Corte di Cassazione Penale 15/7/2010 n. 27543

Redazione 15/07/10
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Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini  previsto dall’art. 12, c. 5, TU immigrazione, non è sufficiente che l’agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, mettendo a loro disposizione unità abitative in locazione, ma è necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza quando l’agente, approfittando di tale stato, imponga condizioniparticolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 28 novembre 2007 il Tribunale di …, in composizione monocratica, assolveva, perché il fatto non sussiste, ***** dal reato previsto dall’art 12 comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998 a lui contestato per avere, al fine di trarne profitto, subaffittato lo stabile di cui era locatario a sedici cittadini extracomunitari privi di documenti e di permesso di soggiorno, così favorendo la loro permanenza sul territorio dello Stato in violazione delle norme in materia di immigrazione.
Il giudice di primo grado fondava la sua decisione sulla considerazione che la somma di cinquanta-sessanta euro, mensilmente corrisposta da ciascun cittadino extracomunitario all’imputato, non poteva essere considerata gravosa, tenuto conto dell’ubicazione dell’immobile.
2. Il 26 maggio 2009 la Corte d’appello di …, investita dell’impugnazione del pubblico ministero, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di tre mesi di reclusione e tremila euro di multa, mettendo in rilievo la destinazione dell’immobile a call center, la qualità di locatario dell’imputato, la causale del versamento mensile delle somme di denaro da parte degli stranieri e la consapevolezza, da parte del ricorrente, della loro condizione di clandestinità.
3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta: a) travisamento delle risultanze processuali alla luce della testimonianza resa dall’agente di p.g. …, da cui emergeva che il secondo piano dell’immobile ove dimoravano i cittadini stranieri era adibito ad hotel, mentre il primo piano era destinato a call center; b) erronea applicazione della legge penale, in quanto, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 12, quinto comma, d. lgs. n. 298 del 1998, è necessario il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dei cittadini stranierimediante l’imposizione di condizioni particolarmente onerose.

OSSERVA IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso, avente carattere logicamente preliminare ed assorbente rispetto all’altro, è fondato.
1. Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini  previsto dall’art. 12, comma quinto, d. lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non è sufficiente che l’agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, mettendo a loro disposizione unità abitative in locazione, ma è necessario che ricorra il dolo specifico. Esso é costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza quando l’agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico {Cass., Sez. I, 23 ottobre 2003, n. 46070, rv. 226477).
Di conseguenza, se da un punto di vista obiettivo la concessione in locazione a cittadini extracomunitari clandestini di locali ad uso di abitazione è idonea ad integrare la condotta tipica del reato, non necessariamente lo è dal punto di vista soggettivo, dovendosi accertare in concreto se dalla stipula del contratto si sia inteso trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero che si trova nella posizione di contraente debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto sinallagmatico (Cass., Sez. I, 16 ottobre 2003, n. 46066, rv. 226476).
2. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sinora esposti, in quanto, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, si è basata esclusivamente sulla destinazione dell’immobile, omettendo qualsiasi indagine in ordine alle condizioni e alle clausole del contratto di locazione concluso con i cittadini extracomunitari clandestini.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di … che, ai sensi dell’art. 627, terzo comma, c.p.p., si uniformerà ai principi di diritto in precedenza enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di (OMISSIS).

Redazione