Sospensione del processo con messa alla prova

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SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni

Il fatto

La Corte d’Appello di Palermo confermava una sentenza del Tribunale di Palermo con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 61 n. 2) e 11), 640 e 485, 491 cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un assegno bancario sottraendolo dal carnet della convivente e per avere successivamente indotto in errore, al fine di trarne profitto, un gioielliere che accettava l’assegno dell’importo di euro cinquemila, compilato da lui stesso, che vi apponeva la firma falsa della persona offesa, a garanzia del pagamento di una crocetta con diamanti, di una collana e di un bracciale.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell’imputato deducendo violazione della legge processuale in relazione all’art. 464-bis cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per avere il giudice dell’impugnazione ritenuto insussistenti i presupposti per l’ammissione dell’odierno ricorrente all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Vedasi su tale argomento:

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava a tal proposito innanzitutto come la sentenza della Corte territoriale avesse basato il rigetto del motivo, con cui era impugnato il diniego dell’ammissione alla prova, facendo riferimento al disposto dell’art. 464, comma 3 cod. proc. pen. ritenendo insussistenti i presupposti applicativi dell’istituto, da un lato, per il mancato assolvimento da parte dell’interessato dell’obbligo risarcitorio nei confronti della persona offesa – circostanza questa posta a base della comunicazione da parte dell’UEPE circa l’impossibilità di redigere il programma di messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis comma 4 cod. proc. pen.- dall’altro, sulla base della prognosi negativa sul futuro comportamento dell’imputato.

Premesso ciò, gli Ermellini rilevavano come, per dare risposta alla doglianza proposta in sede di legittimità, convenisse, innanzitutto, ricordare che la formulazione dell’istanza di messa alla prova deve, ai sensi dell’art. 464-bis, comma 3 cod. proc. pen. essere accompagnata, alternativamente, da un programma di trattamento redatto d’intesa con l’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna o, allorquando ciò non sia stato possibile, dalla richiesta di elaborazione del medesimo programma, il quale dovrà contenere: a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato nel processo di reinserimento sociale; b) le prescrizioni comportamentali al fine di elidere le conseguenze del reato, a questo fine rilevando il risarcimento del danno, le restituzioni e le condotte riparatorie, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità; c) le condotte rivolte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

Ciò posto, ai fini della decisione sull’ammissibilità, secondo il successivo quarto comma, il giudice può richiedere ai servizi sociali o ad altri enti pubblici le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare ed economica dell’imputato mentre, solo successivamente, una volta verificata la volontarietà della richiesta, eventualmente tramite la comparizione dell’imputato, il giudice, in assenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., se ritiene idoneo il programma di trattamento, ammette l’imputato alla messa alla prova, disponendo la sospensione del procedimento per il termine previsto dall’art. 464-quater cod. proc. pen..

Terminato questo excursus normativo, i giudici di piazza Cavour facevano presente come, nel caso di specie, il ricorrente non fosse mai stato ammesso alla prova, nonostante la ritualità della richiesta, per difetto di elaborazione del programma definitivo da parte dell’UEPE, che dopo avere trasmesso il programma con cui si prevedeva il lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso una cooperativa, e comunicata la disponibilità dell’imputato al risarcimento del danno, era stato investito dal giudice dell’individuazione delle modalità dell’assolvimento dell’obbligazione.

Cionondimeno, il programma definitivo non veniva redatto dall’UEPE che comunicava al giudice l’indisponibilità dell’imputato a risarcire il danno.

Orbene, a fronte di ciò, il giudice, ritenuto il contrasto fra quanto contenuto nella nota dell’UEPE e quanto dichiarato dall’imputato, nelle more, avanti al giudice, in ordine al parziale intervenuto risarcimento -sulla scorta degli accordi assunti con la persona offesa- ed alla difficoltà di provvedervi a causa dello stato di disoccupazione in cui era ricaduto, nonché all’impegno di cercare un nuovo impiego per assolvere il debito, aveva disposto la prosecuzione del procedimento ritenendo l’assenza di serietà della richiesta di ammissione alla prova.

A sua volta, confermando il negativo giudizio del primo giudice, la Corte territoriale aveva dato atto come fino a quel momento il danno non fosse stato risarcito.

