profitto di reato.

Richiamata la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dell’indagato in data 5.03.2009 rilevava che il sequestro preventivo, che mira a interrompere la condotta criminosa, può essere disposto anche dopo la scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari.

L’inquadramento giuridico della questione da parte del Tribunale non è condivisibile.

Premesso che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall’art. 322 ter c.p., costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo (SU n. 10280/2007, RV. 238700; Sezione 2^, n. 45389/2008, ******, RV. 241973), ciò andava escluso nel caso in esame perchè la condotta criminosa è successiva all’acquisto dell’appartamento.

Infatti, l’immobile era stato acquistato da B.G., indicata come prestanome del padre, con assegni circolari emessi nel (omissis) su versamenti, per Euro 150.000, provenienti dall’imputato (secondo le annotazioni dell’Agenzia delle entrate e la deposizione di F.F., tutte riferibili all’anno (omissis)), in epoca anteriore ai fatti con atto di compravendita del (omissis), sicchè non poteva trattarsi d’immobile acquisito a mezzo dell’utile costituito dall’evasione delle imposte sui redditi e del valore aggiunto relative agli anni (omissis).

Conseguentemente, versandosi in materia di reati transnazionali espressamente richiamati nel provvedimento impositivo della misura, il sequestro andava inquadrato, attesa l’impossibilità di confiscare il profitto del reato, nell’ipotesi di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 11, che prescinde dall’accertamento del rapporto di pertinenzialità tra res e reato.

Non ostava alcuna preclusione di ordine temporale dovendosi tenere conto, non già della data dell’acquisto del bene sequestrato, nè di quella di entrata in vigore della L. n. 146 del 2006, come erroneamente ritenuto, ma della data di commissione dei reati transnazionali che è successiva all’entrata in vigore della L. n. 146 del 2006.

Rettificata, ex art. 619 c.p.p., l’erronea motivazione dell’ordinanza impugnata, deve rilevarsi la fondatezza, per diverso profilo, del ricorso del B..

Altro procedimento n. 2097/06 RG, nell’ambito del quale era stato emesso altro provvedimento di sequestro, ha assunto il nuovo n. 7313/08 RG per effetto di uno stralcio finalizzato alla definizione ex art. 444 c.p.p..

Il nuovo procedimento, riguardante lo stesso indagato e gli stessi reati di cui al presente procedimento, è stato definito con sentenza 5.03.2009, come leggesi nell’ordinanza impugnata e nella sentenza di questa Corte n. 39730/09 relativa al rigetto della richiesta di riesame proposta dal B. avverso il decreto di sequestro preventivo 3.12.2008, senza alcuna statuizione sulla confisca del bene avendo il GIP rinviato alla sede esecutiva ogni questione alla stessa relativa.

L’omessa statuizione sulla confisca comportava, non essendo stato richiesto dal PM il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’art. 316 c.p.p., la perdita di efficacia del sequestro ex art. 323 c.p.p..

Rebus sic stantibus, il PM ha richiesto e ottenuto dal GIP, nell’ambito del procedimento n. 7313, sulla base di accertamenti successivi, sostanzialmente ripetitivi di elementi di accusa già utilizzati per il precedente provvedimento, il decreto di sequestro preventivo 24.01.2009 nei confronti nello stesso indagato per gli stessi reati per i quali era stato emesso il sequestro che successivamente avrebbe perso efficacia a seguito dell’intervenuta definizione del giudizio celebratosi col rito del patteggiamento.

Ne consegue che il sequestro 24.01.2009 non ha più ragion d’essere e che deve essere revocato perchè innestato in un procedimento riguardante i medesimi fatti oggetto della sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile il 20.04.2009.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca il sequestro disposto in data 24.01.2009 disponendo la restituzione all’avente diritto del bene sequestrato.

Dichiara inammissibile il ricorso del PM.

Redazione