Ora, ad avviso della Corte di legittimità, dalla lettura della disposizione di cui all’art. 464-bis, comma 3, lett. c) cod. proc. pen., si ricava, da un lato, che il risarcimento del danno non è preliminare alla valutazione di ammissibilità della messa alla prova, costituendo eventualmente l’assolvimento degli obblighi imposti dal programma al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, una modalità di adempimento delle prescrizioni previste, dall’altro, che, proprio per la medesima ragione, il risarcimento può essere dilazionato nel tempo, dovendo il giudice, ai sensi dell’art. 464 quinquies, comma 1 cod. proc. pen., solo con l’ordinanza di sospensione stabilire il termine -prorogabile su istanza dell’imputato, per gravi motivi, ancorché per una sola volta- entro il quale le prescrizioni e gli obblighi riparatori debbono essere adempiuti, anche con modalità rateale ove si acquisisca il consenso della persona offesa e ciò perché, nel verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione, il giudice deve tenere conto delle informazioni acquisite, ai sensi dell’art. 464-bis, comma 5 cod. proc. pen., sulle condizioni anche economiche del richiedente, in modo da modulare proprio su quelle il termine dell’adempimento.

D’altro canto, che la condizione economica dell’interessato rilevi al fine della previsione delle modalità stesse di redazione del programma, secondo la Suprema Corte, si trae dal testo dell’art. 168 bis cod. pen., che laddove stabilisce quale presupposto applicativo la previsione di condotte rivolte all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato ed al risarcimento del danno, con l’inciso ‘ove è possibile’, subordina quest’ultimo alla possibilità di adempiervi integralmente tanto più se si considera che la Cassazione, affrontando l’argomento, ha chiarito che, intema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.” (Sez. 2 – , Sentenza n. 34878 del 13/06/2019).

E’ proprio, dunque, per il Supremo Consesso, la congruità dello sforzo economico che segna il parametro valutativo cui il giudice deve fare riferimento, e non quello dell’integralità e dell’immediatezza del risarcimento ed è proprio a questo scopo che il legislatore, con l’art. 464-bis comma 5 cod. proc. pen., ha conferito al giudice i poteri di acquisire informazioni per stabilire le modalità ed i termini delle obbligazioni risarcitorie, sì da commisurare il massimo sforzo sostenibile alla condizione economica dell’imputato.

Da ciò, consegue, nondimeno, che, a fronte della manifestazione di disponibilità all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, non è consentito negare l’accesso alla messa alla prova perché l’interessato non ha previamente risarcito il danno, né perché al momento della richiesta egli si trovi in una condizione economica sfavorevole, tanto più allorquando egli assuma l’impegno di procurarsi i mezzi necessari per soddisfare la prestazione imposta dal programma, entro il termine da stabilirsi.

Risultava, allora, per gli Ermellini, l’erroneità del ragionamento della Corte – e del giudice di prime cure- che a suo avviso aveva eluso il dovere di individuare quale impegno economico ed in quali termini temporali poteva essere richiesto all’imputato di adempiere all’obbligo risarcitorio, nonostante la manifestata volontà di provvedervi.

Né poteva ritenersi validamente sostenere, sempre a detta della Cassazione, il rigetto del motivo di appello la considerazione della Corte territoriale sulla negativa prognosi del futuro comportamento dell’imputato posto che il lungo iter che aveva preceduto, in primo grado, il diniego dell’ammissione per difetto della possibilità di risarcire il danno, come attestata dall’UEPE, dava per presupposta una prognosi di segno contrario.

La sentenza veniva, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui rispettivamente all’art. 640 cod. pen. ed agli artt. 485 e 491 cod. pen. perché estinti per prescrizione, e con rinvio limitatamente al reato di furto aggravato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito come deve operare il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato in tema di sospensione del processo con messa alla prova.

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, si postula che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen..

Pertanto, alla stregua di quanto enunciato in siffatta sentenza, è proprio la congruità dello sforzo economico che segna il parametro valutativo cui il giudice deve fare riferimento, e non quello dell’integralità e dell’immediatezza del risarcimento, in guisa tale che, a fronte della manifestazione di disponibilità all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, non è consentito negare l’accesso alla messa alla prova perché l’interessato non ha previamente risarcito il danno, né perché al momento della richiesta egli si trovi in una condizione economica sfavorevole, tanto più allorquando egli assuma l’impegno di procurarsi i mezzi necessari per soddisfare la prestazione imposta dal programma, entro il termine da stabilirsi.

Siffatto provvedimento, pertanto, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare se quanto ivi affermato venga osservato dal giudice rispetto al quale viene presentata una richiesta di messa alla prova.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto espresso in cotale decisione non può che essere positivo in quanto tiene nel dovuto conto delle effettive condizioni economiche dell’imputato al fine di evitare che questi non possa accedere a codesto rito speciale solo perché costui versi in condizioni economiche disagiate.

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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